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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 838/2024 R.G., riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 10.9.2025, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv.to Giuseppe Aselli, C.F. domiciliatario in C.F._2
Marigliano (NA), Corso Umberto I° n.392;
Appellante
, C.F. , rappresentato e difeso, in forza Parte_2 C.F._3 di procura in atti, dall'avv.to Elena Mauro, C.F. , con cui C.F._4 elettivamente domicilia digitalmente all'indirizzo p.e.c. Email_1
Appellato
P.I.V.A. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Annalisa Nicotera, C.F. , con la quale elettivamente C.F._5 domicilia, presso il suo studio, in Scisciano (Na) alla via Cesare Battisti n. 15
1 Appellata ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 4/2024, pubblicata in data
2/01/2024, nel proc. di primo grado n. 408/2018 r.g.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in Parte_2 giudizio in persona del l.r. p.t. Controparte_2 CP_3
, dinanzi al tribunale di Nola;
premesso di aver stipulato, in qualità di promissario
[...] acquirente, un contratto preliminare di compravendita in data 11.04.2016, dell'immobile meglio in atti descritto, che seguiva una proposta d'acquisto redatta, su formulario CP_4 presso la sede di San Vitaliano (NA), avente ad oggetto il medesimo immobile, espose di aver consegnato, già in base a tale proposta di acquisto, in data 21.01.2016, un assegno di €
3.000,00, a titolo di caparra, all'agenzia la quale avrebbe dovuto, a sua volta, CP_4 recapitare tale somma al promittente venditore solo in caso di concessione del mutuo da parte di un ente erogante;
aggiunse che, stipulato il preliminare, su suggerimento dell'agenzia, in data 11.4.2016 stipulò con controparte una ulteriore scrittura e consegnò, ad integrazione della caparra suindicata, un assegno di € 17.000,00 al promittente venditore, condizionando l'efficacia anche di tale scrittura all'erogazione del mutuo;
in data 31.05.2016, sottoscritto un atto integrativo del preliminare, versò ancora, a titolo di acconto prezzo, l'ulteriore somma di
€ 15.000,00.
Espose che, sul presupposto dell'inefficacia del contratto a causa del mancato ottenimento del mutuo e, dunque, del mancato avveramento della condizione, concluse con la
(affiliata della ) un accordo transattivo ed ottenne in CP_4 Controparte_1 restituzione parte della provvigione versata;
diversamente, non raggiunse alcuna intesa con il quale si rifiutò di restituire l'importo complessivo di € 35.000,00, ottenuto Parte_1
a titolo di caparra e acconto sul prezzo.
Chiarito che tutte e tre le descritte scritture erano condizionate all'ottenimento del mutuo, espose anche che, in data 28.4.2017, controparte aveva venduto a terzi l'immobile.
Conseguentemente, l'attore chiese al Tribunale di:
1. accertare e Parte_2 dichiarare che la condizione potestativa di erogazione del mutuo, a cui erano subordinate le tre scritture private sottoscritte tra le parti contrattuali, non si era avverata;
2. accertare e dichiarare per l'effetto l'inefficacia delle richiamate scritture;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dell'immobiliare per: a) non aver comunicato ad esso attore CP_1
2 l'esito sfavorevole della richiesta di mutuo;
b) aver richiesto ed ottenuto dall'attore la provvigione senza causa;
c) trattato contemporaneamente la vendita dell'immobile tra Pt_1
e terze persone, tenendolo all'oscuro;
4. accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1
a titolo di arricchimento senza giusta causa in suo danno, conseguente al trattenimento
[...] della caparra e dell'acconto, e per aver stipulato un contratto di compravendita con terzi, nonostante il vincolo del preliminare di vendita già stipulato e senza esercitare alcun recesso;
5. condannare in solido i convenuti alla restituzione in suo favore dell'intera somma versata a titolo di caparra ed acconto, per complessivi € 35.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal versamento al saldo;
6. condannare i convenuti in solido alla corresponsione in suo favore della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni, per aver entrambi agito in mala fede e con negligenza, per i motivi evidenziati;
vinte le spese di lite.
Si costituì in giudizio l in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , contestando le domande e chiedendone il rigetto. Si Controparte_3 costituì, altresì, opponendosi ad ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 4/2024, pubblicata in data 2/01/2024, ha accolto la domanda proposta dall'attore di restituzione della somma di € 35.000,00 Parte_2 ed ha condannato al pagamento dell'indicato importo, oltre interessi nella Parte_1 misura del saggio legale dal 26/03/2016, fino al soddisfo;
ha rigettato (ogni) domanda proposta dal nei confronti dell' in parte Pt_2 CP_5 Controparte_1 motiva, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di tutte le parti;
ha condannato a rifondere al le spese di lite (liquidate in € 3.200,00 Parte_1 Pt_2 per compensi, € 300,00 per esborsi, oltre accessori), mentre ha compensato le spese tra il e l'agenzia immobiliare. Pt_2
Quanto al rapporto tra e a sostegno della decisione Parte_2 Parte_1 il Tribunale, qualificata come mista la condizione apposta dalle parti volta a subordinare gli effetti del contratto all'ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente, ha argomentato che, in tale ipotesi, laddove non avveratasi la condizione, non era possibile invocare l'art. 1359 c.c. (finzione di avveramento della condizione), norma inapplicabile in ragione della inconfigurabilità di un obbligo specifico di attivazione in capo al promissario acquirente. Ha chiarito il Tribunale che il comportamento omissivo del promissario acquirente rappresentava un elemento potestativo della condizione mista, cioè è un mero fatto al cui verificarsi le parti – avevano - subordinato l'efficacia della fattispecie contrattuale, con conseguente necessità di restituire la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, perché
3 la mancata erogazione del mutuo, privando definitivamente di efficacia il contratto preliminare, che costituiva il solo titolo giustificativo del pagamento, lo rendeva indebito. Il
Tribunale ha poi ritenuto che, trattandosi di un debito di valuta, sull'importo da restituire dovessero essere riconosciuti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, a decorrere dal 26.03.2016 (60 giorni successivi all'accettazione della proposta), fino al soddisfo.
Quanto al rapporto tra e l'agenzia immobiliare, il Tribunale ha Parte_2 ritenuto la richiesta restitutoria, proposta anche nei confronti dell'agenzia, del tutto infondata, avendo le parti raggiunto una transazione in sede stragiudiziale;
ha poi escluso qualsiasi profilo di responsabilità, in assenza di prove a sostegno dell'impegno assunto in proprio dal legale rappresentante dell'agenzia di attivarsi per richiedere il mutuo. Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tutte le parti, perché generica e del tutto indimostrata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento delle spese in favore dell'attore mentre ha compensato le spese tra il e Pt_2
l'agenzia immobiliare, atteso il coinvolgimento di quest'ultima nelle trattative preliminari riferibili all'apposta condizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a n. 5 motivi di cui Parte_1 si dirà; ha chiesto di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, le declaratorie conseguenti, vinte le spese con attribuzione;
ha chiesto, altresì, la condanna degli appellati per lite temeraria.
Ha resistito , chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per Parte_2 difetto di forma e manifestamente infondato;
in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto nel merito, vinte le spese, con attribuzione alla difesa.
Si è, altresì, costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento Controparte_3 dell'appello incidentale affidato ad un unico motivo di censura della sentenza in riferimento al capo riferibile alle spese di lite, compensate in difetto dei presupposti di legge.
Il giudice istruttore, all'udienza di trattazione del 10.07.2024, ha fissato davanti al
Collegio l'udienza del 8.01.2025 per la decisione della causa a seguito di discussione orale ex art. 350 - bis c.p.c., assegnando alle parti un termine fino a 25 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
Riservata la causa in decisione, rilevato il difetto di capacità processuale della il procedimento è stato rimesso sul ruolo con ordinanza Controparte_1
4 collegiale del 10.2.2025 ed è stato rinviato in prosieguo, innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 16.4.2025, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 30.3.2025, la costituzione in giudizio del soggetto titolare della capacità processuale.
Il 19.3.2025 si è costituita in giudizio l' in persona del Controparte_1 liquidatore , reiterando tutte le eccezioni e deduzioni già avanzate, facendo Controparte_6 proprie le ragioni del gravame incidentale.
All'udienza del 16.4.2025 il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 10.9.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica. Le parti hanno formulato le conclusioni nei termini indicati e l'istruttore, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 10.9.2025, ha riservato la decisione della causa al Collegio.
2. Con il primo motivo di appello, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti e la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”, lamenta la mancata valutazione da parte Parte_1 del Tribunale di tutte le circostanze, allegate nel giudizio di primo grado, volte a dimostrare l'inadempimento di , promissario acquirente, il cui accertamento gli Parte_2 avrebbe consentito di esercitare il diritto di trattenere la caparra, ai sensi dell'art. 1385 co. 2
c.c.
Con il secondo motivo di appello, rubricato Sulla condizione sospensiva e sul comportamento del promittente acquirente-mancata verifica in ordine a tale comportamento- nullità della sentenza per assenza di un percorso logico giuridico”, l'appellante censura la sentenza per motivazione carente sotto il profilo logico-giuridico, nella parte riferibile alla operatività della condizione, in assenza di adeguata valutazione del comportamento del promittente acquirente, che mai si era attivato per ottenere il mutuo, alla luce del canone generale della buona fede ex art. 1375 c.c..
2.1-Il secondo motivo, riferibile al ritenuto mancato avveramento della condizione sospensiva, va esaminato in via logicamente preliminare.
In tale motivo di gravame, come detto, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art. 1375 c.c., il Tribunale non tiene conto della condotta contraria al canone della buona fede nella esecuzione del contratto tenuta dal , il quale non aveva Pt_2 dato prova di essersi attivato per ottenere il mutuo.
L'appellante afferma, a tal riguardo, che sussisteva il descritto obbligo anche per il segmento non causale della condizione mista e, dunque, il avrebbe dovuto dimostrare Pt_2
5 di essersi comportato correttamente, attivandosi per ottenere il mutuo;
non avendo assolto all'onere della prova su di esso incombente, la condizione doveva considerarsi avverata, così da consentire ad essa parte appellante di invocare l'inadempimento dell'acquirente e, conseguentemente, di esercitare il diritto di recesso, trattenere la caparra o richiedere i danni.
A sostegno del motivo l'appellante afferma pure che nella proposta di acquisto e nel preliminare non erano presenti indicazioni riferibili a specifiche richieste di mutuo rivolte a una o più banche.
2.2- Il motivo è infondato.
Il contratto preliminare concluso tra le parti in data 11.04.2016 contiene una condizione che subordina l'efficacia dell'intero preliminare all'intervento di istituto mutuante, scelto dalla parte promissaria acquirente (art. 8).
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale al quale il Tribunale ha correttamente aderito, una condizione di tal tipo è qualificabile come mista, ossia composta da un segmento potestativo e da un segmento casuale.
La condizione si definisce potestativa quando il suo avveramento dipende da una scelta discrezionale di uno dei contraenti, frutto di una valutazione di contrapposti interessi. Il soggetto dal quale dipende il verificarsi o meno della condizione è libero di scegliere se attivarsi o meno;
tale manifestazione di volontà non è arbitraria (come nella condizione meramente potestativa), ma comporta costi e sacrifici. Di contro, l'avveramento di una condizione casuale è rimesso, come si desume dal nomen, esclusivamente all'avverarsi di un evento futuro e incerto, indipendente dalle azioni e/o omissioni delle parti.
Ne deriva che la condizione mista si compone di un segmento potestativo, il cui avveramento è rimesso alla libera volontà della parte, e di una successiva frazione, che subordina il verificarsi della condizione puramente al caso.
Come efficacemente sintetizzato dalla Suprema Corte, nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come
"mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della
6 condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede
e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (cfr. Cassazione civile sez. II,
22/06/2023, n.17919).
Il segmento potestativo della condizione è ravvisabile, dunque, nella libertà di scelta da parte del promissario acquirente di richiedere o meno il mutuo. Ritenere che il segmento potestativo della condizione riconosca un potere di scelta discrezionale ad uno dei contraenti comporta fisiologicamente che (su di esso) non gravi alcun obbligo di attivarsi ai fini dell'ottenimento del mutuo, pena la negazione della stessa esistenza di una condizione potestativa mista.
Per arrivare a conclusioni differenti doveva emergere dal contratto in esame che il promissario acquirente si fosse impegnato formalmente ed inequivocamente a richiedere il mutuo, circostanza non ravvisabile nel caso al vaglio.
È evidente, infatti, che seppur l'art. 8 del contratto preveda la facoltà di scelta dell'istituto di mutuo da parte del promissario acquirente, tale possibilità rientra pur sempre nell'oggetto del segmento potestativo della condizione mista, operante nei termini sopra descritti.
Si condivide, dunque, la sentenza del primo giudice sul punto, posto che il tribunale, partendo dalla corretta qualificazione della condizione apposta al contratto (mista), ha escluso la sussistenza di uno specifico obbligo del ad attivarsi per ottenere il mutuo. Pt_2
Da ciò deriva il mancato avveramento della condizione con effetti retroattivi ex tunc e la caducazione del contratto con portata reale, a prescindere dalla indagine sulla condotta in concreto tenuta dal;
deriva, altresì, l'ulteriore conseguente necessità di ripristinare lo Pt_2 status quo ante contrattazione, mediante la restituzione al promissario acquirente delle somme versate in esecuzione del contratto, da considerarsi indebite.
2.3- A conclusioni non dissimili si giunge anche aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale più recente che ritiene applicabile, in pendenza di condizione potestativa mista, l'art. 1358 c.c., in virtù del quale colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che in tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario
7 acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 243 del 07/01/2025).
In tale ordinanza la Corte, pur ribadendo l'inapplicabilità dell'art. 1359 c.c. a fronte di una condizione potestativa mista, purtuttavia sottolinea comunque l'operare del canone della buona fede in ogni fase contrattuale.
2.4- Nel caso di specie, anche volendo riconoscere un obbligo giuridico di attivazione in capo al - o comunque dovendo indagare la contrarietà a buona fede della condotta da Pt_2 questi tenuta - non emergono profili di inadempimento rilevante anche alla luce del comportamento processuale ed extraprocessuale, tenuto complessivamente dalle parti.
Va evidenziato, infatti, che il promittente venditore ha venduto a terzi il bene, dimostrando l'assoluto disinteresse all'avveramento della condizione e tenendo comunque egli stesso una condotta contraria a buona fede.
Inoltre, dalla lettura delle difese del convenuto in primo grado, costui non Pt_1 addebita mai al promissario acquirente una condotta di omessa richiesta del mutuo, ma fa solo riferimento al mancato ottenimento del finanziamento;
nella memoria ex art. 183 co. 6, n.
1 depositata nell'interesse di si legge: parte attrice non poteva sottoscrivere Parte_1
l'atto definitivo di compravendita in quanto non otteneva il mutuo, appare chiaro che tale circostanza non è dipesa dagli odierni comparenti e che, per tale ultima condizione proprio, su richiesta del le parti si accordano perché potesse trovarsi una alternativa ovvero Pt_2 riuscire a trovare un nuovo acquirente per la casa del sig. . Pt_1
Anche l'agenzia nella comparsa di costituzione in Controparte_1 primo grado non pare addebitare al una condotta inadempiente sotto il profilo della Pt_2 mancata attivazione a richiedere il mutuo (alla pag. n. 4 si legge: le parti, proprio per la circostanza della mancata erogazione del mutuo si incontrano e su richiesta del si Pt_2 accordano perché possa prevedersi la possibilità di trovare un nuovo acquirente per la casa del sig. prospettazione ribadita anche nelle memorie 183 c.p.c.). Pt_1
Tali difese presuppongono il mancato ottenimento del mutuo da parte del , ma Pt_2 non anche che quest'ultimo non si sia attivato per richiederlo.
Il rigetto di tale motivo di appello assorbe anche le censure del primo motivo sull'asserita condotta inadempiente del promissario acquirente.
3. Il terzo motivo di gravame è rubricato Violazione di una norma di diritto – violazione
8 dell'art. 1350 c.c.
L'appellante con tale motivo impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che la perdita di efficacia degli atti sottoscritti emerge anche dal comportamento tenuto dal convenuto il quale, a seguito della scadenza del termine di Parte_1 avveramento della condizione, ha comunque mostrato il proprio disinteresse alla vendita dell'immobile al sig. , contestando l'operato del giudice di primo grado che, a dire Pt_2 dell'appellante, con la suddetta affermazione, implicitamente ritiene il contratto risolto per mutuo dissenso, in violazione dell'art. 1350 c.c., in difetto della necessaria forma scritta “ad substantiam”.
3.1-Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi del tribunale.
La gravata decisione, infatti, non si fonda affatto sullo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, ma sul mancato avveramento della condizione, i cui effetti retroattivi giustificano l'attivazione dei rimedi restitutori, rendendo il contratto inefficace.
4. Con il quarto motivo d'appello, rubricato Violazione e falsa applicazione dell'art.
1284 c.c.- generica indicazione attraverso la sola dicitura nella sentenza di “interessi legali” nonché errata indicazione della data di riferimento, la difesa dell'appellante afferma l'erroneità della sentenza laddove lo condanna a restituire l'intera somma di euro 35.000,00, pari alla caparra versata da , oltre interessi nella misura del saggio legale Parte_2 dal 26/03/2016.
In particolare, l'appellante censura la data di decorrenza degli interessi sull'importo da restituire, siccome individuata dal Tribunale nel 26.03.2016, momento in cui il non Pt_2 gli aveva consegnato alcuna somma, avendo ricevuto gli importi nelle diverse date indicate in atti.
4.1 – Il motivo è fondato.
L'art. 2033 c.c., dettato in materia di indebito oggettivo, così recita: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Nel caso di specie, l'accipiens, ossia il promittente venditore, ha ricevuto parte delle somme precisamente il giorno 11.04.2016 ed altra parte il 31.05.2016. La motivazione del tribunale, che fa decorrere gli interessi dal 26.3.2016, ovvero dai 60 giorni successivi all'accettazione della proposta, non è, dunque, rispettosa dei principi di diritto applicabili.
4.2-L'art. 2033 c.c., inoltre, presuppone la verifica della buona o mala fede di chi riceve la somma, al fine di stabilire la data di decorrenza degli interessi.
9 Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità, aderendo a costante indirizzo, ha affermato che la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2 c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l"accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362).
4.3- Così esposti i principi di diritto applicabili, nel caso di specie è ravvisabile la buona fede del promittente venditore nelle date suddette. Invero, il preliminare (che seguiva alla precedente proposta di acquisto) è stato stipulato l'11.04.2016, ossia il medesimo giorno in cui sono state consegnate, in attuazione di esso, la prima parte delle somme a titolo di caparra.
La consegna dei primi acconti contestualmente alla data di stipula del preliminare non può che far ritenere, in mancanza di prova contraria, che il promittente venditore fosse in buona fede, in quanto si è limitato a ricevere una prestazione, conformemente al vincolo contrattuale e da esso derivante.
Per le medesime ragioni deve presumersi la buona fede anche in riferimento all'ulteriore acconto ricevuto il giorno 31.05.2016, essendo trascorso poco più di un mese dalla stipula del contratto preliminare: anche tali somme sono state ricevute in attuazione degli obblighi contrattuali.
Del resto, il contratto di compravendita stipulato da con terzi reca data Parte_1 successiva (29.03.2017) e le relative trattative posso al più retrodatarsi alle date del
28.11.2016, 7.12.2016 e 13.01.2017, come è emerso in primo grado;
ne consegue che, al momento della ricezione delle somme suddette, il promittente venditore non aveva ancora prefigurata tale successiva contrattazione con terzi.
Tanto premesso, posto che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della domanda, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757), gli interessi devono farsi decorrere dal 20.02.2017, data in cui ha ricevuto la missiva con Parte_1 cui il ha richiesto la restituzione delle somme versate, non essendosi avverata la Pt_2 condizione apposta al contratto.
10 In accoglimento di tale motivo, vanno, dunque riconosciuti gli interessi, sull'importo di
35.000,00 dal 20.2.2017 al saldo.
5. Con il quinto motivo d'appello, rubricato Sulla condanna alle spese, violazione art.
91 e 92 c.p.c., violazione della regola generale legata alla soccombenza parziale, l'appellante contesta il capo di condanna alle spese, poste integralmente a suo carico in primo grado, senza considerare la soccombenza parziale dell'attore, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria pure da questi proposta in suo danno.
5.1- Il motivo è assorbito dalla necessità di riliquidare le spese del doppio grado alla luce dell'accoglimento del motivo di appello di cui al punto che precede (sulla diversa data di decorrenza degli interessi).
Si ricorda che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (Cassazione sez. 3 -
, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
6. L'agenzia , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 Controparte_1
, vittorioso in primo grado, ha proposto appello incidentale relativamente Controparte_3 al capo della sentenza di primo grado nel quale sono state compensate le spese di lite nel suo rapporto con l'attore, in assenza dei presupposti di legge.
6.1-Va evidenziato, come già esposto al punto n. 1 dedicato allo svolgimento del processo, che il Collegio, su sollecitazione del difensore dell'appellato, ha rilevato che il gravame incidentale è stato proposto da un soggetto privo della capacità processuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c. (cfr. ordinanza del 5.2.2025).
Invero, si è costituita in appello, in data 31.5.2024, in Controparte_1 persona di , qualificatosi legale rappresentante, laddove quest'ultimo Controparte_3 aveva dismesso tale veste sin dal 25.11.2021, allorquando la carica di rappresentante era stata acquisita dal liquidatore . Controparte_6
Si osserva, infatti, che dalla visura del registro delle imprese, depositata in data
8.7.2024, emerge che la è stata posta in liquidazione il Controparte_1
25.11.2021 ed in pari data è stato nominato liquidatore, subentrando al l.r. Controparte_6
; la società è stata, quindi, successivamente cancellata in data 6.4.2023. Controparte_3
Con ordinanza del 5.2.2025, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il Collegio ha assegnato il termine perentorio del 30.3.2025 per consentire la costituzione in giudizio del soggetto titolare della capacità processuale di resistere all'appello…
11 In data 19.3.2025, si è costituito nella qualità di liquidatore. Controparte_6
E' evidente che, all'esito dell'ordine del Collegio, si è nuovamente costituito un soggetto privo dei poteri rappresentativi poiché alla data del 19.3.2025 di costituzione della società in persona del liquidatore, la società era già stata cancellata, ed è pacifico che, per effetto della cancellazione/estinzione della società, il liquidatore cessa definitivamente dalla carica (ex art. 2495 c.c., modificato dalla riforma delle società del 2013 e successivamente interpretato dalla giurisprudenza, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società, quest'ultima si estingue).
In conclusione, in appello si è originariamente costituito un soggetto privo di poteri rappresentativi e, all'esito dell'ordine del Collegio di sanare il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., si è costituito un diverso soggetto parimenti privo di poteri rappresentativi.
Ne deriva una mancanza di rappresentanza (sostanziale e processuale) in appello, che non è stata sanata né è intervenuta la costituzione dei soci successori, unici legittimati.
6.2- Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice ha il potere di verificare anche d'ufficio la regolare costituzione delle parti in ogni stato e grado del giudizio e deve assegnare il termine perentorio per la sanatoria anche in difetto di contestazione avversaria
(Cass. 2025 n. 22279: In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte,
e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice , ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc).
Inoltre, qualora il giudice conceda il termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per sanare il difetto di costituzione e la parte non vi ottemperi (o non vi ottemperi correttamente), la costituzione va necessariamente considerata invalida, priva di effetti;
l'appello incidentale va, dunque, dichiarato inammissibile.
7.In ordine al rapporto tra e , l'accoglimento anche parziale dell'appello Pt_1 Pt_2
(in riferimento al motivo sulla decorrenza degli interessi) travolge il capo della sentenza di primo grado riferibile alle spese di lite che, in ragione dell'esito complessivo della lite, vanno compensate per la metà per entrambi i gradi (l'attore in primo grado è risultato comunque soccombente sulla domanda risarcitoria, mentre il convenuto, odierno appellante, nel presente grado ha visto accolto il motivo di appello riferibile alla sola decorrenza degli interessi) e
12 maggiormente soccombente, va condannato al pagamento in favore di Parte_1
della residua metà, liquidata in applicazione dei parametri dettati dal d.m. Parte_2
n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nei valori medi (valore dichiarato
52.000,00), per l'impegno difensivo prestato, la complessità della lite e tenendo conto che non
è stata espletata istruttoria orale, in € 2.800,00, oltre spese generali ed accessori, per il primo grado, ed in € 4.200,00, oltre spese generali ed accessori, per il secondo grado, con attribuzione alla difesa.
Si ricorda sul punto che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di
Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello.
Quanto al rapporto tra l'appellante e la società alla Parte_1 CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale sulle spese, consegue la immodificabilità del relativo capo di compensazione deciso in primo grado;
sussistono poi gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite anche del presente grado, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, tenendo conto del tardivo rilievo del difetto di costituzione e delle articolate vicende di mutamento del soggetto legittimato che si è inizialmente costituito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale consegue, infine, l'obbligo del versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile (art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del quarto motivo di appello principale proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza n. 4/2024, pubblicata il 2.1.2024, resa dal Tribunale di
Nola,
a) condanna a corrispondere, sull'importo di € 35.000,00, gli interessi Parte_1 legali dal 20.2.2017 al saldo;
b) compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio tra e Parte_1
e condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_2 della residua metà, liquidata, quanto al primo grado, in € 2.800,00 e, quanto al secondo grado, in € 4.200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione alla difesa;
13 c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
3.compensa le spese del presente grado di appello tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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