Art. 2.
Sugli stanziamenti iscritti ai sensi del precedente art. 1 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate per le finalita' di cui alla presente legge e fino alla concorrenza dell'importo globale di lire 360 milioni, dal Fondo lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 , che approva l'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.
Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.
Sugli stanziamenti iscritti ai sensi del precedente art. 1 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate per le finalita' di cui alla presente legge e fino alla concorrenza dell'importo globale di lire 360 milioni, dal Fondo lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 , che approva l'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.
Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.