Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b) , e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438 , a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell' articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213 , quello di lire 50 milioni previsto dall' articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b) , e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438 , a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell' articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213 , quello di lire 50 milioni previsto dall' articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .