Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6819/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 POLIGNANO CAMILLO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna opposizione – instaurata in data 9.06.2023 avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00004130 11 000 notificato in data 3.05.2023 ed avente ad oggetto l'intimazione del pagamento del complessivo importo di Euro 5.568,29 a titolo di contributi per gli esercenti attività commerciali e relative somme aggiuntive asseritamente dovute per l'anno 2015 - è infondata per le motivazioni di seguito esposte.
E' pacifico (oltre che documentato) che l'avviso di addebito concerna i contributi asseritamente dovuti dall'odierno ricorrente quale socio della società Moro s.a.s. di Romano N. & c. e determinati sul reddito eccedente il minimale come da avvivo di accertamento n. TVF020402234/2019.
Ciò posto, la contestazione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 relativa all'avvenuta iscrizione a ruolo dei contributi oggetto di causa pur in presenza di un'impugnazione (innanzi al Giudice tributario) dell'accertamento sopra richiamato deve essere dichiarata inammissibile.
Sul punto deve essere precisato che la contestazione in argomento concerne non l'an o il quantum della pretesa ma
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Ciò posto, va puntualizzato che il credito contributivo posto in riscossione deriva, per quanto emerge con chiarezza dall'avviso di addebito nonché dalle allegazioni di entrambe le parti, dalla qualità di socio di s.a.s. svolgente attività commerciale.
Al riguardo l'art. 3 legge 45/1986 prevede l'iscrizione alla Gestione commercianti anche per i soci di CP_1 s.n.c. o s.a.s. a condizione che: 1) tali società svolgano attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613; 2) i soci in questione posseggano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (cioè abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza).
Circa il quantum è previsto un limite minimo imponibile, ai fini contributivi, variabile di anno in anno che viene comunemente definito “minimale” (art. 1, comma 3, L. 2 agosto 1990, n. 233). La contribuzione è anche dovuta sul reddito eccedente il minimale e fino al massimale. La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta è data dalla somma algebrica degli elementi indicati nei quadri
“RR” del modello “Redditi 2019-PF”: quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate).
Compiuta questa premessa va osservato che all'interno del presente giudizio la parte ricorrente non ha inteso proporre alcuna specifica contestazione sia in ordine ai fatti costitutivi l'an della pretesa raffigurata all'interno dell'avviso di addebito sia in ordine ai fatti inerenti al quantum della medesima pretesa limitandosi a richiamare, genericamente, il principio relativo all'onere della prova (posto su un piano evidentemente differente e successivo rispetto alla previa contestazione) dei fatti costitutivi della pretesa pacificamente gravante sull' CP_1
In ragione di tanto i fatti costitutivi della pretesa come raffigurata all'interno dell'avviso di addebito oggetto di causa devono essere reputati pacifici.
Per altro verso, l'eventuale giudicato intervenuto in sede tributaria in relazione ai maggiori tributi ricollegabili ai redditi accertati all'interno del predetto avviso di
2 accertamento non può spiegare alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio essendosi al cospetto di giudizi vertenti su oggetti differenti (il primo sulla pretesa tributaria ed il secondo su quella contributiva) e tra parti differenti (il primo tra il ricorrente e
[...]
ed il secondo tra il ricorrente e l' . CP_2 CP_1
Peraltro, l'eventuale sentenza tributaria passata in giudicato di annullamento del suddetto avviso di accertamento non potrebbe neanche comportare, logicamente ed automaticamente, l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa stante la illustrata necessità di introdurre nel rispetto del termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 specifiche contestazioni inerenti all'an e al quantum della pretesa di cui all'avviso di addebito.
Per queste stesse motivazioni è anche infondata la richiesta di sospensione del giudizio posto che “L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti” (Cass. civ., 16844/2012).
La domanda è quindi infondata e deve essere rigettata.
Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo – seguono integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Bari, 27/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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