Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 16 maggio 2025
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2022, proposto da
Hbg On Line Gaming s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Frisina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Donizetti;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorità per le Garanzie delle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
della nota prot. 10/2022, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il divieto assoluto di utilizzo, nel territorio comunale, del proprio marchio di impresa "QUIGIOCO", per il layout grafico delle insegne e vetrine dei negozi di gioco appartenenti agli operatori della propria filiera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale le è stato vietato l’utilizzo sul territorio comunale del marchio “Quigioco”, in quanto ritenuto non compatibile con la vigente disciplina regionale di contrasto alla ludopatia.
Ha dedotto svariate censure di violazione di legge, ivi inclusa la carenza assoluta di attribuzione e potere da parte dell’amministrazione comunale e la violazione delle prerogative AGCOM in tema di vigilanza sull’osservanza del divieto di pubblicità di giochi e scommesse.
Si è costituita l’amministrazione resistente, deducendo che la città è da tempo impegnata nella lotta alla ludopatia ed ha a tal fine instaurato un dialogo partecipativo con gli operatori commerciali di settore; ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo la nota impugnata una mera comunicazione finalizzata sostanzialmente a stimolare il confronto con l’operatore economico.
Nel merito ha contestato le censure.
Con ordinanza n. 594/2022 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
Per l’udienza di merito, con nota depositata in data 11.4.2025, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha invocato la compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente ha concordato in relazione alla declaratoria di improcedibilità, invocando, per parte sua, la liquidazione delle spese a proprio favore.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
L’amministrazione resistente, pur concordando circa l’intervenuta improcedibilità del giudizio, ha chiesto condannarsi parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Parte ricorrente, ai fini dell’improcedibilità, ha dedotto che l’operatore, in seguito alla segnalazione del quale la società ha attivato il contenzioso, ha, nelle more, raggiunto una soluzione concordata con il Comune.
La difesa dell’amministrazione aveva ab origine eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che l’atto impugnato è una mera nota interlocutoria contenente un “invito” ad una valutazione concordata della modalità di pubblicizzazione dei punti vendita. L’assunto è fondato, non avendo l’atto impugnato contenuto provvedimentale immediatamente lesivo in quanto si limitava ad esprimere una posizione dell’amministrazione e chiariva la necessità di un successivo approfondimento nel contraddittorio procedimentale. Il prosieguo della vicenda conferma la fondatezza della tesi dell’amministrazione, posto che l’interessato, aderendo all’invito al confronto, ha ben potuto ottenere un esito che componesse equamente tutti gli interessi in gioco.
Le spese, pur contenute visto l’andamento del giudizio, sono pertanto poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente e rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO