Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.
La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facolta' prevista dall' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 .
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.
La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facolta' prevista dall' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 .