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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta PRESIDENTE Dr. NR DR Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1141/2024 R.G. promossa da (COD. FISC. Parte_1
), nata in GENOVA (GE) il 27/05/1949, in C.F._1 proprio e quale mandataria di (COD. Parte_2
FISC. , elettivamente domiciliata presso il difensore in P.IVA_1
VIALE SAULI 5/18 - 16121 GENOVA (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. LANERO PILADE Appellante nei confronti di
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria di (COD. FISC. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA P.IVA_3
PIERO CALDIROLA 6/Y - 20126 MILANO (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA Appellata
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e previa riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1 I – In via preliminare: istanza di inibitoria ex artt. 351 e 283 c.p.c. Disporre, se del caso anche a seguito di ricorso ex art. 351 II comma c.p.c., che questa difesa si riserva di depositare qualora la controparte provveda a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnata, la sospensione della provvisoria esecutorietà e/o della esecuzione di entrambi i provvedimenti giudiziali, per le causali di cui si è detto in narrativa, che giustificano l'accoglimento della presente istanza, per quanto attiene alla sussistenza dei gravi e fondati motivi previsti dalla legge, se del caso imponendo alla odierna conchiudente di prestare idonea cauzione. II - In via istruttoria:
- ordinare alla cessionaria o alla cedente Controparte_2 CP_3
l'esibizione del contratto di conto corrente con apertura di credito,
[...] intercorso tra la ed il (NC, poi, incorporata da Pt_2 Controparte_4
), relativo al conto corrente acceso presso l'Agenzia n. 838 di CP_3
Valenza, recante n. 7249500;
- disporre CTU volta ad accertare gli importi che la avrebbe dovuto Pt_2 restituire alla , a titolo di sorti capitali (recte: anticipazioni a CP_3 credito, di cui ha beneficiato) ed a titolo di interessi legali, tempo per tempo in vigore, su dette sorti, con esclusione, inoltre, di qualsiasi forma di anatocismo ovvero con applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi creditori e debitori;
III - Nel merito: - dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto opposto, assolvendo la garante, Sig.ra , da Parte_1 ogni domanda proposta nei suoi confronti, in quanto radicalmente destituita di fondamento e/o sfornita di prova;
- in via riconvenzionale e previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - P.IVA: 00348170101, PEC: , con contestuale Email_1 differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 167 e 269 cpc: Accertare e dichiarare che, al momento della chiusura del rapporto e/o dei rapporti bancari intercorsi tra la e la , la Società Pt_2 CP_3 correntista era creditrice, nei confronti della NC, dell'importo di Eu 191.216,92 ovvero della somma, anche maggiore, che risulterà all'esito della istruzione della presente causa;
per l'effetto, accertata anche la qualità rivestita dalla Sig.ra di delegata all'incasso di Parte_1 eventuali poste creditorie a favore della munita di adeguati poteri Pt_2
2 rappresentativi sostanziali e processuali della Società delegante, condannare la per il tramite della mandataria Controparte_2 [...]
e la , in solido ovvero alternativamente tra loro, a CP_1 CP_3 pagare alla odierna conchiudente la somma che sarà ritenuta di giustizia, all'esito della compiuta istruzione della causa. IV - Vinte le spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio.”
Per l'appellata : “in via preliminare: respingersi Controparte_1
l'istanza di inibitoria ex art. 351 e 283 c.p.c. della provvisoria esecutorietà e/o della esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1201/2024 e della sentenza n. 3169/2024 del Tribunale di Genova, stante la manifesta infondatezza della presente impugnazione e non derivando alcun grave e irreparabile danno, cui controparte non fa il minimo cenno, dall'esecuzione dei suddetti provvedimenti giudiziali;
nel merito, in via principale: per tutti i motivi svolti in narrativa, rigettare l'appello promosso dalla signora e per l'effetto confermare integralmente Parte_1 la sentenza n. 3169/2024, pubblicata in data 3.12.2024, emessa dal Tribunale di Genova nel giudizio R.G. n. 6382/2024, che ha rigettato l'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1201/2024, emesso in data 14.5.2024 dal Tribunale di Genova, pubblicato in data 15.5.2024 (R.G. n. 1201/2024), dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
Con vittoria di spese di lite. nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare in ogni caso che la signora risulta debitrice nei confronti della Parte_3 convenuta opposta della somma di € 83.750,73=, oltre interessi al saldo, e per l'effetto condannarla al pagamento del suddetto importo. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie attoree in quanto palesemente esplorative, sottolineando come sarebbe stato onere di controparte produrre la documentazione con riferimento alla quale formula ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..” Fatto e diritto Con sentenza definitiva n. 3169/2024 del 03/12/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da , in proprio e quale Parte_1 mandataria di , nei confronti di Parte_2 [...]
[...] , quale mandataria di CP_5 Controparte_2
(cessionaria di alcuni crediti di , al fine di sentir revocare il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1201/2024 con cui il Tribunale aveva intimato a
, quale fideiussore di di pagare a Pt_1 Pt_2 [...]
l'importo di euro 83.750,73, quale debito maturato CP_2 nell'ambito dei rapporti bancari intercorsi tra e Pt_2 Controparte_3
L'opponente, in particolare, lamentava l'applicazione illegittima da parte della di: «- tassi di interesse non pattuiti ed ultralegali, che, in alcuni CP_6 periodi, hanno addirittura ecceduto la soglia del tasso di usura, prevista nei decreti ministeriali, pubblicati sulla G.U. (si legge, peraltro, al punto 9 dell'atto di appello: “tassi di interesse .. che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione, non hanno, tuttavia, mai superato la soglia del tasso di usura”, n.d.r.); - commissioni di massimo scoperto non dovute;
- capitalizzazione trimestrale sulle somme a debito» (pag. 2 dell'atto di citazione). , inoltre, previa chiamata in causa Pt_1 della formulava domanda riconvenzionale volta ad Controparte_7 accertare che , al momento della chiusura dei rapporti bancari, Pt_2 era creditrice nei confronti di dell'importo di euro Controparte_3
191.216,92. Il Tribunale così decideva: «RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. DICHIARA NLP in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. CONDANNA l'opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge». Avverso tale decisione, con atto notificato in data 17/12/2024 proponeva appello dinanzi a questa Corte (come Parte_1 meglio specificato in epigrafe), la quale domandava altresì la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della sentenza appellata. Con comparsa si costituiva , la quale instava Controparte_2 per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione. Con ordinanza in data 13/06/2025 la Corte, non ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 17/09/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il
4 deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione. Motivi di impugnazione
1) PRIMO MOTIVO – “Nullità della sentenza per omessa indicazione delle domande rassegnate dalle parti del giudizio – Violazione di legge (Art. 132 c.p.c.).”
2) SECONDO MOTIVO – “Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia – Violazione di legge (Art. 112 c.p.c.)”. L'appellante, trattando congiuntamente il primo e il secondo motivo di gravame, sostiene che il giudizio di primo grado è stato eccessivamente sbrigativo, al punto da essersi concluso con un'omessa pronuncia in ordine alla domanda proposta dalla quale garante di volta a sentir Pt_1 Pt_2 accertare che, alla data di cessazione dei rapporti bancari, non Pt_2 aveva alcun debito nei confronti di e di conseguenza nei CP_3 confronti della società opposta, cessionaria del (preteso) credito ingiunto, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché di essere mandata assolta da ogni domanda proposta dalla cessionaria nei suoi confronti. CP_2
Ad avviso di , tale domanda meritava accoglimento anche in Pt_1 difetto di istruttoria, in quanto: i) «controparte non ha formulato, in modo specifico, alcuna contestazione (con la II memoria ex Art. 281 duodecies) al conteggio redatto dal CTP dell'opponente e depositato da detta ultima parte, con la I memoria ex Art. 281 duodecies c.p.c.»; ii) il conteggio «ha evidenziato un saldo finale attivo, a favore della Società correntista, di ben Eu 102.763,29, ottenuto calcolando gli stessi interessi applicati dalla NC (in luogo degli interessi legali, che avrebbero dovuto essere applicati al rapporto: cfr. ns. memoria ex Art. 281 duodecies, pagg. 2 e 3) ed applicando la capitalizzazione annuale degli interessi debitori e creditori»; iii) ha ammesso che «la aveva applicato ad entrambi gli CP_2 CP_6 interessi (debitori e creditori) la capitalizzazione trimestrale: ossia, una forma di anatocismo ritenuta vietata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (tanto consolidata, da esimere questa difesa dall'effettuare una specifica citazione), trattandosi di mero uso negoziale, insuscettibile di derogare la cogente disposizione, di cui all'Art. 1283 c.c.» (pag. 11 dell'atto d'appello). L'appellante conclude la censura sostenendo che il caso in esame non rientri neppure fra quelli nei quali è configurabile una statuizione implicita di rigetto della domanda non esaminata;
rileva, infatti, che, affrontando
5 l'altra domanda – quella dispiegata dalla quale mandataria Pt_1 all'incasso in rem propriam della correntista – il Tribunale, Pt_2 rigettando la domanda nei confronti della per difetto di legittimazione CP_2 passiva e ritenendo (erroneamente) inammissibile in rito quella dispiegata nei confronti della , non ha escluso la facoltà della CP_3 Pt_1 quale mandataria della Società correntista, di proporre “autonoma domanda in altro giudizio”, per ottenere il pagamento dell'eventuale saldo attivo, derivante dalla chiusura dei due rapporti di conto corrente (pag. 12 dell'atto d'appello).
*.* 3) TERZO MOTIVO – “Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la
[...]
, quale mandataria della priva di legittimazione Parte_1 Pt_2 attiva a dispiegare la domanda riconvenzionale – Violazione del combinato disposto, di cui agli Artt. 645, 167 II comma e 100 c.p.c.”. 4) QUARTO MOTIVO – “Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui non ha proceduto, nonostante la tempestiva e rituale istanza di autorizzazione alla chiamata rassegnata dalla attrice in opposizione, ad integrare il contradditorio nei confronti di
– Violazione del combinato disposto di cui agli Artt. Controparte_8
269 II comma e 103 c.p.c.”. L'appellante, procedendo a una trattazione congiunta del terzo e quarto motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a quale mandataria di «perché il decreto opposto non è Pt_1 Pt_2 stato emesso contro tale società, che difetta quindi di interesse ad opporre tale provvedimento ex art. 100 c.p.c., in relazione al quale non può nemmeno svolgere domande riconvenzionali contro la (pagg. 2-3 CP_2 della sentenza appellata). A confutazione di tale statuizione, l'appellante deduce che: i) sussiste la legittimazione attiva in capo a in quanto quest'ultima «aveva già Pt_1 ricevuto un mandato irrevocabile con rappresentanza della Società mandante in rem propriam, volto ad ottenere il pagamento degli importi indebitamente trattenuti da nel corso dell'esecuzione dei CP_3 rapporti di conto corrente (cfr.: ns. doc. all. 1)»; ii) «il titolo posto a fondamento della domanda riconvenzionale, dispiegata dalla mandataria della – alternativamente – nei confronti dell'opposta e di Pt_2 CP_2
è costituito anch'esso dagli stessi rapporti bancari intercorsi tra CP_3
6 la e la al venir meno dei quali è residuato secondo la Pt_2 Controparte_7 prospettazione della un debito, poi, azionato in via monitoria, e, CP_2 secondo la prospettazione della (nella qualità), un credito della Pt_1
Società correntista che questa difesa ha chiesto fosse accertato dal Giudice, se del caso anche in contraddittorio con (e previa necessaria CP_3 istruzione della causa mediante CTU)»; iii) «la pretesa monitoria e la domanda riconvenzionale proposta si basano su un medesimo titolo, che rende del tutto ammissibile l'ampliamento dell'ambito oggettivo della decisione, nonché opportuno procedere all'accertamento di entrambe le domande in un unico processo» (pag. 15 dell'atto d'appello).
, quindi, conclude la doglianza instando per la rimessione della Pt_1 causa al Giudice di primo grado affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
.*.*.*. L'appello è infondato. 1.1. Riguardo ai primi due motivi di impugnazione, va in primo luogo osservato, relativamente, in particolare, all'eccepita nullità della sentenza impugnata, che “L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.” (così, fra le altre, Cass. civ. n. 12864/2015). Per le ragioni di cui si dirà in prosieguo, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta nella prima parte della massima della sentenza citata. 1.2. La nel precedente grado, ha instato, innanzitutto, quale garante Pt_1 della correntista per la dichiarazione di nullità e/o revoca del Pt_2 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, deducendo l'insussistenza, alla data di cessazione dei rapporti bancari, di debiti della stessa Parte_2 verso (per avere quest'ultima applicato sulle anticipazioni CP_3 concesse a credito alla tassi di interesse non pattuiti ed ultralegali;
Pt_2 commissioni di massimo scoperto non dovute;
capitalizzazione trimestrale sulle somme a debito, quale forma di anatocismo vietata dalla legge) e, di conseguenza, nei confronti dell'odierna opposta, Controparte_9
7
[...] (d'ora in avanti , cessionaria del credito;
così sollevando, la , CP_2 Pt_1 in proprio, l'eccezione di compensazione (impropria), nei confronti della all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa fatta valere da quest'ultima CP_2 in via monitoria. La , quale mandataria all'incasso di ha proposto, inoltre, la Pt_1 Pt_2 domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare, previa autorizzazione alla chiamata in causa della , che, al momento CP_3 della chiusura del rapporto e/o dei rapporti bancari intercorsi tra la Pt_2
e la , la correntista era creditrice (per le stesse ragioni CP_3 Pt_2 di cui sopra) della stessa di euro 191.216,92 (o di altra Controparte_7 somma maggiore o minore accertanda in causa), con conseguente condanna al pagamento “del soggetto che risulterà debitore” nei confronti di Pt_2
1.3. Il primo giudice, riguardo a quest'ultima domanda, ha ritenuto – a fronte delle due “difese della – che la quale mandataria CP_2 Pt_1 all'incasso di sia carente di “legittimazione attiva” (pg.1 sent.); Pt_2 tale capo di sentenza è oggetto del terzo e quarto motivo di appello. Riguardo alla “seconda difesa”, invece, il Tribunale, dopo avere evidenziato che la si era resa cessionaria di crediti in blocco, ai sensi CP_2 della L. n. 130 del 1999, da (fatto pacifico e dimostrato), ha CP_3 proseguito applicando “a tutte le eccezioni della l'insegnamento Pt_1 della Suprema Corte di Cassazione che “ha ritenuto legittimate passive a rispondere di domande ed eccezioni relative al credito originario solo le società cedenti”, concludendo, pertanto, nel senso che la cessionaria CP_2 difettava “di legittimazione passiva in ordine a tali doglianze attrici, che devono quindi essere respinte” (pg. 2 sentenza impugnata, in cui vengono citate Cass. n. 21843/2019 e Cass. n. 13735/2022). Il primo giudice, in sostanza, riguardo alle domande/eccezioni della ha ritenuto che, a Pt_1 fronte del richiamato orientamento giurisprudenziale, sussistesse il difetto di titolarità passiva della cessionaria come tale intestataria di un CP_2 patrimonio separato a destinazione vincolata, su cui i debitori ceduti non avrebbero potuto opporre in compensazione controcrediti da essi vantati verso la cedente (che si tratti di questione di titolarità e non di CP_3 legittimazione passiva, cfr. Cass. 21843/2019, la cui massima recita: <I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è
8 consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente).>>). 1.4.Trattasi di argomentazioni che l'odierna appellante, pur avendone l'onere (il fatto, invero, che il primo giudice, in sentenza, abbia ritenuto carente di legittimazione attiva la quale mandataria della società Pt_1
e abbia richiamato l'insegnamento della Suprema Corte riguardo “a Pt_2 tutte le eccezioni della rivela che egli abbia esaminato non solo,
Pt_1 come erroneamente sostiene l'appellante, le doglianze mosse da ,
Pt_1 quale mandataria di ma anche quelle avanzate dalla predetta, quale Pt_2 fideiussore di quest'ultima), non ha in alcun modo censurato, essendosi limitata a sostenere come il primo giudice, che non ha nemmeno riportato in sentenza le domande formulate dalle parti nelle conclusioni definitive, abbia “dimenticato” di esaminare “la domanda” proposta dalla
Pt_1 quale fideiussore della diversa e distinta da quella proposta dalla Pt_2 quale mandataria della
Pt_1 Parte_4
, quindi, sono le articolate argomentazioni critiche formulate dalla
[...] difesa dell'appellante, solo in comparsa conclusionale, avverso la sentenza impugnata. Afferma la Suprema Corte che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (..)” (così, fra le altre, Cass. n. 36481 del 2022). Trattasi di principi che sono tuttora (e a maggior ragione) applicabili nel caso di specie, in cui l'appello è stato proposto in data 18.12.2024 e, quindi, sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. nel testo introdotto dal D.L.vo n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e parzialmente modificato con D.L.vo n. 164/2024 (Correttivo Cartabia). Conseguentemente, sul dichiarato difetto di titolarità passiva della società rispetto alla domanda proposta dalla quale garante della Pt_1 Pt_2 deve ritenersi che sia caduto il giudicato.
9 2. Passando all'esame del terzo e quarto motivo di impugnazione, si osserva che essi sono infondati quand'anche si voglia ritenere che la domanda riconvenzionale della quale mandataria di - Pt_1 Pt_2 volta a far accertare e dichiarare, previa autorizzazione alla chiamata in causa della , che, al momento della chiusura del rapporto e/o CP_3 dei rapporti bancari intercorsi tra la e la la Pt_2 CP_3 correntista era creditrice della stessa di euro 191.216,92 - Pt_2 CP_6 sia connessa (per titolo o per oggetto alla domanda monitoria o perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria) alla domanda proposta dalla in Pt_1 proprio e che, quindi, la sentenza impugnata sia errata laddove ha ritenuto priva di legittimazione attiva la quale mandataria della società Pt_1
, a proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'ingiungente Pt_2
e della e laddove ha implicitamente rigettato l'istanza di CP_2 CP_3 chiamata in causa di quest'ultima. Invero: i) quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla nei Pt_2 confronti della valgono le osservazioni esposte in merito ai primi due CP_2 motivi di impugnazione, circa il giudicato formatosi in merito al dichiarato difetto di titolarità passiva della società opposta rispetto alla predetta domanda. Già si è detto, infatti, che il primo giudice ha richiamato i principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte in tema di operazione di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/99 riguardo a “tutte le eccezioni” della quindi sia in proprio che in qualità. Pt_1
ii) quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dalla nei Pt_2 confronti della a) deve innanzitutto escludersi, contrariamente CP_3 alle difese dell'appellante, che si versi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c. Invero, anche secondo le pronunce della Suprema Corte, richiamate nelle note conclusionali dell'appellante (Cass. 21995/2018, 8980/2012, 112087/2020), nelle controversie fra il cessionario di un credito ed il debitore, il creditore cedente non è litisconsorte necessario a meno che il debitore non abbia chiesto un accertamento “con efficacia vincolante” dell'esistenza del credito nei confronti dell'uno o dell'altro. Nel caso di specie non ricorre tale ipotesi in quanto la Pt_1
(quale mandataria di non ha affatto chiesto di accertare con Pt_2 efficacia di giudicato quale sia il soggetto effettivo ed unico titolare del credito (cfr. Cass. 12972/04), ossia o ma ha domandato la CP_3 CP_2 condanna dell'una o dell'altra o di entrambe in solido a pagare in favore di essa in qualità, un suo proprio credito. b) Esclusa, quindi, la Pt_1
10 sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, vale il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.” (Cass. n. 2331/2022, Cass. 19974/2023; v. anche C. Appello Brescia n. 66/2021: “In tema di procedimento civile e preclusioni, la mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ove non si tratti di litisconsorte necessario, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di prime cure e la relativa decisione non può essere sindacata in appello, pena la violazione del principio del doppio grado di giudizio.”).
3. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da €52.001 a €260.000), in complessivi euro 14.317,00 (Fase studio €2.977,00; Fase introduttiva €1911,00; Fase di trattazione: 4326,00, Fase decisionale €5103,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto. Genova, Camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente estensore
NR DR
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