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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente relatore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BONAVENTURA CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BONOLIS N. 15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BONAVENTURA CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADUCE Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via A. Gramsci, 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BONADUCE CLAUDIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare Parte_1 la sua qualità di erede legittimaria di suo marito , morto il 28 gennaio 2010; Persona_1 accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal marito nel testamento olografo da lui vergato il 26 novembre 2006, ove agli aveva nominato erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili il figlio della sua sorella premorta ledono la quota di riserva a lei Controparte_1 spettante e per l'effetto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie assegnando a lei la quota pari ad un quarto del diritto di proprietà sull'immobile sito in Teramo, alla via Tevere, così contraddistinto al NCEU del comune di Teramo foglio 148 particella 55 sub 5 categoria A/3 vani 5,5
O il valore corrispondente della stessa quota, oltre interessi dall'apertura della successione;
previa dichiarazione di nullità delle disposizioni di contabile effettuata in data 24 ottobre 2005 dal signor in favore del convenuto, dal proprio conto corrente acceso presso la Unicredit Spa Persona_1 agenzia di Teramo, in quanto donazione tipica ad esecuzione indiretta , che presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario e, in quanto priva della forma dell'atto pubblico, disporre che la somma venga ricompresa nell'asse ereditario e, per l'effetto disporre l'assegnazione all'attrice quale erede legittimaria pretermessa della metà di detta somma e cioè € 92.500,00; condannare il convenuto alla restituzione della detta somma in favore dell'attrice,oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla disposizione dí contabile;
previa reintegrazione della quota di riserva in favore dell'attrice, accertare e dichiarare che la stessa ha diritto,dal giorno dell'apertura della successione,a conseguire dal convenuto un'indennità pari ad un quarto del valore locatizio dell'intero immobile, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque non inferiore a 100 € mensili, e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma a tale titolo spettantele, come verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'apertura di successione;
in via subordinata sulla nullità della donazione di denaro accertare e dichiarare che la disposizione di contabile effettuata il 24 ottobre del 2005 del signor in favore del signor Persona_1 [...] dissimulava una donazione nei confronti del medesimo e,in quanto lesiva della quota di CP_1 legittima riservata all'attrice legittimaria pretermessa, ricomprendere la stessa nell'asse ereditario, con condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attrice della metà della somma all'epoca bonificatagli dal signor pari ad euro 92.500,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria Per_1 dalla data di disposizione di contabile. si costituisce disconoscendo la Controparte_1 documentazione bancaria, e chiede di rigettare le domande, con condanna dell'attrice alle spese di mediazione e chiede in subordine di tenere conto delle spese sostenute dal convenuto per far fronte alla manutenzione dell'immobile e ai bisogni del de cuius, e condannare l'attrice al pagamento delle spese risultanti in eccedenza. A pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, effettuato per permettere alla romena attrice di rimanere in Italia ed a gravemente infermo di usufruire Per_1 dell'assistenza dell'attrice. A pochi mesi dalla celebrazione delle nozze e l'attrice Per_1 convennero di annullare il matrimonio, dietro pagamento all'attrice, che già aveva ricevuto 20 mila euro, di ulteriori 5 Mila euro, dopo il deposito del ricorso per annullamento e subordinatamente alla non proposizione di eventuali opposizioni, e l'attrice avrebbe lasciato l'abitazione coniugale nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell'accordo declinando ogni responsabilità sullo stato di salute del marito,nonché comunicato all'INPS di Teramo il nome del nuovo delegato pagina 2 di 4 alla riscossione della pensione del signor e la disdetta della propria delega. Nel successivo Per_1 biennio le cure furono tutte A carico della famiglia della sorella, di cui il convenuto è figlio.
L'immobile è stato alienato nel 2011, e dalla quota andrebbe tolta la somma di 20 mila euro percepita dall'attrice. Vanno anche sottratti i costi di gestione dell'immobile. Il bonifico serviva per far gestire i risparmi al nipote.Ritenendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti venivano fatte precisare le conclusioni, e la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per memorie. Acquisita successivamente la documentazione bancaria e previdenziale richiesta, fatte nuovamente precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione. Sostiene il convenuto che non si è trattato di una donazione;
e sostiene altresì che la documentazione relativa al bonifico non sia vera. Una volta appurata l'autenticità della copia del bonifico, attraverso la testimonianza del
Direttore di Banca, e quindi scritti del defunto, ove il è autorizzato ad usare della somma, a CP_1 lui bonificata, per vari usi. E' evidente che si tratta di raccomandazioni, di una somma al convenuto già donata, non vincolanti giuridicamente, oltre che prive di data certa e di documentazione;
ed infatti, la detta somma non è stata utilizzata per il mantenimento del marito defunto dell'attrice, che ben ha coperto le spese di degenza e di proprio mantenimento con la pensione. Il fatto che si è esperita azione per far valere la simulazione del matrimonio, teso a far rimanere l'attrice in Italia, dal momento che ella, rumena, altrimenti con la legislazione dell'epoca sarebbe dovuta tornare in patria, è irrilevante, dal momento che l'azione poi non si è conclusa;
senza contare che tali scritti sono stati depositati solo con le memorie istruttorie, sono prive di data certa, e comunque sono prive di forma solenne;
non possono essere considerate remuneratorie, data la sproporzione tra quanto ivi indicato e le “prestazioni” ( pecuniariamente il compianto , percettore di Persona_1 pensione, era autosufficiente); al più modali, con oneri comunque a carico del donatario. Ne consegue che l'azione di riduzione, da parte della moglie legittimaria pretermessa ( mai giuridicamente con il matrimonio annullato, e nei cui confronti non è stata fatta valere alcuna indegnità) va accolta;
ad ella spetta la metà del patrimonio, detratto quanto dalla stessa documentato che è stato ricevuto ( perché non si opponesse all'annullamento del matrimonio, poi non conseguito); e quindi, ricostruito il patrimonio con quanto ricavato dall'appartamento e tenendo conto della donazione priva di forma solenne ottenuta da tramite bonifico, Controparte_1 con raccomandazioni del donante per cui non vi è prova abbia adempiuto, all'attrice spettano
105.300,00 euro ( già detratto quanto da ella percepito nell'ambito dell'operazione, poi non portata a compimento, dell'annullamento del matrimonio;
unica somma spesa realmente documentabile, le altre somme documentate e pertinenti, quali spese funerarie e di ritinteggiatura dell'appartamento ben potendo essere comunque state onorate con quanto percepiva Per_1
a titolo di pensione, e con i pur modesti diritti di autore che gli derivarono dalle
[...] pubblicazioni delle raccolte di versi in vernacolo ). Pertanto va condannato a pagare Controparte_1 all'attrice la somma di 105.300,00 euro ( metà di quanto ricevuto come bonifico e metà di quanto ricavato dall'appartamento meno le somme a suo tempo erogate all'attrice, nonché detratte le spese funerarie come documentate). Le considerazioni sulla condotta morale dell'attrice, non confluite in una sentenza di separazione con addebito oppure nella agognata sentenza di annullamento del matrimonio, rimangono ininfluenti ai fini del decidere. Le spese, con distrazione, come da dichiarazione dell'avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
105.300,00, oltre interessi, in misura legale, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Condanna il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; con distrazione delle predette spese in favore dell'avv. Claudia Di Bonaventura che si è dichiarata antistataria.
Teramo, così deciso in Camera di Consiglio del 13 Maggio 2025.
Il Presidente estensore Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente relatore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BONAVENTURA CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BONOLIS N. 15 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI BONAVENTURA CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADUCE Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via A. Gramsci, 14 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BONADUCE CLAUDIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare Parte_1 la sua qualità di erede legittimaria di suo marito , morto il 28 gennaio 2010; Persona_1 accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal marito nel testamento olografo da lui vergato il 26 novembre 2006, ove agli aveva nominato erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili il figlio della sua sorella premorta ledono la quota di riserva a lei Controparte_1 spettante e per l'effetto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie assegnando a lei la quota pari ad un quarto del diritto di proprietà sull'immobile sito in Teramo, alla via Tevere, così contraddistinto al NCEU del comune di Teramo foglio 148 particella 55 sub 5 categoria A/3 vani 5,5
O il valore corrispondente della stessa quota, oltre interessi dall'apertura della successione;
previa dichiarazione di nullità delle disposizioni di contabile effettuata in data 24 ottobre 2005 dal signor in favore del convenuto, dal proprio conto corrente acceso presso la Unicredit Spa Persona_1 agenzia di Teramo, in quanto donazione tipica ad esecuzione indiretta , che presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario e, in quanto priva della forma dell'atto pubblico, disporre che la somma venga ricompresa nell'asse ereditario e, per l'effetto disporre l'assegnazione all'attrice quale erede legittimaria pretermessa della metà di detta somma e cioè € 92.500,00; condannare il convenuto alla restituzione della detta somma in favore dell'attrice,oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla disposizione dí contabile;
previa reintegrazione della quota di riserva in favore dell'attrice, accertare e dichiarare che la stessa ha diritto,dal giorno dell'apertura della successione,a conseguire dal convenuto un'indennità pari ad un quarto del valore locatizio dell'intero immobile, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque non inferiore a 100 € mensili, e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma a tale titolo spettantele, come verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'apertura di successione;
in via subordinata sulla nullità della donazione di denaro accertare e dichiarare che la disposizione di contabile effettuata il 24 ottobre del 2005 del signor in favore del signor Persona_1 [...] dissimulava una donazione nei confronti del medesimo e,in quanto lesiva della quota di CP_1 legittima riservata all'attrice legittimaria pretermessa, ricomprendere la stessa nell'asse ereditario, con condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attrice della metà della somma all'epoca bonificatagli dal signor pari ad euro 92.500,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria Per_1 dalla data di disposizione di contabile. si costituisce disconoscendo la Controparte_1 documentazione bancaria, e chiede di rigettare le domande, con condanna dell'attrice alle spese di mediazione e chiede in subordine di tenere conto delle spese sostenute dal convenuto per far fronte alla manutenzione dell'immobile e ai bisogni del de cuius, e condannare l'attrice al pagamento delle spese risultanti in eccedenza. A pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, effettuato per permettere alla romena attrice di rimanere in Italia ed a gravemente infermo di usufruire Per_1 dell'assistenza dell'attrice. A pochi mesi dalla celebrazione delle nozze e l'attrice Per_1 convennero di annullare il matrimonio, dietro pagamento all'attrice, che già aveva ricevuto 20 mila euro, di ulteriori 5 Mila euro, dopo il deposito del ricorso per annullamento e subordinatamente alla non proposizione di eventuali opposizioni, e l'attrice avrebbe lasciato l'abitazione coniugale nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell'accordo declinando ogni responsabilità sullo stato di salute del marito,nonché comunicato all'INPS di Teramo il nome del nuovo delegato pagina 2 di 4 alla riscossione della pensione del signor e la disdetta della propria delega. Nel successivo Per_1 biennio le cure furono tutte A carico della famiglia della sorella, di cui il convenuto è figlio.
L'immobile è stato alienato nel 2011, e dalla quota andrebbe tolta la somma di 20 mila euro percepita dall'attrice. Vanno anche sottratti i costi di gestione dell'immobile. Il bonifico serviva per far gestire i risparmi al nipote.Ritenendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti venivano fatte precisare le conclusioni, e la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per memorie. Acquisita successivamente la documentazione bancaria e previdenziale richiesta, fatte nuovamente precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione. Sostiene il convenuto che non si è trattato di una donazione;
e sostiene altresì che la documentazione relativa al bonifico non sia vera. Una volta appurata l'autenticità della copia del bonifico, attraverso la testimonianza del
Direttore di Banca, e quindi scritti del defunto, ove il è autorizzato ad usare della somma, a CP_1 lui bonificata, per vari usi. E' evidente che si tratta di raccomandazioni, di una somma al convenuto già donata, non vincolanti giuridicamente, oltre che prive di data certa e di documentazione;
ed infatti, la detta somma non è stata utilizzata per il mantenimento del marito defunto dell'attrice, che ben ha coperto le spese di degenza e di proprio mantenimento con la pensione. Il fatto che si è esperita azione per far valere la simulazione del matrimonio, teso a far rimanere l'attrice in Italia, dal momento che ella, rumena, altrimenti con la legislazione dell'epoca sarebbe dovuta tornare in patria, è irrilevante, dal momento che l'azione poi non si è conclusa;
senza contare che tali scritti sono stati depositati solo con le memorie istruttorie, sono prive di data certa, e comunque sono prive di forma solenne;
non possono essere considerate remuneratorie, data la sproporzione tra quanto ivi indicato e le “prestazioni” ( pecuniariamente il compianto , percettore di Persona_1 pensione, era autosufficiente); al più modali, con oneri comunque a carico del donatario. Ne consegue che l'azione di riduzione, da parte della moglie legittimaria pretermessa ( mai giuridicamente con il matrimonio annullato, e nei cui confronti non è stata fatta valere alcuna indegnità) va accolta;
ad ella spetta la metà del patrimonio, detratto quanto dalla stessa documentato che è stato ricevuto ( perché non si opponesse all'annullamento del matrimonio, poi non conseguito); e quindi, ricostruito il patrimonio con quanto ricavato dall'appartamento e tenendo conto della donazione priva di forma solenne ottenuta da tramite bonifico, Controparte_1 con raccomandazioni del donante per cui non vi è prova abbia adempiuto, all'attrice spettano
105.300,00 euro ( già detratto quanto da ella percepito nell'ambito dell'operazione, poi non portata a compimento, dell'annullamento del matrimonio;
unica somma spesa realmente documentabile, le altre somme documentate e pertinenti, quali spese funerarie e di ritinteggiatura dell'appartamento ben potendo essere comunque state onorate con quanto percepiva Per_1
a titolo di pensione, e con i pur modesti diritti di autore che gli derivarono dalle
[...] pubblicazioni delle raccolte di versi in vernacolo ). Pertanto va condannato a pagare Controparte_1 all'attrice la somma di 105.300,00 euro ( metà di quanto ricevuto come bonifico e metà di quanto ricavato dall'appartamento meno le somme a suo tempo erogate all'attrice, nonché detratte le spese funerarie come documentate). Le considerazioni sulla condotta morale dell'attrice, non confluite in una sentenza di separazione con addebito oppure nella agognata sentenza di annullamento del matrimonio, rimangono ininfluenti ai fini del decidere. Le spese, con distrazione, come da dichiarazione dell'avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
105.300,00, oltre interessi, in misura legale, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Condanna il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; con distrazione delle predette spese in favore dell'avv. Claudia Di Bonaventura che si è dichiarata antistataria.
Teramo, così deciso in Camera di Consiglio del 13 Maggio 2025.
Il Presidente estensore Pietro Merletti
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