Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, Avv. , corrente presso la sede di Palazzo Persona_1
Baronale ed elett. dom. presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, complesso La Salle, siti in via Gen. A. Dalla Chiesa, , Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati giusta procura rilasciata su foglio separato;
ATTORE
CONTRO
Avv. Antonio Nunziante, Via Roma n. 8, Marcianise (CE);
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis regolarmente notificato, l'istante conveniva innanzi a codesto Tribunale, l'avv. Antonio Nunziante, -per ivi sentirlo condannare-, al pagamento della somma di € 3.044,00, con
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vittoria di spese ed onorari, rassegnando le seguenti conclusioni :
“Condannare l'Avv. Antonio Nunziante al pagamento in favore del
, in persona del Sindaco p.t., della somma di Parte_1
Euro 3.044,00 per i motivi di cui in premessa, oltre interessi legali, o in quella maggiore o minore somma che l'On. Giudicante riterrà di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite oltre spese generali e oneri riflessi che, con recentissima sentenza della Suprema Corte (cfr. S.U. sent. n. 3592/2023), sono stati riconosciuti dovuti nella misura di legge in sostituzione di iva e cpa in favore dell'avvocatura interna del
”. Pt_1
Premesso che:
- Con sentenza n. 2133/2021, il in accoglimento CP_1
della domanda, condannava il al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in € 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore dell'avv. Antonio Nunziante, dichiaratosi antistatario;
- stante la suindicata sentenza, l'avv. Antonio Nunziante, con notula spese n. prot. 21094 del 14.04.2021, chiedeva, al Parte_1
, il pagamento della somma di € 3.044,00;
[...]
- il , con mandato di pagamento n. 5986 Parte_1
del 12.10.2023, ottemperava, in ossequio alla sentenza, al pagamento suindicato (come da quietanza n. 6879 del 13.10.2023, agli atti);
- il , con ricorso depositato in data Parte_1
02.07.2021, proponeva -innanzi al Consiglio di Stato- gravame avverso la sentenza n. 2133/2021, resa dal TAR CP_1
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9023/2023, accoglieva l'appello del , e riformava la sentenza Parte_1
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n. 2133/2021 del TAR rigettando il ricorso avanzato dai CP_1
convenuti costituiti, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Nunziante, con integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
- in conseguenza di quanto disposto, il , Parte_1
con pec del 22.05.2024, richiedeva all'avv. Antonio Nunziante, la restituzione della somma, a lui corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 2133/2021 emanata dal TAR CP_1
e, successivamente, riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9023/2023.
- La suddetta richiesta rimaneva, pertanto, inevasa.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 3143/2024, ed assegnata alla cognizione del Giudice, Dott. Vincenzo Del Sorbo.
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, l'odierno Giudicante, riservava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si dichiara la contumacia dell'avv. Antonio
Nunziante sebbene evocato in giudizio, non si è costituito né alla prima udienza, né nel corso dell'espletata istruttoria.
Nel merito, giova rievocare, l'istante con la spiegata domanda, chiedeva la restituzione della somma pari € 3.044,00, a fronte del giudizio di appello svoltasi innanzi al TAR Campania, conclusosi con la condanna per il costituitosi al pagamento delle spese di lite, Pt_1
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per un ammontare pari ad € 2.000,00 oltre oneri di legge, a favore dell'avv. Antonio Nunziante dichiaratosi antistatario.
In conseguenza a quanto statuito, l'avv. Nunziante, inviava notula spesa, al , chiedendo il pagamento della Parte_1
somma pari ad € 3.044,00.
Il provvedeva ad ottemperare al suindicato obbligo di Pt_1
pagamento, in ossequio alla sentenza n. 2133/2021 emessa dal
[...]
(come da quietanza n. del, agli atti). CP_1
Orbene, l'istante proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado n. 2133/2021 del TAR Campania, innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 9023/2023, accoglieva l'appello come spiegato, riformando l'impugnata sentenza, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Stante quanto disposto, il , agiva in Parte_1
giudizio, al fine di ottenere la restituzione della somma (€ 3.044,00) precedentemente versata a favore dell'avv. Nunziante -procuratore antistatario delle parti attoree nel giudizio di primo grado- in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Orbene, sul punto giova richiamare l'art. 336 c.p.c., rubricato “Effetti della riforma o della cassazione” statuisce: “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
o cassata”.
La norma contempla, il cosiddetto “effetto espansivo esterno”, in virtù del quale, la riforma o l'annullamento in cassazione della sentenza, estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti.
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L'estensione degli effetti opera immediatamente alla pubblicazione della sentenza, senza necessità di dover attendere il suo passaggio in giudicato.
La dipendenza si ha quando un provvedimento si basa sulla decisione di una questione contenuta in un altro provvedimento, come è il caso delle sentenze non definitive, sentenza parzialmente definitive ed esecutive.
Ancora, l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma di quella pronuncia, ancorché la stessa non contenga alcuna statuizione al riguardo, da un lato, prefigura come implicita la condanna dell' accipiens alla restituzione in favore del solvens degli importi ricevuti;
dall'altro, esclude, perciò stesso, che il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, benché richiestone, non disponga la condanna alle restituzioni, incorra nel vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. 13 aprile
2007, n. 8829; Cass. civ. 5 luglio 2006, n. 15295; Cass., 26 aprile 2003,
n. 562476; Cass. civ. 24 giugno 2002, n. 11729; Cass. civ. 10 dicembre
2001, n. 15571; Cass. civ. 19 agosto 1999, n. 8781; Cass. civ. 6 aprile
1999, n. 3291).
Ancora, principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a
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decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto
(Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
Appare evidente che il riferimento alla sentenza provvisoriamente esecutiva debba intendersi limitato alle sole ipotesi in cui la restituzione concerna somme che siano state pagate per effetto di una sentenza munita di tali caratteristiche (Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 30389 del 21/11/2019).
Sul punto, in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente;
ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato
(Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 14253 del 24/05/2019).
Premessi tali richiami ermeneutici, si perviene alla conclusione che, i principi sopra riportati siano ampiamente applicabili al caso oggetto di giudizio, dato la circostanza che si tratta :1) di una sentenza provvisoriamente esecutiva;
2) di un pagamento avvenuto in ossequio ad essa;
3) di una riforma in appello della sentenza di primo grado;
4)
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di un diritto alla restituzione ex art. 336 c.p.c. fatto valere con un autonomo giudizio.
In conclusione, la domanda è fondata, e, pertanto, merita accoglimento, stante l'applicazione al caso concreto della disciplina contenuta nell'art. 336 c.p.c., con condanna di parte convenuta, al pagamento, in favore del , della somma Pt_1 Parte_1
pari ad € 3.044,00.
Spese di lite
La scarna attività istruttoria, unitamente alla materia del contendere, induce ad una compensazione integrale, fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Vincenzo Del Sorbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'avv. Antonio Nunziante;
- Condanna, l'avv. Antonio Nunziante al pagamento in favore del
, della somma di euro 3.044,00; Parte_1
- compensa integralmente, fra le parti, le spese del presente giudizio.
Torre Annunziata, lì 8.4.2025.
Il Giudice
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