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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Malattia professionale
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4255/2025 R.G. Affari Civili Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 19.12.2025, avente ad oggetto: “Malattia professionale”; N. 4255/25
e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Sessa e F. Rosa del N. _______________ Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via Carmine, n. 92; REPERTORIO
Ricorrente N. _______________ e n. 186/2025 R.B
Parte_2
[...]
[...]
Cantore e F. CO in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto Discusso nel termine del 19.12.2025 notar di Napoli, elettivamente domiciliato presso la sede mediante lo scambio di Persona_1 note scritte ex art. 127 ter dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno, Via De Leo, n. 12; cpc
Resistente
§§§ Deposito minuta
Nel termine del giorno 19.12.2025 le parti hanno discusso la causa con _________________
scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4255/25 R.G. Vetrale c/o pag. 1 Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.07.2025 adiva il Tribunale Parte_1 di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che le patologie da cui risultava affetto (lesione alla cuffie dei rotatori spalla sx e sx, tendinite del capo lungo del bicipite brachiale in sublussazione avvolto da falda di versamento articolare, artrosi acromion-claveare, lesione del sovraspinoso) erano state contratte a causa dell'attività svolta dal 1978 di conduttore di macchine movimento terra;
chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che le predette patologie erano di natura professionale, con conseguente condanna dell' alla costituzione e al pagamento Pt_2 della rendita per la lesione dell'integrità psico-fisica, con danno biologico nella percentuale pari o superiore al 7%, a far data dall'insorgenza del diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale Pt_2 impugnava l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di ritto (acquisizione della documentazione depositata dalle parti e accertamenti tecnici), nel termine del giorno 19.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1 rigettata.
Invero, le patologie lamentate dall'odierno ricorrente devono definirsi “non tabellate” ovvero le patologie dedotte dal ricorrente non sono riconducibili ad alcuna delle attività lavorative per le quali la tabella delle malattie professionali (prevista dall'art. 3 del Dpr. n 1124/1965 e ad esso allegata, nella versione da ultimo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 21.07.2008) pone una presunzione di origine lavorativa.
Ed è noto che in materia di patologie non tabellate (come quelle oggetto del presente giudizio) grava sul lavoratore l'onere di provare la riconducibilità della patologia lamentata alle particolari modalità di svolgimento dell'attività. In tal senso si è più volte espressa la Suprema Corte: “In tema di malattia professionale derivante da
Giudizio n. 4255/25 R.G. Vetrale c/o pag. 2 Pt_2 lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(cfr., tra le altre, Cass. n. 13342/2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito il riscontro, mediante la prova orale, del collegamento della patologia con le mansioni svolte: invero, la parte ricorrente non ha nemmeno chiesto di ammettersi prova testimoniale, al fine di fornire la prova del nesso eziologico fra le patologie da cui il ricorrente è affetto e l'attività lavorativa svolta.
Per quanto riguarda, poi, gli accertamenti tecnici svolti (così come richiesti dalla stessa parte ricorrente), il Ctu nominato, dott. dopo attenta analisi e Persona_2 valutazione medico legale, ha concluso affermando che “ 1. , Parte_1 nato a [...] in data [...], è affetto da:
tendinopatia degenerativa del sovraspinoso della spalla destra con limitazione funzionale della spalla ai gradi estremi.
2. L'attività lavorativa alla quale il ricorrente è stato adibito ha assunto valenza medico-legale causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità in diagnosi, definibile, quindi, “malattia professionale”.
3. Alla luce di quanto riportato nelle Tabelle annesse al D. Lgs 38/2000 relative al danno biologico, la menomazione dell'integrità psico – fisica del soggetto può essere globalmente valutata in misura del 4% (quattro per cento)” (cfr. la relazione peritale depositata in data 03.11.2025, pagg. 9-17).
Quindi, il Ctu ha riconosciuto postumi in misura inferiore al minimo indennizzabile, cioè pari ad appena il 4%.
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del Tribunale, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, infatti, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame: peraltro, a seguito delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente, il Ctu ha confermato la sue conclusioni, fornendo ampie delucidazioni al riguardo (cfr. la relazione peritale in data 03.11.2025, pagg.
28-34).
In conclusione, quindi, per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Giudizio n. 4255/25 R.G. Vetrale c/o pag. 3 Pt_2 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini IR (cfr. fascicolo di parte); invece le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente così come già liquidate con separato decreto. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 15.07.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
3) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del resistente Pt_2
Così deciso in Salerno in data 19.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4255/25 R.G. Vetrale c/o pag. 4 Pt_2