TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 23.4.2025 N. 259/2022 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. R.G.L. 259/2022 promossa da
(C.F.: ), con l'avv. Nunzia Vitale Parte_1 C.F._1
P.E.C.: Email_1
-Ricorrente -
Contro
C.F.: ), con l'Avv. Patrizio Coccimiglio CP_1 P.IVA_1
P.E.C. e Email_2
(C.F. , con gli Avv.ti Marco Villani, Matteo Controparte_2 P.IVA_2
Moraschini e Camilla Villani
P.E.C. Email_3
- Resistenti -
P.Iva ) CP_3 P.IVA_3
-Terzo chiamato contumace-
Oggetto: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1.1. Con ricorso depositato in data 29.4.2022, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova e per sentire accogliere le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Accertata e dichiarata la violazione normativa e contrattuale sull'indennità di cassa
CONDANNARSI
In via principale nel merito Le società resistenti in persona dei legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.118,09, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c. ed a tutte le ulteriori conseguenze di legge.
In ogni caso
Condannare, la resistente al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore che si dichiara antistatario.”.
1.3. A fondamento dell'azione, il ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di appaltatrice della società con contratto di lavoro CP_1 Controparte_2 subordinato full time dal 11.11.2019 al 30.04.2021, presso lo stabilimento di San Giorgio di Contr Mantova (MN), via Primo Maggio n. 31, sede appunto della (doc. 1 – ricorso).
1.4. Il ricorrente, in particolare, inquadrato al livello G1 del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni, svolgeva la mansione di corriere espresso addetto alla consegna delle Contr merci per
1.5. In tale qualità, dopo aver recapitato i plichi ai rispettivi consegnatari, il ricorrente spesso provvedeva anche ad incassare i pagamenti che questi ultimi versavano in pagamento della merce ricevuta, e ciò in contrassegno o porto assegnato, tramite denaro o assegno. A fine giornata, gli incassi venivano quindi consegnati da parte dei corrieri Contr all'impiegata dell'ufficio di
1.6. Al riguardo, il ricorrente precisa inoltre che, quando si verificavano ammanchi di denaro negli incassi o altre irregolarità nei pagamenti ricevuti, le somme corrispondenti venivano detratte dallo stipendio dovuto ai lavoratori, oppure venivano dagli stessi Contr direttamente versate di tasca propria all'impiegata
1.7. Ciò posto, lamenta di non aver mai ricevuto dal datore di lavoro l'indennità di cassa spettante ai lavoratoti adibiti alle sopra descritte attività, ciò in violazione delle previsioni contenute nei contratti collettivi di categoria, che in tali ipotesi ritengono invece tale emolumento dovuto ai dipendenti.
*****
1.8. Con memoria del 23.11.2022 (di seguito anche ) si costituiva in CP_1 CP_1 giudizio per resistere all'azione proposta dal ricorrente formulando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale
Pag. 2 di 11 Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 414
c.p.c. e/o di qualsiasi altra norma ritenuta applicabile al caso di specie.
In via preliminare
Disporre la riunione per connessione del presente procedimento RG n. 259/2022, con il procedimento RG
n. 276/2022, entrambi pendenti avanti a Codesto Giudice - dott. Nicolò Pavoni e con i medesimi petitum e causa petendi.
In via principale
- rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa e/o per la migliore motivazione e per l'effetto condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite
- nella denegata ipotesi, di accoglimento, anche parziale, delle domande del ricorrente, condannare
[...] in via solidale con la resistente, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/03 o di altra norma CP_2 ritenuta applicabile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da D.M. 55/2014 e ss. modifiche, CPA e IVA come per legge”. Contr I.
9. Con memoria del 18.11.2022, (“ ) si costituiva in giudizio Controparte_2 concludendo nei seguenti termini:
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di (P.Iva ), con CP_3 P.IVA_3 sede in Vimercate (MB), Via Torri Bianche 1, CAP 20871;
- Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di
; CP_4
- In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a favore del CP_4 ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere indenne di quanto dovesse CP_3 CP_4 corrispondere al ricorrente;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
I.10. In sintesi le società convenute contestavano le pretese del ricorrente, eccependo, in particolare, quanto a preliminarmente, la nullità del ricorso, nel merito, CP_1
l'infondatezza delle pretese suddette, con la precisazione di non aver mai affidato al dipendente attività comportanti maneggio di denaro e di non essere a conoscenza delle Contr eventuali istruzioni di fatto impartite dalla ai corrieri, alle quali si affermava pertanto
Pag. 3 di 11 estranea, e rispetto alle quali, in ogni caso, il ricorrente non aveva assolto il proprio onere Contr probatorio;
quanto a l'assenza di rapporti diretti sia con il ricorrente sia con la CP_1
Contr posto che la stessa aveva in realtà sottoscritto un “contratto di trasporto di merci su strada” con avente ad oggetto il trasporto di merci ai destinatari domiciliati nelle CP_3 zone di competenza della sede di Mantova. Rapporto che prevedeva sia la non esclusività Contr dello stesso, sia l'obbligo in capo a di manlevare e tenere indenne da CP_3
Contr pretese creditorie da parte del personale adibito al trasporto;
sulla base di tali premesse contestava pertanto l'applicabilità al caso di specie sia dell'art. 1676 c.c. sia dell'art. 29 del
D.lgs. 276/2003, in tema di responsabilità del committente, riferibili rispettivamente al contratto di appalto e non a quello di trasporto, nel cui ambito andrebbero ricondotti i fatti di causa e chiamava in subordine in causa la predetta al fine di essere da questa CP_3 manlevata.
I.11.All'udienza di comparizione parti il giudice, non accolta la richiesta di riunione, autorizzava la chiamata in causa della società rinviando a successiva udienza CP_3 per la comparizione delle parti.
I.12. Alla successiva udienza, nonostante la rituale notifica dell'atto, non si CP_3 costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
I.13. Istruita la causa mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione di prova testimoniale, giudice fissava udienza per la discussione e decisione.
*****
2. Ragioni della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni che seguono.
*****
2.2. In via preliminare va osservato come l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa di sia infondata e debba essere disattesa. CP_1
2.3. E' noto come nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, si possa configurare unicamente nell'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento, attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di
Pag. 4 di 11 conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 23 marzo 2004, n. 5794).
2.4. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo proposto dal illustra in modo Parte_1 chiaro e completo sia il petitum che causa petendi dell'azione, con la conseguenza che l'eccezione preliminare in parola deve essere rigettata.
2.5. Quanto al merito, va osservato come sia documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato lavoro alle dipendenze della ditta nel periodo indicato nel ricorso CP_1
(cfr. doc. 1-2 - ricorrente), svolgendo mansioni di corriere espresso e di addetti alla Contr consegna merci per conto di
2.6. Parimenti dimostrato in giudizio è come, in tale qualità, egli fosse incaricato di incassare abitualmente, ed effettivamente ricevessero, pagamenti a favore della ditta committente da parte dei consegnatari della merce, rispondendo di tasca propria per eventuali ammanchi o irregolarità.
2.7. I testimoni escussi hanno infatti confermato pienamente tali circostanze.
2.8. All'udienza del 15.2.2024, il teste , dopo aver affermato di aver Tes_1 conosciuto il ricorrente al lavoro giacché faceva l'autista come lui, ancorché su mezzi distinti, sul cap. 1), e con riferimento al ricorrente, ha risposto: “Sul cap. 1) confermo la circostanza;
incassava i soldi in contanti;
questo si faceva tutti i giorni;
le somme non erano le stesse, ma
l'incasso c'era ogni giorno;
2.9. Sul cap. 2) lo stesso ha dichiarato: “confermo la circostanza, la sera l'incasso veniva consegnato CP_ Contr Contr Contr alla sig.ra di ADR: avevamo la tuta di ADR: non ho cause pendenti con -
2.10. Il secondo testimone escusso autista come il ricorrente ha Tes_2 affermato, sul cap. 1), “Sul cap. 1) confermo la circostanza;
incassava i soldi in contanti e anche assegni;
questo si faceva tutti i giorni;
le somme non erano le stesse, ma l'incasso c'era ogni giorno;
” Sul cap. 2) “confermo la circostanza, la sera l'incasso veniva consegnato alla sig.ra ”. Parte_2
2.8. Si tratta di versioni dei fatti precise, circostanziate e concordanti, e come tali del tutto attendibili, indipendentemente dal fatto che il secondo teste abbia una causa analoga pendente, in quanto la sua deposizione corrisponde punto per punto a quella resa dal precedente teste, del tutto indifferente rispetti ai fatti di causa.
*****
Pag. 5 di 11 2.11. Il vigente contratto collettivo per la categoria in questione, prodotto per estratto in atti, all'art. 15 – rubricato “indennità di cassa e maneggio denaro” - dispone che, salvo esonero dalla responsabilità espressamente pattuito dalle parti, “all'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma”.
2.12. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la cosiddetta indennità di cassa o di maneggio denaro rappresenta un elemento accessorio della retribuzione, volto a compensare il lavoratore, che maneggi in modo non occasionale denaro nel corso del rapporto di lavoro, per le responsabilità specifiche che assume in compito, valorizzando così le mansioni svolte dal lavoratore stesso a proprio rischio.
2.13. Da quanto accertato nel corso dell'istruttoria di causa sono emersi:
a) la gestione o comunque il maneggio di denaro da parte dei ricorrenti in esecuzione del contratto di lavoro;
b) la non occasionalità di tale maneggio di denaro;
c) la rilevanza degli importi incassati;
d) la responsabilità personale degli stessi lavoratori in caso di ammanchi di cassa;
e) comunque il mancato esonero per iscritto dei lavoratori da tale responsabilità.
2.14. I presupposti previsti dal contratto collettivo, e riconosciuti anche da parte della giurisprudenza di legittimità ai fini della corresponsione di tale emolumento, risultano quindi provati all'esito del giudizio.
2.15. D'altra parte, neppure contesta che il ricorrente abbia, nell'esercizio delle CP_1 mansioni affidategli, abitualmente maneggiato denaro o assegni, e neppure che egli rispondesse “di tasca propria” per eventuali ammanchi o per il ritiro di soldi falso, limitandosi ad affermare che il lavoratore seguiva le disposizioni della committente in materia di incassi conseguenti alla consegna dei colli e di non avere, quindi, alcuna responsabilità in ordine alla mancata corresponsione della indennità di cassa.
Pag. 6 di 11 2.16. Si tratta peraltro di argomenti privi di rilevanza nel presente giudizio, in quanto l'obbligo di corrispondere la retribuzione e le indennità previste dal CCNL fa capo in primis sul datore di lavoro.
****** Contr
2.17. Con riferimento alla responsabilità solidale di e va osservato che in CP_3 data 10.3.2013 dette società hanno stipulato un contratto di servizi di trasporto di merci su strada, avente ad oggetto il trasporto e la consegna delle cose che quotidianamente pervengono ai magazzini del fruitore del servizio, per essere consegnate ai destinatari domiciliati nelle zone di competenza di Mantova, nonché il ritiro e trasporto ai magazzini del fruitore del servizio delle merci che vengono affidate a quest'ultima per il trasporto da emittenti domiciliati all'interno delle zone medesime.
2.18. Sul punto la prevalente giurisprudenza reputa che la ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postuli la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620 e Cass
18751/18). La stessa giurisprudenza ha anche precisato che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, possa essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926). Ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, pertanto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
Pag. 7 di 11 2.19. Come già deciso da questo medesimo tribunale in un caso simmetrico rispetto a quello che ci occupa, tra le società convenute è intercorso un contratto di appalto e non di trasporto, posto che dal contratto di servizi di trasporto di merci su strada sopra citato emergono tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza citata.
Come osservato dal Tribunale di Mantova nella sentenza n. 243/ 2023, del 9.11.2023, “la mera lettura del contratto di servizi in atti, infatti, consente di affermare con un ragionevole grado di sicurezza che siamo in presenza di un contratto di appalto con conseguente applicazione dell'art. art. 29 legge 276/2003 poiché la “tecnica redazionale “del contratto dissimula un contratto di appalto ed è pacifico che la società fornitrice del servizio ( ) ha subappaltato l'esecuzione del servizio alla CP_6 datrice di lavoro del ricorrente.
Dal testo contrattuale regolante i rapporti tra convenuta e terza chiamata si evince chiaramente che quest'ultima non si è obbligata al solo trasferimento delle merci e alle prestazioni accessorie allo stesso, bensì Contr all'esecuzione di una più complessa serie di obbligazioni derivanti dalla gestione, per conto di di una attività imprenditoriale complessa, da organizzarsi in maniera stabile, sulla base delle esigenze manifestate dalla stessa convenuta”.
2.20. Ne è dimostrazione il punto 3 del contratto citato, in cui si legge che il fornitore del servizio si obbliga (inoltre) ad eseguire le seguenti prestazioni: a) collaborazione con gli addetti ai magazzini del fruitore del servizio b) raggruppamento delle cose per zone di consegna c) spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò (o altri documenti inerenti il trasporto) in base al controllo dei da consegnare d) applicazioni delle CP_7 taschine porta documenti sui ritirati presso i clienti e) carico sul furgone delle cose CP_7 affidabili per la consegna a scarico delle cose ritirate al momento del rientro serale in magazzino g) spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò (o altri documenti inerenti il trasporto in base al controllo delle cose scaricate h) pesatura delle fasi scaricate peso reale e peso/volume i) attaccatura dei segnacoli sulle cose scaricate sulle relative bolle.
2.21. A ciò si deve aggiungere che il medesimo contratto prevede una durata continuativa di tre anni (dal 6 maggio 2013 al 5 maggio 2016), prorogabile tacitamente di anno in anno, e di fatto prorogato fino al marzo 2021, con corrispettivo parametrato alla “giornata di effettiva prestazione dei servizi”.
2.22. La struttura e le prestazioni fornite in esecuzione del contratto - consistenti come visto, non solo nel trasporto bensì nello svolgimento di importanti servizi ulteriori -
Pag. 8 di 11 denotano indubbiamente una continuità del servizio e una pluralità e sistematicità tali da rendere configurabile un rapporto contrattuale unico ed omnicomprensivo, caratterizzato dalla continuità e dalla predeterminazione dei plurimi e duraturi servizi di trasporto resi, per il cui adempimento il trasportatore / subvettore ha predisposto un'organizzazione propria
(personale, automezzi), finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.
2.23. E' quindi condivisibile la conclusione cui è già pervenuto questo Tribunale, secondo cui “deve escludersi che il rapporto de quo si esaurisse in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento merci, rivestendo di contro quel carattere unitario tipico del contratto di appalto di trasporto, Contr con conseguente applicabilità in capo a della responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003”.
A ciò aggiungendosi che” la compenetrazione tra committente e subappaltatore è poi palese per come si
è sviluppato il rapporto contrattuale posto che è pacifico, oltre che confermato dai testi escussi, che i Contr dipendenti del subappaltatore guidavano furgoni con il logo , indossavano divise con il medesimo logo e ricevevano direttive e, più in generale, si rapportavano quotidianamente con una dipendente della committente”, circostanza questa, confermata anche dai testimoni escussi in questo giudizio
(cfr. supra).
2.24. Nel corso del giudizio, infine, non risulta provata la circostanza che il ricorrente Contr prestasse servizio a favore di altre società committenti oltre a
2.25. D'altra parte, è la stessa a dare atto nel ricorso di come fosse CP_1 Controparte_2
[... ad aver “di fatto, svolto sempre il ruolo di datore di lavoro dei dipendenti di fornendo loro CP_1 oltre al materiale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Contr Contr il furgone con logo l'abbigliamento con logo i palmari e il relativo software di proprietà di questa, etc.), ogni tipo di istruzione essa ritenesse opportuna per l'espletamento di detta attività lavorativa”, aggiungendo che “era la a predisporre, per ogni giornata lavorativa, il piano di Controparte_2 lavoro dei singoli dipendenti di e, dunque, anche del ricorrente. CP_1
2.26. Affermazioni che confermano la sostanziale esclusività delle prestazioni rese dal ricorrente a vantaggio delle società committenti.
2.27. Il ricorso presentato da merita pertanto integrale accoglimento. Parte_1
****** Contr
2.28. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di posto che è generalmente ammessa in giurisprudenza, in ossequio al principio CP_3
Pag. 9 di 11 di economia processuale, l'azione con cui il committente, nel medesimo giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il pagamento del proprio credito, chieda di essere manlevato per somme che dovesse pagare a seguito di sentenza di condanna, tanto più che. ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizi di trasporto in atti, il Fornitore del Servizio, ovvero You Con
si era anche impegnato espressamente in tal. Senso.
3. La quantificazione delle pretese azionate dal ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate, l'importo complessivo è stato dettagliatamente calcolato nel ricorso, con allegata documentazione a riscontro dei conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente.
3.3. Tali conteggi appaiono coerenti con i valori riportati nelle buste paga prodotte, e pertanto la richiesta di parte ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum. Contr
3.4. D'altra parte, la contestazione sul quantum effettuata da e da è talmente CP_1 generica da essere equivalente, in pratica, a non contestazione: nel rito del lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del 12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del
27/06/2018).
3.5. Onere non assolto dalle parti convenute.
*** * ***
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere dunque accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalle convenute, in via solidale fra loro, la somma di € 1.118,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per i titoli indicati nel ricorso, con conseguente condanna delle stesse a pagare detto importo, comprensivo degli accessori di legge, a favore del ricorrente. Contr
4.2. Deve essere accolta la domanda di manleva presentata da pertanto, CP_3
[... deve essere condannata a tenere indenne di quanto costretta a Controparte_2 pagare al ricorrente in forza di quanto sopra.
Pag. 10 di 11 4.3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso proposto da , Parte_1
conseguentemente,
condanna e in via solidale tra CP_1 Controparte_2 CP_6 loro, al pagamento in favore di della somma di € 1.118,09, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna e in solido fra loro, CP_1 Controparte_2 CP_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro
800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore;
condanna a tenere indenne di quanto costretta CP_6 Controparte_2
a pagare al ricorrente in forza dei punti precedenti;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova 23.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. R.G.L. 259/2022 promossa da
(C.F.: ), con l'avv. Nunzia Vitale Parte_1 C.F._1
P.E.C.: Email_1
-Ricorrente -
Contro
C.F.: ), con l'Avv. Patrizio Coccimiglio CP_1 P.IVA_1
P.E.C. e Email_2
(C.F. , con gli Avv.ti Marco Villani, Matteo Controparte_2 P.IVA_2
Moraschini e Camilla Villani
P.E.C. Email_3
- Resistenti -
P.Iva ) CP_3 P.IVA_3
-Terzo chiamato contumace-
Oggetto: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1.1. Con ricorso depositato in data 29.4.2022, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova e per sentire accogliere le CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Accertata e dichiarata la violazione normativa e contrattuale sull'indennità di cassa
CONDANNARSI
In via principale nel merito Le società resistenti in persona dei legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.118,09, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c. ed a tutte le ulteriori conseguenze di legge.
In ogni caso
Condannare, la resistente al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore che si dichiara antistatario.”.
1.3. A fondamento dell'azione, il ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di appaltatrice della società con contratto di lavoro CP_1 Controparte_2 subordinato full time dal 11.11.2019 al 30.04.2021, presso lo stabilimento di San Giorgio di Contr Mantova (MN), via Primo Maggio n. 31, sede appunto della (doc. 1 – ricorso).
1.4. Il ricorrente, in particolare, inquadrato al livello G1 del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni, svolgeva la mansione di corriere espresso addetto alla consegna delle Contr merci per
1.5. In tale qualità, dopo aver recapitato i plichi ai rispettivi consegnatari, il ricorrente spesso provvedeva anche ad incassare i pagamenti che questi ultimi versavano in pagamento della merce ricevuta, e ciò in contrassegno o porto assegnato, tramite denaro o assegno. A fine giornata, gli incassi venivano quindi consegnati da parte dei corrieri Contr all'impiegata dell'ufficio di
1.6. Al riguardo, il ricorrente precisa inoltre che, quando si verificavano ammanchi di denaro negli incassi o altre irregolarità nei pagamenti ricevuti, le somme corrispondenti venivano detratte dallo stipendio dovuto ai lavoratori, oppure venivano dagli stessi Contr direttamente versate di tasca propria all'impiegata
1.7. Ciò posto, lamenta di non aver mai ricevuto dal datore di lavoro l'indennità di cassa spettante ai lavoratoti adibiti alle sopra descritte attività, ciò in violazione delle previsioni contenute nei contratti collettivi di categoria, che in tali ipotesi ritengono invece tale emolumento dovuto ai dipendenti.
*****
1.8. Con memoria del 23.11.2022 (di seguito anche ) si costituiva in CP_1 CP_1 giudizio per resistere all'azione proposta dal ricorrente formulando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale
Pag. 2 di 11 Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 414
c.p.c. e/o di qualsiasi altra norma ritenuta applicabile al caso di specie.
In via preliminare
Disporre la riunione per connessione del presente procedimento RG n. 259/2022, con il procedimento RG
n. 276/2022, entrambi pendenti avanti a Codesto Giudice - dott. Nicolò Pavoni e con i medesimi petitum e causa petendi.
In via principale
- rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa e/o per la migliore motivazione e per l'effetto condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite
- nella denegata ipotesi, di accoglimento, anche parziale, delle domande del ricorrente, condannare
[...] in via solidale con la resistente, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/03 o di altra norma CP_2 ritenuta applicabile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da D.M. 55/2014 e ss. modifiche, CPA e IVA come per legge”. Contr I.
9. Con memoria del 18.11.2022, (“ ) si costituiva in giudizio Controparte_2 concludendo nei seguenti termini:
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di (P.Iva ), con CP_3 P.IVA_3 sede in Vimercate (MB), Via Torri Bianche 1, CAP 20871;
- Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di
; CP_4
- In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a favore del CP_4 ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere indenne di quanto dovesse CP_3 CP_4 corrispondere al ricorrente;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
I.10. In sintesi le società convenute contestavano le pretese del ricorrente, eccependo, in particolare, quanto a preliminarmente, la nullità del ricorso, nel merito, CP_1
l'infondatezza delle pretese suddette, con la precisazione di non aver mai affidato al dipendente attività comportanti maneggio di denaro e di non essere a conoscenza delle Contr eventuali istruzioni di fatto impartite dalla ai corrieri, alle quali si affermava pertanto
Pag. 3 di 11 estranea, e rispetto alle quali, in ogni caso, il ricorrente non aveva assolto il proprio onere Contr probatorio;
quanto a l'assenza di rapporti diretti sia con il ricorrente sia con la CP_1
Contr posto che la stessa aveva in realtà sottoscritto un “contratto di trasporto di merci su strada” con avente ad oggetto il trasporto di merci ai destinatari domiciliati nelle CP_3 zone di competenza della sede di Mantova. Rapporto che prevedeva sia la non esclusività Contr dello stesso, sia l'obbligo in capo a di manlevare e tenere indenne da CP_3
Contr pretese creditorie da parte del personale adibito al trasporto;
sulla base di tali premesse contestava pertanto l'applicabilità al caso di specie sia dell'art. 1676 c.c. sia dell'art. 29 del
D.lgs. 276/2003, in tema di responsabilità del committente, riferibili rispettivamente al contratto di appalto e non a quello di trasporto, nel cui ambito andrebbero ricondotti i fatti di causa e chiamava in subordine in causa la predetta al fine di essere da questa CP_3 manlevata.
I.11.All'udienza di comparizione parti il giudice, non accolta la richiesta di riunione, autorizzava la chiamata in causa della società rinviando a successiva udienza CP_3 per la comparizione delle parti.
I.12. Alla successiva udienza, nonostante la rituale notifica dell'atto, non si CP_3 costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
I.13. Istruita la causa mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione di prova testimoniale, giudice fissava udienza per la discussione e decisione.
*****
2. Ragioni della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni che seguono.
*****
2.2. In via preliminare va osservato come l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa di sia infondata e debba essere disattesa. CP_1
2.3. E' noto come nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, si possa configurare unicamente nell'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento, attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di
Pag. 4 di 11 conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 23 marzo 2004, n. 5794).
2.4. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo proposto dal illustra in modo Parte_1 chiaro e completo sia il petitum che causa petendi dell'azione, con la conseguenza che l'eccezione preliminare in parola deve essere rigettata.
2.5. Quanto al merito, va osservato come sia documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato lavoro alle dipendenze della ditta nel periodo indicato nel ricorso CP_1
(cfr. doc. 1-2 - ricorrente), svolgendo mansioni di corriere espresso e di addetti alla Contr consegna merci per conto di
2.6. Parimenti dimostrato in giudizio è come, in tale qualità, egli fosse incaricato di incassare abitualmente, ed effettivamente ricevessero, pagamenti a favore della ditta committente da parte dei consegnatari della merce, rispondendo di tasca propria per eventuali ammanchi o irregolarità.
2.7. I testimoni escussi hanno infatti confermato pienamente tali circostanze.
2.8. All'udienza del 15.2.2024, il teste , dopo aver affermato di aver Tes_1 conosciuto il ricorrente al lavoro giacché faceva l'autista come lui, ancorché su mezzi distinti, sul cap. 1), e con riferimento al ricorrente, ha risposto: “Sul cap. 1) confermo la circostanza;
incassava i soldi in contanti;
questo si faceva tutti i giorni;
le somme non erano le stesse, ma
l'incasso c'era ogni giorno;
2.9. Sul cap. 2) lo stesso ha dichiarato: “confermo la circostanza, la sera l'incasso veniva consegnato CP_ Contr Contr Contr alla sig.ra di ADR: avevamo la tuta di ADR: non ho cause pendenti con -
2.10. Il secondo testimone escusso autista come il ricorrente ha Tes_2 affermato, sul cap. 1), “Sul cap. 1) confermo la circostanza;
incassava i soldi in contanti e anche assegni;
questo si faceva tutti i giorni;
le somme non erano le stesse, ma l'incasso c'era ogni giorno;
” Sul cap. 2) “confermo la circostanza, la sera l'incasso veniva consegnato alla sig.ra ”. Parte_2
2.8. Si tratta di versioni dei fatti precise, circostanziate e concordanti, e come tali del tutto attendibili, indipendentemente dal fatto che il secondo teste abbia una causa analoga pendente, in quanto la sua deposizione corrisponde punto per punto a quella resa dal precedente teste, del tutto indifferente rispetti ai fatti di causa.
*****
Pag. 5 di 11 2.11. Il vigente contratto collettivo per la categoria in questione, prodotto per estratto in atti, all'art. 15 – rubricato “indennità di cassa e maneggio denaro” - dispone che, salvo esonero dalla responsabilità espressamente pattuito dalle parti, “all'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma”.
2.12. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la cosiddetta indennità di cassa o di maneggio denaro rappresenta un elemento accessorio della retribuzione, volto a compensare il lavoratore, che maneggi in modo non occasionale denaro nel corso del rapporto di lavoro, per le responsabilità specifiche che assume in compito, valorizzando così le mansioni svolte dal lavoratore stesso a proprio rischio.
2.13. Da quanto accertato nel corso dell'istruttoria di causa sono emersi:
a) la gestione o comunque il maneggio di denaro da parte dei ricorrenti in esecuzione del contratto di lavoro;
b) la non occasionalità di tale maneggio di denaro;
c) la rilevanza degli importi incassati;
d) la responsabilità personale degli stessi lavoratori in caso di ammanchi di cassa;
e) comunque il mancato esonero per iscritto dei lavoratori da tale responsabilità.
2.14. I presupposti previsti dal contratto collettivo, e riconosciuti anche da parte della giurisprudenza di legittimità ai fini della corresponsione di tale emolumento, risultano quindi provati all'esito del giudizio.
2.15. D'altra parte, neppure contesta che il ricorrente abbia, nell'esercizio delle CP_1 mansioni affidategli, abitualmente maneggiato denaro o assegni, e neppure che egli rispondesse “di tasca propria” per eventuali ammanchi o per il ritiro di soldi falso, limitandosi ad affermare che il lavoratore seguiva le disposizioni della committente in materia di incassi conseguenti alla consegna dei colli e di non avere, quindi, alcuna responsabilità in ordine alla mancata corresponsione della indennità di cassa.
Pag. 6 di 11 2.16. Si tratta peraltro di argomenti privi di rilevanza nel presente giudizio, in quanto l'obbligo di corrispondere la retribuzione e le indennità previste dal CCNL fa capo in primis sul datore di lavoro.
****** Contr
2.17. Con riferimento alla responsabilità solidale di e va osservato che in CP_3 data 10.3.2013 dette società hanno stipulato un contratto di servizi di trasporto di merci su strada, avente ad oggetto il trasporto e la consegna delle cose che quotidianamente pervengono ai magazzini del fruitore del servizio, per essere consegnate ai destinatari domiciliati nelle zone di competenza di Mantova, nonché il ritiro e trasporto ai magazzini del fruitore del servizio delle merci che vengono affidate a quest'ultima per il trasporto da emittenti domiciliati all'interno delle zone medesime.
2.18. Sul punto la prevalente giurisprudenza reputa che la ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postuli la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620 e Cass
18751/18). La stessa giurisprudenza ha anche precisato che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, possa essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926). Ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, pertanto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
Pag. 7 di 11 2.19. Come già deciso da questo medesimo tribunale in un caso simmetrico rispetto a quello che ci occupa, tra le società convenute è intercorso un contratto di appalto e non di trasporto, posto che dal contratto di servizi di trasporto di merci su strada sopra citato emergono tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza citata.
Come osservato dal Tribunale di Mantova nella sentenza n. 243/ 2023, del 9.11.2023, “la mera lettura del contratto di servizi in atti, infatti, consente di affermare con un ragionevole grado di sicurezza che siamo in presenza di un contratto di appalto con conseguente applicazione dell'art. art. 29 legge 276/2003 poiché la “tecnica redazionale “del contratto dissimula un contratto di appalto ed è pacifico che la società fornitrice del servizio ( ) ha subappaltato l'esecuzione del servizio alla CP_6 datrice di lavoro del ricorrente.
Dal testo contrattuale regolante i rapporti tra convenuta e terza chiamata si evince chiaramente che quest'ultima non si è obbligata al solo trasferimento delle merci e alle prestazioni accessorie allo stesso, bensì Contr all'esecuzione di una più complessa serie di obbligazioni derivanti dalla gestione, per conto di di una attività imprenditoriale complessa, da organizzarsi in maniera stabile, sulla base delle esigenze manifestate dalla stessa convenuta”.
2.20. Ne è dimostrazione il punto 3 del contratto citato, in cui si legge che il fornitore del servizio si obbliga (inoltre) ad eseguire le seguenti prestazioni: a) collaborazione con gli addetti ai magazzini del fruitore del servizio b) raggruppamento delle cose per zone di consegna c) spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò (o altri documenti inerenti il trasporto) in base al controllo dei da consegnare d) applicazioni delle CP_7 taschine porta documenti sui ritirati presso i clienti e) carico sul furgone delle cose CP_7 affidabili per la consegna a scarico delle cose ritirate al momento del rientro serale in magazzino g) spunta delle bolle, dichiarazioni di esenzione e borderò (o altri documenti inerenti il trasporto in base al controllo delle cose scaricate h) pesatura delle fasi scaricate peso reale e peso/volume i) attaccatura dei segnacoli sulle cose scaricate sulle relative bolle.
2.21. A ciò si deve aggiungere che il medesimo contratto prevede una durata continuativa di tre anni (dal 6 maggio 2013 al 5 maggio 2016), prorogabile tacitamente di anno in anno, e di fatto prorogato fino al marzo 2021, con corrispettivo parametrato alla “giornata di effettiva prestazione dei servizi”.
2.22. La struttura e le prestazioni fornite in esecuzione del contratto - consistenti come visto, non solo nel trasporto bensì nello svolgimento di importanti servizi ulteriori -
Pag. 8 di 11 denotano indubbiamente una continuità del servizio e una pluralità e sistematicità tali da rendere configurabile un rapporto contrattuale unico ed omnicomprensivo, caratterizzato dalla continuità e dalla predeterminazione dei plurimi e duraturi servizi di trasporto resi, per il cui adempimento il trasportatore / subvettore ha predisposto un'organizzazione propria
(personale, automezzi), finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.
2.23. E' quindi condivisibile la conclusione cui è già pervenuto questo Tribunale, secondo cui “deve escludersi che il rapporto de quo si esaurisse in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento merci, rivestendo di contro quel carattere unitario tipico del contratto di appalto di trasporto, Contr con conseguente applicabilità in capo a della responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003”.
A ciò aggiungendosi che” la compenetrazione tra committente e subappaltatore è poi palese per come si
è sviluppato il rapporto contrattuale posto che è pacifico, oltre che confermato dai testi escussi, che i Contr dipendenti del subappaltatore guidavano furgoni con il logo , indossavano divise con il medesimo logo e ricevevano direttive e, più in generale, si rapportavano quotidianamente con una dipendente della committente”, circostanza questa, confermata anche dai testimoni escussi in questo giudizio
(cfr. supra).
2.24. Nel corso del giudizio, infine, non risulta provata la circostanza che il ricorrente Contr prestasse servizio a favore di altre società committenti oltre a
2.25. D'altra parte, è la stessa a dare atto nel ricorso di come fosse CP_1 Controparte_2
[... ad aver “di fatto, svolto sempre il ruolo di datore di lavoro dei dipendenti di fornendo loro CP_1 oltre al materiale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Contr Contr il furgone con logo l'abbigliamento con logo i palmari e il relativo software di proprietà di questa, etc.), ogni tipo di istruzione essa ritenesse opportuna per l'espletamento di detta attività lavorativa”, aggiungendo che “era la a predisporre, per ogni giornata lavorativa, il piano di Controparte_2 lavoro dei singoli dipendenti di e, dunque, anche del ricorrente. CP_1
2.26. Affermazioni che confermano la sostanziale esclusività delle prestazioni rese dal ricorrente a vantaggio delle società committenti.
2.27. Il ricorso presentato da merita pertanto integrale accoglimento. Parte_1
****** Contr
2.28. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di posto che è generalmente ammessa in giurisprudenza, in ossequio al principio CP_3
Pag. 9 di 11 di economia processuale, l'azione con cui il committente, nel medesimo giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il pagamento del proprio credito, chieda di essere manlevato per somme che dovesse pagare a seguito di sentenza di condanna, tanto più che. ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizi di trasporto in atti, il Fornitore del Servizio, ovvero You Con
si era anche impegnato espressamente in tal. Senso.
3. La quantificazione delle pretese azionate dal ricorrente
3.1. Riguardo al quantum delle pretese economiche azionate, l'importo complessivo è stato dettagliatamente calcolato nel ricorso, con allegata documentazione a riscontro dei conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente.
3.3. Tali conteggi appaiono coerenti con i valori riportati nelle buste paga prodotte, e pertanto la richiesta di parte ricorrente può ritenersi provata anche con riferimento al quantum. Contr
3.4. D'altra parte, la contestazione sul quantum effettuata da e da è talmente CP_1 generica da essere equivalente, in pratica, a non contestazione: nel rito del lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del 12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del
27/06/2018).
3.5. Onere non assolto dalle parti convenute.
*** * ***
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere dunque accertato il diritto del ricorrente di ricevere dalle convenute, in via solidale fra loro, la somma di € 1.118,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per i titoli indicati nel ricorso, con conseguente condanna delle stesse a pagare detto importo, comprensivo degli accessori di legge, a favore del ricorrente. Contr
4.2. Deve essere accolta la domanda di manleva presentata da pertanto, CP_3
[... deve essere condannata a tenere indenne di quanto costretta a Controparte_2 pagare al ricorrente in forza di quanto sopra.
Pag. 10 di 11 4.3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso proposto da , Parte_1
conseguentemente,
condanna e in via solidale tra CP_1 Controparte_2 CP_6 loro, al pagamento in favore di della somma di € 1.118,09, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna e in solido fra loro, CP_1 Controparte_2 CP_6 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro
800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore;
condanna a tenere indenne di quanto costretta CP_6 Controparte_2
a pagare al ricorrente in forza dei punti precedenti;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova 23.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 11 di 11