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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 6670/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 30.05.2025, tra in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1
Colopi in virtù mandato alle liti in atti
-opponente- contro
in persona del legale rapp.te p.t. succeditrice a seguito di Controparte_1 fusione per incorporazione di rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2
Andreozzi in virtù mandato alle liti in atti
- opposta-
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing.1278/2022 (R.G. 4168/2022) / adempimento contrattuale
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L' opposizione è infondata.
Parte opposta ha agito in monitorio per il pagamento del corrispettivo di forniture effettuate in favore della società opponente, indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo n. ing. 1278/2022 e specificate nelle fatture poste a base del monitorio. Parte opponente non contestato la sussistenza del credito della società opposta, limitandosi ad eccepire la prescrizione del credito. Si è costituita l'opposta, insistendo per l'accertamento del proprio credito ed il rigetto dell'opposizione. La causa è stata istruita documentalmente. Ciò posto, preliminarmente, vanno richiamati i principi generali - come ribaditi dalla S.C. - in tema di adempimento contrattuale (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”, ex multis, Cass. Civ., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533) e di non contestazione ex art. 115 c.p.c. [“Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”, Cass. Civ. n. 20597/2022]. Fatta applicazione dei cennati principi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del credito, che pertanto deve ritenersi provato, ma ha eccepito la prescrizione dello stesso, facendo riferimento a “quanto stabilito con delibere n. 97/2018, n.
264/2018 e n. 569/2018/R/com dell' Autorità di Regolazione per l' Energia Reti e Ambiente, le quali prevedono che dal 1° gennaio 2021 la scadenza dei termini di prescrizione per le bollette di luce e gas è fissata in 2 anni”, deducendo di conseguenza che “le stesse possono tranquillamente considerarsi prescritte”. Sul punto, si osserva che la prescrizione appare validamente essere stata interrotta con la raccomandata del 14.12.2020, non ritirata dalla società opponente e quindi risulta restituito alla mittente per compiuta giacenza (vedi allegato n. 1 del fascicolo di parte opposta). Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. ing.1278/2022 (R.G. 4168/2022);
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. n.
147 del 13/08/2022), in Euro 5.077,00 quale compenso tabellare ai medi, oltre RFSG,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Francesco Andreozzi dichiaratosi antistatario;
Lecce, 30.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI