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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1087/2022 R.G. promossa da:
, , e Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
, , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Tata Controparte_3 C.F._3
e Mariano Nicodemo;
Appellanti in sede di rinvio contro
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._4
Appellato in sede di rinvio-contumace
, ; Controparte_5 P.IVA_1
Appellato in sede di rinvio-contumace
°°° CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
con atto di citazione notificato a il 3.8.2022 ed al
[...] Controparte_4 comune di il 14.7.2022, hanno riassunto – a seguito di cassazione con CP_5 rinvio - il giudizio di risarcimento del danno promosso nei confronti degli odierni appellati in sede di rinvio.
Il comune e sono rimasti contumaci. CP_5 Controparte_4
In fatto e , genitori e danti causa degli odierni appellanti, Persona_1 Persona_2 con atto di citazione notificato il 7-8.07.1989, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il e , Controparte_5 Controparte_6 domandandone la condanna solidale al risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione del loro terreno, sito in , censito al catasto CP_5 terreni alla partita pag. 457 foglio 18 particella 47. Lamentavano che a seguito di ordinanza di occupazione temporanea e urgente n. 26 del 3.11.1983, eseguita in data 29.12.1983, fossero stati realizzati alloggi di edilizia popolare da parte dell'impresa senza che fosse poi seguita l'emissione del Controparte_6 decreto di esproprio nei termini di legge.
All'udienza del 12.03.2002 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di;
riassunta la causa, si costituiva quale suo unico Controparte_6 erede . Persona_3
Con la sentenza non definitiva n. 202/2005, depositata il 7.12.2005, il tribunale di Siracusa accertava che: nelle more del giudizio era stato emesso, in data
23.02.1993, il decreto di esproprio;
l'espropriazione era legittima in quanto il relativo decreto era stato emesso entro il termine di occupazione d'urgenza come prorogato dalle intervenute disposizione normative;
non ricorreva, pertanto,
l'ipotesi di irreversibile trasformazione del terreno in assenza di (tempestivo) decreto di esproprio e, dunque, la domanda risarcitoria proposta sarebbe stata inammissibile;
la domanda doveva, tuttavia, riqualificarsi come domanda di opposizione alla stima volta alla determinazione delle indennità conseguenti
- 2 - all'esproprio; i convenuti erano tenuti, in solido, a pagare l'indennità di esproprio che sarebbe stata determinata.
La sentenza non veniva impugnata da alcuna delle parti;
gli attori formulavano, invece, tempestiva riserva di appello.
Con sentenza definitiva n. 351/2010, depositata il 12.03.2010, il tribunale condannava i convenuti a pagare l'indennità di espropriazione che quantificava in € 26.880,80 oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 1988 alla data di sua pubblicazione
Giudizio di appello.
La sentenza veniva appellata da (quale erede di Controparte_4 Per_3
).
[...]
Il procedimento veniva iscritto con il n. 687/2011 RG. Si costituivano in giudizio gli odierni appellanti quali eredi di e , in proprio e Persona_1 Persona_2 quale erede del defunto marito chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1
e, in via incidentale, la riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come opposizione alla stima piuttosto che come risarcimento danni per occupazione illegittima;
in subordine, proponevano gravame sul capo di statuizione che aveva accertato come dovuta la sola indennità di espropriazione e non anche l'indennità di occupazione legittima censurando anche l'errata (per difetto) determinazione dell'indennità di espropriazione.
Il comune di appellava in via autonoma le sentenze definitiva e non CP_5 definitiva, censurandole per incompetenza per materia (primo motivo pag. 4 appello), per avere affermato solidarietà dell'obbligazione del comune e dell'impresa e per erronea determinazione della indennità di CP_6 espropriazione (terzo motivo pagg.
5-6 appello).
Il giudizio veniva iscritto con il n. 723/2011 RG.
I due appelli venivano riuniti.
- 3 - Con sentenza n. 1497/2015 la Corte di appello di Catania, accogliendo l'appello incidentale proposto dai signori e : accertava la sussistenza della Per_1 Per_2 fattispecie della irreversibile trasformazione del terreno per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse in assenza di tempestivo decreto di esproprio e dichiarava assorbite le questioni che presupponevano la valida conclusione della procedura espropriativa;
condannava il e , Controparte_5 Controparte_4 quale erede di , in solido, al pagamento in favore di Persona_3 CP_1
e , a titolo risarcitorio,
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_2 della somma di € 57.370,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
29.12.1990 (data del fatto illecito); ordinava al Comune e ad di Controparte_4 versare alla Cassa depositi e prestiti l'indennità di occupazione legittima oltre interessi legali dal giorno di scadenza di ciascun anno di occupazione e fino al soddisfo;
condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese processuali comprese quelle di CTU.
Giudizio di cassazione.
La sentenza della Corte di appello veniva impugnata con ricorso per cassazione censurandola nella parte in cui aveva riconosciuto sussistere la fattispecie risarcitoria.
Con ordinanza n. 12316/2022 pubblicata il 14.04.2022, la Corte di cassazione decideva come da seguente dispositivo “
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del ed il CP_5 ricorso incidentale degli;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Per_1
Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità”.
°°°
Il giudizio di rinvio
Il thema decidendum.
Gli appellanti in riassunzione insistono per la qualificazione della domanda da loro proposta in primo grado come responsabilità da illecito aquiliano ex art.
- 4 - 2043 c.c., ritenendo che la Corte di Cassazione non abbia dettato in proposito un principio di diritto e che, dunque, il giudice del rinvio non sia vincolato e debba procedere ad autonoma valutazione.
Così non è.
La Corte di legittimità non si è limitata ad accertare l'applicabilità alla fattispecie delle varie proroghe legislative susseguitesi ma ha anche testualmente statuito
“Ne consegue che il decreto di esproprio nella specie adottato il 23.2.1993 era legittimo in quanto emesso entro i termini di legge”.
La statuizione è inequivoca e non necessita di commento se non per trarne la conclusione che è vincolante per il giudice del rinvio che deve, conseguentemente, ritenere che il decreto di espropriazione è intervenuto tempestivamente (rispetto alle proroghe disposte dalle leggi all'epoca vigenti) e la fattispecie in esame non può essere qualificata come condotta illecita della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'oggetto del rinvio a questo giudice di merito concerne, dunque, le domande proposte dagli odierni appellanti in riassunzione con l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e riproposte in sede di rinvio (esclusa, per la ragione sopra esposta, la domanda di qualificazione dell'agire della pubblica amministrazione come illecito aquiliano).
Le domande proposte dagli appellanti in sede di rinvio
Con l'appello incidentale gli appellanti avevano domandato che, ove la Per_1 procedura espropriativa fosse stata giudicata legittima, il e Controparte_5
venissero condannati in solido al pagamento dell'indennità di Controparte_4 espropriazione, domandandone la corretta determinazione posto che la sentenza di primo grado la aveva liquidata sulla base di “errati criteri e in violazione delle norme applicabili”, nonché dell'indennità di occupazione legittima.
Tali domande sono state riproposte con l'atto di citazione in riassunzione della causa a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
- 5 - Il giudicato interno per effetto dell'omessa impugnazione della sentenza non definitiva
Il tribunale di Siracusa aveva deciso la causa prima con sentenza non definitiva
(n. 202/2005) e poi con sentenza definitiva (n. 351/2010).
La sentenza non definitiva non è stata impugnata, né fatta riserva di impugnazione da parte del e di . Ne Controparte_5 Controparte_4 consegue che le statuizioni rese nei loro confronti sono coperte dal giudicato interno e si rileva utile ricordarle essendo rilevanti ai fini della decisione.
Il tribunale, escluso che fosse fondata la domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., vertendosi in materia di espropriazione legittima, ha statuito che “La domanda proposta si converte in opposizione alla stima …” e concluso (nel dispositivo) che “il comune di e sono solidalmente CP_5 Persona_3 tenuti a corrispondere agli attori l'indennità di espropriazione ….”.
Nei confronti del comune di e di (quale erede di CP_5 Controparte_4
) tali statuizioni sono res iudicata. Persona_3
Muovendo da tale premessa, si rivela fondata la domanda degli volta ad Per_1 ottenere la loro condanna solidale al pagamento dell'indennità di espropriazione.
Fondata è anche la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione legittima, trattandosi voce indennitaria spettante per legge.
°°°
Venendo alla determinazione dell'indennità di espropriazione, la cui determinazione ad opera del tribunale era stata censurata, la corte ritiene di condividere la valutazione cui è pervenuto il consulente dell'ufficio nominato nel giudizio di appello sia perché redatta in aderenza al mandato conferito volto a determinare il valore di mercato del bene in osservanza ai principi fissati dalla legge sia perchè le conclusioni rassegnate appaiono fondate su corrette premesse metodologiche e su un iter logico argomentativo che appare immune da vizi.
Solo per completezza si rileva che l'odierna parte appellante in sede di rinvio non ha esposto ragioni di non condivisibilità della relazione di consulenza.
- 6 - In conclusione, rinviando alle conclusioni del c.t.u. sopra riferite, l'indennità di espropriazione spettante è pari ad euro 58.577,06.
Va ordinato al comune di Catania di depositare presso la Cassa DD.PP. la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla data del decreto di espropriazione sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta (cfr. Cass. 20178/2017; 20875/21).
°°°
A fronte dell'occupazione temporanea e di urgenza, disposta in epoca antecedente all'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione, non è applicabile ratione temporis tale disciplina (Cass. sez. 1, n. 8965 del 17/04/2014) sicchè l'indennità di occupazione legittima “deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali” (Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2100).
Al fine di calcolare l'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti, dalla data di immissione in possesso (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2019,
n.34098; ibidem sez. un. 18077/2009) e, dunque, dal 28.11.1983 al 23.02.1993
(data di emissione del decreto di espropriazione), occorre determinare il valore venale del bene occupato e le variazioni intervenute nelle singole consecutive cadenze annuali (Cass. sez. un. 14.5.2010, n.11729) e su tale valore computare gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti.
Il valore venale del bene e le sue variazioni annuali sono stati determinati dal c.t.u., nominato dalla Corte di appello (si veda p. 16 della relazione) e l'indennità di occupazione legittima va, pertanto, determinata applicando su tali valori, anno per anno indicati, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti nel periodo dal 28.11.1983 al 23.02.1993, costituente capitale e sul quale poi sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, trattandosi di obbligazione di valuta.
- 7 - Va ordinato al comune di ed a di depositare presso la CP_5 Controparte_4
Cassa DD.PP. la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla scadenza di ogni rateo e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
°°°°
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio, valutato il suo complessivo esito anche alla luce dell'esito delle impugnazioni proposte, vanno compensate per 1/4 e poste a carico del CP_5
e di , in solido, per la parte residua.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
1087/22 R.G., così statuisce: determina l'indennità di espropriazione in euro
58.577,06 oltre interessi come indicato in parte motiva;
ordina al comune di e , in solido, di depositare la differenza tra l'indicata CP_5 Controparte_4 indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla data del decreto di espropriazione fino al deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti.
Determina l'indennità di occupazione legittima, nella misura degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo dal 28.11.1983 al 23.02.1993 da computarsi sul valore venale del terreno occupato come indicato in motivazione;
ordina al comune di e , in solido, di depositare l'indennità di CP_5 Controparte_4 occupazione legittima la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla scadenza di ogni rateo e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Liquida le spese processuali del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio in 6.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa per ciascun giudizio e quelle del giudizio di legittimità in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
condanna il CP_5
- 8 - e , in solido, al pagamento dei ¾ delle spese liquidate, CP_5 Controparte_4 compensandole per la parte residua.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Dora Bonifacio
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Dora Bonifacio presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1087/2022 R.G. promossa da:
, , e Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
, , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Tata Controparte_3 C.F._3
e Mariano Nicodemo;
Appellanti in sede di rinvio contro
, nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._4
Appellato in sede di rinvio-contumace
, ; Controparte_5 P.IVA_1
Appellato in sede di rinvio-contumace
°°° CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
con atto di citazione notificato a il 3.8.2022 ed al
[...] Controparte_4 comune di il 14.7.2022, hanno riassunto – a seguito di cassazione con CP_5 rinvio - il giudizio di risarcimento del danno promosso nei confronti degli odierni appellati in sede di rinvio.
Il comune e sono rimasti contumaci. CP_5 Controparte_4
In fatto e , genitori e danti causa degli odierni appellanti, Persona_1 Persona_2 con atto di citazione notificato il 7-8.07.1989, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il e , Controparte_5 Controparte_6 domandandone la condanna solidale al risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione del loro terreno, sito in , censito al catasto CP_5 terreni alla partita pag. 457 foglio 18 particella 47. Lamentavano che a seguito di ordinanza di occupazione temporanea e urgente n. 26 del 3.11.1983, eseguita in data 29.12.1983, fossero stati realizzati alloggi di edilizia popolare da parte dell'impresa senza che fosse poi seguita l'emissione del Controparte_6 decreto di esproprio nei termini di legge.
All'udienza del 12.03.2002 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di;
riassunta la causa, si costituiva quale suo unico Controparte_6 erede . Persona_3
Con la sentenza non definitiva n. 202/2005, depositata il 7.12.2005, il tribunale di Siracusa accertava che: nelle more del giudizio era stato emesso, in data
23.02.1993, il decreto di esproprio;
l'espropriazione era legittima in quanto il relativo decreto era stato emesso entro il termine di occupazione d'urgenza come prorogato dalle intervenute disposizione normative;
non ricorreva, pertanto,
l'ipotesi di irreversibile trasformazione del terreno in assenza di (tempestivo) decreto di esproprio e, dunque, la domanda risarcitoria proposta sarebbe stata inammissibile;
la domanda doveva, tuttavia, riqualificarsi come domanda di opposizione alla stima volta alla determinazione delle indennità conseguenti
- 2 - all'esproprio; i convenuti erano tenuti, in solido, a pagare l'indennità di esproprio che sarebbe stata determinata.
La sentenza non veniva impugnata da alcuna delle parti;
gli attori formulavano, invece, tempestiva riserva di appello.
Con sentenza definitiva n. 351/2010, depositata il 12.03.2010, il tribunale condannava i convenuti a pagare l'indennità di espropriazione che quantificava in € 26.880,80 oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 1988 alla data di sua pubblicazione
Giudizio di appello.
La sentenza veniva appellata da (quale erede di Controparte_4 Per_3
).
[...]
Il procedimento veniva iscritto con il n. 687/2011 RG. Si costituivano in giudizio gli odierni appellanti quali eredi di e , in proprio e Persona_1 Persona_2 quale erede del defunto marito chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1
e, in via incidentale, la riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come opposizione alla stima piuttosto che come risarcimento danni per occupazione illegittima;
in subordine, proponevano gravame sul capo di statuizione che aveva accertato come dovuta la sola indennità di espropriazione e non anche l'indennità di occupazione legittima censurando anche l'errata (per difetto) determinazione dell'indennità di espropriazione.
Il comune di appellava in via autonoma le sentenze definitiva e non CP_5 definitiva, censurandole per incompetenza per materia (primo motivo pag. 4 appello), per avere affermato solidarietà dell'obbligazione del comune e dell'impresa e per erronea determinazione della indennità di CP_6 espropriazione (terzo motivo pagg.
5-6 appello).
Il giudizio veniva iscritto con il n. 723/2011 RG.
I due appelli venivano riuniti.
- 3 - Con sentenza n. 1497/2015 la Corte di appello di Catania, accogliendo l'appello incidentale proposto dai signori e : accertava la sussistenza della Per_1 Per_2 fattispecie della irreversibile trasformazione del terreno per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse in assenza di tempestivo decreto di esproprio e dichiarava assorbite le questioni che presupponevano la valida conclusione della procedura espropriativa;
condannava il e , Controparte_5 Controparte_4 quale erede di , in solido, al pagamento in favore di Persona_3 CP_1
e , a titolo risarcitorio,
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_2 della somma di € 57.370,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
29.12.1990 (data del fatto illecito); ordinava al Comune e ad di Controparte_4 versare alla Cassa depositi e prestiti l'indennità di occupazione legittima oltre interessi legali dal giorno di scadenza di ciascun anno di occupazione e fino al soddisfo;
condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese processuali comprese quelle di CTU.
Giudizio di cassazione.
La sentenza della Corte di appello veniva impugnata con ricorso per cassazione censurandola nella parte in cui aveva riconosciuto sussistere la fattispecie risarcitoria.
Con ordinanza n. 12316/2022 pubblicata il 14.04.2022, la Corte di cassazione decideva come da seguente dispositivo “
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del ed il CP_5 ricorso incidentale degli;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Per_1
Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità”.
°°°
Il giudizio di rinvio
Il thema decidendum.
Gli appellanti in riassunzione insistono per la qualificazione della domanda da loro proposta in primo grado come responsabilità da illecito aquiliano ex art.
- 4 - 2043 c.c., ritenendo che la Corte di Cassazione non abbia dettato in proposito un principio di diritto e che, dunque, il giudice del rinvio non sia vincolato e debba procedere ad autonoma valutazione.
Così non è.
La Corte di legittimità non si è limitata ad accertare l'applicabilità alla fattispecie delle varie proroghe legislative susseguitesi ma ha anche testualmente statuito
“Ne consegue che il decreto di esproprio nella specie adottato il 23.2.1993 era legittimo in quanto emesso entro i termini di legge”.
La statuizione è inequivoca e non necessita di commento se non per trarne la conclusione che è vincolante per il giudice del rinvio che deve, conseguentemente, ritenere che il decreto di espropriazione è intervenuto tempestivamente (rispetto alle proroghe disposte dalle leggi all'epoca vigenti) e la fattispecie in esame non può essere qualificata come condotta illecita della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'oggetto del rinvio a questo giudice di merito concerne, dunque, le domande proposte dagli odierni appellanti in riassunzione con l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado e riproposte in sede di rinvio (esclusa, per la ragione sopra esposta, la domanda di qualificazione dell'agire della pubblica amministrazione come illecito aquiliano).
Le domande proposte dagli appellanti in sede di rinvio
Con l'appello incidentale gli appellanti avevano domandato che, ove la Per_1 procedura espropriativa fosse stata giudicata legittima, il e Controparte_5
venissero condannati in solido al pagamento dell'indennità di Controparte_4 espropriazione, domandandone la corretta determinazione posto che la sentenza di primo grado la aveva liquidata sulla base di “errati criteri e in violazione delle norme applicabili”, nonché dell'indennità di occupazione legittima.
Tali domande sono state riproposte con l'atto di citazione in riassunzione della causa a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
- 5 - Il giudicato interno per effetto dell'omessa impugnazione della sentenza non definitiva
Il tribunale di Siracusa aveva deciso la causa prima con sentenza non definitiva
(n. 202/2005) e poi con sentenza definitiva (n. 351/2010).
La sentenza non definitiva non è stata impugnata, né fatta riserva di impugnazione da parte del e di . Ne Controparte_5 Controparte_4 consegue che le statuizioni rese nei loro confronti sono coperte dal giudicato interno e si rileva utile ricordarle essendo rilevanti ai fini della decisione.
Il tribunale, escluso che fosse fondata la domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., vertendosi in materia di espropriazione legittima, ha statuito che “La domanda proposta si converte in opposizione alla stima …” e concluso (nel dispositivo) che “il comune di e sono solidalmente CP_5 Persona_3 tenuti a corrispondere agli attori l'indennità di espropriazione ….”.
Nei confronti del comune di e di (quale erede di CP_5 Controparte_4
) tali statuizioni sono res iudicata. Persona_3
Muovendo da tale premessa, si rivela fondata la domanda degli volta ad Per_1 ottenere la loro condanna solidale al pagamento dell'indennità di espropriazione.
Fondata è anche la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione legittima, trattandosi voce indennitaria spettante per legge.
°°°
Venendo alla determinazione dell'indennità di espropriazione, la cui determinazione ad opera del tribunale era stata censurata, la corte ritiene di condividere la valutazione cui è pervenuto il consulente dell'ufficio nominato nel giudizio di appello sia perché redatta in aderenza al mandato conferito volto a determinare il valore di mercato del bene in osservanza ai principi fissati dalla legge sia perchè le conclusioni rassegnate appaiono fondate su corrette premesse metodologiche e su un iter logico argomentativo che appare immune da vizi.
Solo per completezza si rileva che l'odierna parte appellante in sede di rinvio non ha esposto ragioni di non condivisibilità della relazione di consulenza.
- 6 - In conclusione, rinviando alle conclusioni del c.t.u. sopra riferite, l'indennità di espropriazione spettante è pari ad euro 58.577,06.
Va ordinato al comune di Catania di depositare presso la Cassa DD.PP. la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla data del decreto di espropriazione sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta (cfr. Cass. 20178/2017; 20875/21).
°°°
A fronte dell'occupazione temporanea e di urgenza, disposta in epoca antecedente all'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione, non è applicabile ratione temporis tale disciplina (Cass. sez. 1, n. 8965 del 17/04/2014) sicchè l'indennità di occupazione legittima “deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali” (Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2100).
Al fine di calcolare l'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti, dalla data di immissione in possesso (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2019,
n.34098; ibidem sez. un. 18077/2009) e, dunque, dal 28.11.1983 al 23.02.1993
(data di emissione del decreto di espropriazione), occorre determinare il valore venale del bene occupato e le variazioni intervenute nelle singole consecutive cadenze annuali (Cass. sez. un. 14.5.2010, n.11729) e su tale valore computare gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti.
Il valore venale del bene e le sue variazioni annuali sono stati determinati dal c.t.u., nominato dalla Corte di appello (si veda p. 16 della relazione) e l'indennità di occupazione legittima va, pertanto, determinata applicando su tali valori, anno per anno indicati, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti nel periodo dal 28.11.1983 al 23.02.1993, costituente capitale e sul quale poi sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, trattandosi di obbligazione di valuta.
- 7 - Va ordinato al comune di ed a di depositare presso la CP_5 Controparte_4
Cassa DD.PP. la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla scadenza di ogni rateo e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
°°°°
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio, valutato il suo complessivo esito anche alla luce dell'esito delle impugnazioni proposte, vanno compensate per 1/4 e poste a carico del CP_5
e di , in solido, per la parte residua.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
1087/22 R.G., così statuisce: determina l'indennità di espropriazione in euro
58.577,06 oltre interessi come indicato in parte motiva;
ordina al comune di e , in solido, di depositare la differenza tra l'indicata CP_5 Controparte_4 indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla data del decreto di espropriazione fino al deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti.
Determina l'indennità di occupazione legittima, nella misura degli interessi legali tempo per tempo vigenti nel periodo dal 28.11.1983 al 23.02.1993 da computarsi sul valore venale del terreno occupato come indicato in motivazione;
ordina al comune di e , in solido, di depositare l'indennità di CP_5 Controparte_4 occupazione legittima la differenza tra l'indicata indennità e quella eventualmente già versata oltre agli interessi compensativi dalla scadenza di ogni rateo e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Liquida le spese processuali del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio in 6.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa per ciascun giudizio e quelle del giudizio di legittimità in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
condanna il CP_5
- 8 - e , in solido, al pagamento dei ¾ delle spese liquidate, CP_5 Controparte_4 compensandole per la parte residua.
Così deciso in Catania il 20.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Dora Bonifacio
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