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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21/2025 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elisa Maria Di Maggio;
Ricorrente
Controparte_1
( ; P.IVA_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 23.12.2024 – rubricato “Istanza per la riassunzione del procedimento” – depositato e iscritto al ruolo l'8.1.2025, Parte_1
deduceva di voler riassumere il procedimento di appello n. 542/2024 RG (di impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/2024), dichiarato estinto per inattività delle parti con sentenza di questa Corte n. 1064/2024, emessa all'esito della camera di consiglio del 7.11.2024 e pubblicata il
25.11.2024. 2. Insisteva nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del procedimento di impugnazione già dichiarato estinto ovvero chiedeva di
“Accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto l'indennizzo previsto in caso di cessazione dell'attività commerciale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 217/1996”.
3. Con decreto del Presidente della Sezione del 14.01.2025 era nominato il
Consigliere relatore e fissata l'udienza per la trattazione scritta del processo secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione ai difensori del termine per il deposito di note telematiche fino al 4.3.2025.
4. Il ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data 25.2.2025, insistendo nel ricorso.
5. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 4.3.2025, questa Corte, rilevata la mancanza di prova della regolare notificazione del “ricorso in riassunzione” all' e la mancata costituzione dell'ente previdenziale, CP_1
assegnava il termine di un mese per la notifica.
6. Con successiva ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 3.06.2025, si rilevava che il difensore, pur dichiarando nelle note ex art. 127 ter di allegare gli atti della notifica dell'atto di “appello” all' , aveva invece allegato atti CP_1
estranei al “ricorso in riassunzione” iscritto a ruolo e, contestualmente, si sollevava d'ufficio la questione di inammissibilità del ricorso in riassunzione di un procedimento di appello già dichiarato estinto con sentenza, fissando apposita udienza in presenza per la data del 17.6.2025, poi rinviata d'ufficio al
10.7.2025.
7. All'udienza in presenza del 10.7.2025 il difensore di parte ricorrente rappresentava il malfunzionamento della propria casella di posta elettronica e chiedeva un termine per rinnovare la notifica, che veniva concesso.
8. L' si costituiva con memoria depositata il 22.7.2025, eccependo la CP_1
nullità assoluta della notifica del ricorso in riassunzione, mai avvenutae conosciuta unicamente dai verbali di causa, avendo ricevuto unicamente la notificazione dell'atto di appello. Eccepiva comunque l'inammissibilità del ricorso, richiamando l'art 338 cpc e gli effetti dell'estinzione del giudizio di appello.
9. Tanto premesso, si osserva che inammissibilmente Parte_1
vorrebbe riassumere l'appello dichiarato estinto con sentenza di questa Corte, emessa ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. e 307 ult. co. c.p.c., atteso che l'art. 307 co. 1 c.p.c. consente la riassunzione della causa cancellata dal ruolo e giammai della causa estinta, tanto che la norma si preoccupa di escludere espressamente dalla possibilità di riassunzione i casi in cui all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo segue automaticamente la dichiarazione di estinzione ovvero le ipotesi previste dagli artt. 181 comma 2 c.p.c. e 290 comma 2 c.p.c., ipotesi alle quali, dopo la sua introduzione, va aggiunta quella disciplinata dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c..
Anche tale ultima disposizione normativa, infatti, prevede che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza e che, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza,
“il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Poiché poi, trattandosi di procedimento di appello, l'estinzione è stata dichiarata con sentenza, anche la natura del provvedimento che ha definito, in rito, il giudizio esclude che lo stesso possa essere “riaperto” nello stesso grado in virtù di un ricorso in riassunzione.
8. La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
La statuizione di inammissibilità a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali (15%).
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi