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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3131/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
ISONZO 31 LISSONE presso lo studio dell'avv. ERBA ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO
pagina 1 di 3 rilevato che:
-il difensore dell'appellante indicato in epigrafe ha depositato, in data 4.12.2024, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'appellato, che non risulta costituito
-alla prima udienza del 19.2.2025 nessuno è comparso davanti al Consigliere istruttore designato, che ha rimesso la causa al Collegio per la dichiarazione di estinzione ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
pagina 2 di 3 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3131/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
ISONZO 31 LISSONE presso lo studio dell'avv. ERBA ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO
pagina 1 di 3 rilevato che:
-il difensore dell'appellante indicato in epigrafe ha depositato, in data 4.12.2024, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'appellato, che non risulta costituito
-alla prima udienza del 19.2.2025 nessuno è comparso davanti al Consigliere istruttore designato, che ha rimesso la causa al Collegio per la dichiarazione di estinzione ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 19.2.2025
pagina 2 di 3 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 3 di 3