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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9353/2023
N. R.G. 9353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 9353/2023 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore p.t., Avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Bianca (C.F. ), presso il CP_1 C.F._1 cui studio in Siracusa, via G. Malfitano n. 7, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Colombo n. 13. Convenuta contumace
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09.08.2023 e raccomandata spedita il 10.08.2023 (non ritirata), la ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, conveniva in giudizio quale amministratore unico della società Controparte_2 fallita, proponendo nei di lei confronti un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare. L'attrice, invero, contestava l'operato dell'amministratrice eccependo la responsabilità dell'organo gestorio in relazione ai seguenti profili: l'incompletezza della documentazione contabile consegnata al curatore;
l'omesso deposito presso la Camera di Commercio del bilanci per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; l'esistenza di un rilevante debito di natura erariale pari a € 1.105.755,89 a fronte di un passivo fallimentare accertato di € 1.199.180,08 e l'omesso rinvenimento di una cassa contante per € 548.867,73 senza alcuna spiegazione sulla sua concreta destinazione. Per tali motivi, concludeva chiedendo: all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Pt_2 contraria istanza e eccezione, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
pagina 1 di 5 via Colombo n. 13, quale amministratore e legale rappresentante della società fallita Parte_1 dal 5.03.2001 (data di costituzione) sino alla dichiarazione di fallimento (13.11.2020), per aver contravvenuto ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela dell'integrità del patrimonio sociale nonché a garanzia dell'affidamento dei creditori, ponendo in essere le condotte analiticamente descritte in narrativa;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra al Controparte_2 risarcimento in favore della attrice di tutti i danni direttamente conseguenti alle denunciate Pt_1 violazioni degli artt. 146 L.F. e 2476-2478 bis c.c., fino alla concorrenza della somma di € 548.867,73, pari all'ammontare degli importi indebitamente sottratti alle casse sociali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della sig.ra per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali Controparte_2 per effetto delle descritte condotte poste in essere;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, quantificato nella Controparte_2 stessa somma di € 548.867,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al versamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di lite.”. La convenuta, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 27.12.2023 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti.
La curatela, quindi, con la seconda memoria ex art. 171-ter reiterava la richiesta di CTU contabile e dava atto di aver promosso un giudizio allo scopo di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio dell'azione ex art. 146 L.F. con ricorso iscritto al n. R.G. 12513/2023 presso il Tribunale di Catania, chiedendo il sequestro preventivo sui beni immobili, mobili e crediti dell'ex amministratore unico sino alla concorrenza della somma di € Controparte_2
548.867,73, e che tale sequestro era stato autorizzato con ordinanza del 5.12.2023, trascritta in data
15.12.2023. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2024, ritenendosi la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. al 7.10.2024, assegnandosi alle parti termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, oltre a ulteriori termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 7.10.2024 la causa era infine trattenuta in decisione.
*************************** Ritiene questo Collegio che l'azione esercitata dalla Curatela sia fondata e che le domande attoree meritino di essere accolte.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta che, nonostante Controparte_2 la regolare notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09.08.2023 con relativa raccomandata spedita il 10.08.2023, non ha curato il ritiro della raccomandata medesima e non si è, poi, costituita in giudizio rimanendo per l'appunto contumace (v. doc. del fascicolo attoreo depositati in data 18.08.2023 e 22.09.2023).
Quanto al merito, in punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, quindi, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione,
pagina 2 di 5 fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998;
Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., riunisca in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, divergendo le due azioni non solo al riguardo della decorrenza del termine di prescrizione, ma anche rispetto all'onere della prova e all'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012). Ebbene, nel caso in esame la Curatela ha proposto l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico in virtù del disposto dell'art. 2476 c.c. a mente del quale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Or, la succitata azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone: la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;
che si sia verificato di un danno al patrimonio sociale e che sussista un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno ed incombe sull'attore l'onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008). Pertanto, nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale. Nella fattispecie l'attrice ha allegato che la società dichiarata fallita con la Parte_1 sentenza n. 32/2020 del 13.11.2020 del Tribunale di Siracusa (v. doc. 3), era stata costituita con atto del
5 marzo 2001 e operava nel settore dei servizi di pompe funebri e di attività affini e connesse. Il capitale sociale, sottoscritto per € 10.200,00 era suddiviso tra , , Parte_3 Controparte_2
e mentre l'amministrazione della società era sempre stata affidata a Controparte_3 Parte_4
. Controparte_2
Dunque, come già evidenziato in sede cautelare, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratrice, in violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
Segnatamente, non sono stati consegnati il libro inventari, il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori (v. doc. 5 relazione del consulente della Curatela). Non risultano, altresì, depositati i bilanci di esercizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 con grave lesione del diritto di informazione, nonché, con tutta evidenza, del principio di trasparenza dell'attività e di tutela preventiva del credito in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale (v. doc.
5 relazione del consulente della Curatela con i relativi allegati).
Sicché, già sotto tale profilo si deve evidenziare una responsabilità della , essendo un CP_2 suo precipuo dovere la corretta formazione e tenuta delle scritture contabili.
pagina 3 di 5 Si è rilevato, inoltre, che il maggior debito della società è di natura erariale ed è costituito dal mancato pagamento di tributi. L'analisi della “situazione contabile” per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 da parte del consulente della Curatela ha, invero, messo in evidenza la prassi gestoria della fallita di omettere sistematicamente il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali (v. doc. 5 relazione del consulente della curatela con i relativi allegati e doc. 6). Difatti, in sede di insinuazione al passivo sono emerse significative esposizioni debitorie nei confronti dell'erario per complessivi € 1.105.755,89 a fronte di un passivo fallimentare di € 1.199.180,08. È indubbio come dall'omesso pagamento dei debiti erariali e dei contributi sia conseguito un ingente danno alla società e alla massa dei creditori costituito dall'addebito di interessi e sanzioni. Anche in relazione a tale fattispecie, quindi, alcun dubbio può sussistere sulla commissione del fatto da parte dell'amministratrice e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c.., poiché il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali rappresenta uno dei primi doveri dell'amministratore che è tenuto, alle scadenze previste, al pagamento dei debiti della società verso l'erario. L'esame della contabilità mostra, poi, un saldo cassa positivo e di rilevante entità. In particolare, al momento della dichiarazione di fallimento risultava una cassa contanti pari ad € 548.867,73, mai rinvenuta (v. doc. 7).
Sul punto occorre, invero, valorizzare quanto sostenuto dalla Curatela, ossia che il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, della liquidità risultante dalla documentazione contabile, da ritenersi esistente in base agli accertamenti eseguiti, e la mancata giustificazione, da parte del fallito, della sua concreta destinazione, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione degli stessi per scopi non sociali.
Siffatto addebito può ritenersi fondato, posto che, in mancanza della dimostrazione da parte dell'amministratore di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, la convenuta deve essere considerata responsabile della dispersione dell'attivo societario. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità "gli amministratori della società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione" (così testualmente Cass. n. 11703/97).
Orbene, la responsabilità dell'organo gestorio per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale compromessa da atti distrattivi può essere provata per presunzioni ove l'amministratore convenuto e -nella fattispecie rimasto contumace- non provi la riferibilità all'attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione dei debiti sociali in quanto alla società che agisce nei confronti degli amministratori per il risarcimento del danno basta allegare che le somme sono state distratte o disperse, mentre spetta ai secondi di provare che le somme sono state spese nell'interesse della società in conformità con la disciplina normativa e statutaria (Cfr.
Cass. n. 25631/2023). Peraltro, come già pronunciato da questo Tribunale il convenuto, “rimasto contumace, ha rinunciato ad adempiere al proprio onere probatorio in merito alla sussistenza di fatti impeditivi ed ostativi all'assolvimento di tale obbligo, cosa ben diversa dalla neutralità che caratterizza la contumacia quanto all'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c.” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. 4174/2020).
pagina 4 di 5 Per l'effetto, in mancanza di evidenze probatorie in ordine ad un utilizzo per scopi aziendali delle somme non rinvenute e/o che comunque possano giustificarli, si deve ritenere fondata la doglianza attorea circa l'avvenuta dispersione delle somme in questione dal patrimonio sociale, accogliendo sul punto le richieste risarcitorie della curatela così come da questa quantificate.
Conseguentemente, acclarata la responsabilità di , quale amministratrice della Controparte_2 prefata società, per non aver adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura degli incarichi ricoperti, rendendosi responsabile dei fatti gestionali contestati dall'attore, la stessa è tenuta a risarcire un danno, nei limiti della richiesta attorea, pari a € 548.867,73 per l'omessa consegna al curatore della liquidità di cassa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata Controparte_2 alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio- notizie della causa e dei compensi, nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_2
2. Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva e, per Controparte_2 l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore della del Pt_1 Parte_1 pari ad € 548.867,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...]
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel foglio- Controparte_2 notizie della causa e dei compensi di lite che si liquidano in € 7.299,00 per la presente fase, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catania, in data 23.12.2024.
Il Presidente Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
N. R.G. 9353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 9353/2023 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore p.t., Avv. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Bianca (C.F. ), presso il CP_1 C.F._1 cui studio in Siracusa, via G. Malfitano n. 7, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Colombo n. 13. Convenuta contumace
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09.08.2023 e raccomandata spedita il 10.08.2023 (non ritirata), la ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, conveniva in giudizio quale amministratore unico della società Controparte_2 fallita, proponendo nei di lei confronti un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare. L'attrice, invero, contestava l'operato dell'amministratrice eccependo la responsabilità dell'organo gestorio in relazione ai seguenti profili: l'incompletezza della documentazione contabile consegnata al curatore;
l'omesso deposito presso la Camera di Commercio del bilanci per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; l'esistenza di un rilevante debito di natura erariale pari a € 1.105.755,89 a fronte di un passivo fallimentare accertato di € 1.199.180,08 e l'omesso rinvenimento di una cassa contante per € 548.867,73 senza alcuna spiegazione sulla sua concreta destinazione. Per tali motivi, concludeva chiedendo: all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Pt_2 contraria istanza e eccezione, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
pagina 1 di 5 via Colombo n. 13, quale amministratore e legale rappresentante della società fallita Parte_1 dal 5.03.2001 (data di costituzione) sino alla dichiarazione di fallimento (13.11.2020), per aver contravvenuto ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela dell'integrità del patrimonio sociale nonché a garanzia dell'affidamento dei creditori, ponendo in essere le condotte analiticamente descritte in narrativa;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra al Controparte_2 risarcimento in favore della attrice di tutti i danni direttamente conseguenti alle denunciate Pt_1 violazioni degli artt. 146 L.F. e 2476-2478 bis c.c., fino alla concorrenza della somma di € 548.867,73, pari all'ammontare degli importi indebitamente sottratti alle casse sociali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della sig.ra per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali Controparte_2 per effetto delle descritte condotte poste in essere;
per l'effetto condannare la medesima convenuta sig.ra al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, quantificato nella Controparte_2 stessa somma di € 548.867,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al versamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di lite.”. La convenuta, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 27.12.2023 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti.
La curatela, quindi, con la seconda memoria ex art. 171-ter reiterava la richiesta di CTU contabile e dava atto di aver promosso un giudizio allo scopo di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio dell'azione ex art. 146 L.F. con ricorso iscritto al n. R.G. 12513/2023 presso il Tribunale di Catania, chiedendo il sequestro preventivo sui beni immobili, mobili e crediti dell'ex amministratore unico sino alla concorrenza della somma di € Controparte_2
548.867,73, e che tale sequestro era stato autorizzato con ordinanza del 5.12.2023, trascritta in data
15.12.2023. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.02.2024, ritenendosi la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. al 7.10.2024, assegnandosi alle parti termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, oltre a ulteriori termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 7.10.2024 la causa era infine trattenuta in decisione.
*************************** Ritiene questo Collegio che l'azione esercitata dalla Curatela sia fondata e che le domande attoree meritino di essere accolte.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta che, nonostante Controparte_2 la regolare notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 09.08.2023 con relativa raccomandata spedita il 10.08.2023, non ha curato il ritiro della raccomandata medesima e non si è, poi, costituita in giudizio rimanendo per l'appunto contumace (v. doc. del fascicolo attoreo depositati in data 18.08.2023 e 22.09.2023).
Quanto al merito, in punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, quindi, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione,
pagina 2 di 5 fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998;
Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., riunisca in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, divergendo le due azioni non solo al riguardo della decorrenza del termine di prescrizione, ma anche rispetto all'onere della prova e all'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012). Ebbene, nel caso in esame la Curatela ha proposto l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico in virtù del disposto dell'art. 2476 c.c. a mente del quale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. Or, la succitata azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone: la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;
che si sia verificato di un danno al patrimonio sociale e che sussista un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno ed incombe sull'attore l'onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008). Pertanto, nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale. Nella fattispecie l'attrice ha allegato che la società dichiarata fallita con la Parte_1 sentenza n. 32/2020 del 13.11.2020 del Tribunale di Siracusa (v. doc. 3), era stata costituita con atto del
5 marzo 2001 e operava nel settore dei servizi di pompe funebri e di attività affini e connesse. Il capitale sociale, sottoscritto per € 10.200,00 era suddiviso tra , , Parte_3 Controparte_2
e mentre l'amministrazione della società era sempre stata affidata a Controparte_3 Parte_4
. Controparte_2
Dunque, come già evidenziato in sede cautelare, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratrice, in violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
Segnatamente, non sono stati consegnati il libro inventari, il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori (v. doc. 5 relazione del consulente della Curatela). Non risultano, altresì, depositati i bilanci di esercizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 con grave lesione del diritto di informazione, nonché, con tutta evidenza, del principio di trasparenza dell'attività e di tutela preventiva del credito in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale (v. doc.
5 relazione del consulente della Curatela con i relativi allegati).
Sicché, già sotto tale profilo si deve evidenziare una responsabilità della , essendo un CP_2 suo precipuo dovere la corretta formazione e tenuta delle scritture contabili.
pagina 3 di 5 Si è rilevato, inoltre, che il maggior debito della società è di natura erariale ed è costituito dal mancato pagamento di tributi. L'analisi della “situazione contabile” per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 da parte del consulente della Curatela ha, invero, messo in evidenza la prassi gestoria della fallita di omettere sistematicamente il pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali (v. doc. 5 relazione del consulente della curatela con i relativi allegati e doc. 6). Difatti, in sede di insinuazione al passivo sono emerse significative esposizioni debitorie nei confronti dell'erario per complessivi € 1.105.755,89 a fronte di un passivo fallimentare di € 1.199.180,08. È indubbio come dall'omesso pagamento dei debiti erariali e dei contributi sia conseguito un ingente danno alla società e alla massa dei creditori costituito dall'addebito di interessi e sanzioni. Anche in relazione a tale fattispecie, quindi, alcun dubbio può sussistere sulla commissione del fatto da parte dell'amministratrice e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c.., poiché il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali rappresenta uno dei primi doveri dell'amministratore che è tenuto, alle scadenze previste, al pagamento dei debiti della società verso l'erario. L'esame della contabilità mostra, poi, un saldo cassa positivo e di rilevante entità. In particolare, al momento della dichiarazione di fallimento risultava una cassa contanti pari ad € 548.867,73, mai rinvenuta (v. doc. 7).
Sul punto occorre, invero, valorizzare quanto sostenuto dalla Curatela, ossia che il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, della liquidità risultante dalla documentazione contabile, da ritenersi esistente in base agli accertamenti eseguiti, e la mancata giustificazione, da parte del fallito, della sua concreta destinazione, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione degli stessi per scopi non sociali.
Siffatto addebito può ritenersi fondato, posto che, in mancanza della dimostrazione da parte dell'amministratore di una diversa destinazione ai fini aziendali dei beni non rinvenuti, la convenuta deve essere considerata responsabile della dispersione dell'attivo societario. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità "gli amministratori della società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione" (così testualmente Cass. n. 11703/97).
Orbene, la responsabilità dell'organo gestorio per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale compromessa da atti distrattivi può essere provata per presunzioni ove l'amministratore convenuto e -nella fattispecie rimasto contumace- non provi la riferibilità all'attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione dei debiti sociali in quanto alla società che agisce nei confronti degli amministratori per il risarcimento del danno basta allegare che le somme sono state distratte o disperse, mentre spetta ai secondi di provare che le somme sono state spese nell'interesse della società in conformità con la disciplina normativa e statutaria (Cfr.
Cass. n. 25631/2023). Peraltro, come già pronunciato da questo Tribunale il convenuto, “rimasto contumace, ha rinunciato ad adempiere al proprio onere probatorio in merito alla sussistenza di fatti impeditivi ed ostativi all'assolvimento di tale obbligo, cosa ben diversa dalla neutralità che caratterizza la contumacia quanto all'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c.” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. 4174/2020).
pagina 4 di 5 Per l'effetto, in mancanza di evidenze probatorie in ordine ad un utilizzo per scopi aziendali delle somme non rinvenute e/o che comunque possano giustificarli, si deve ritenere fondata la doglianza attorea circa l'avvenuta dispersione delle somme in questione dal patrimonio sociale, accogliendo sul punto le richieste risarcitorie della curatela così come da questa quantificate.
Conseguentemente, acclarata la responsabilità di , quale amministratrice della Controparte_2 prefata società, per non aver adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura degli incarichi ricoperti, rendendosi responsabile dei fatti gestionali contestati dall'attore, la stessa è tenuta a risarcire un danno, nei limiti della richiesta attorea, pari a € 548.867,73 per l'omessa consegna al curatore della liquidità di cassa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata Controparte_2 alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio- notizie della causa e dei compensi, nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_2
2. Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva e, per Controparte_2 l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni in favore della del Pt_1 Parte_1 pari ad € 548.867,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...]
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel foglio- Controparte_2 notizie della causa e dei compensi di lite che si liquidano in € 7.299,00 per la presente fase, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catania, in data 23.12.2024.
Il Presidente Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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