CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 728/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Lungomare Colombo, n. 83, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato il 14 dicembre 2020, dall'avv.
Raffaella Capuano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pontecagnano
Faiano, alla via Picentino, n. 27, parco “Gardenia”; appellante-opposto
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via A. CP_1
Petrosini, n. 10, cod. fisc. ; C.F._2
appellata-opponente contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 827/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto depositato il 24 marzo 2025) – “rinunzia per mezzo del sottoscritto difensore agli atti del giudizio R.G. n. 728/2024 contro e chiede CP_1
l'estinzione del processo”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 827/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex artt. 615, CP_1 Parte_1
comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 7 luglio 2021, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dalla CA avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatole dal il 22 giugno 2021 in forza del decreto di liquidazione Pt_1
emanato in suo favore quale consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio introdotto da contro la dinnanzi alla Sezione Parte_2 Controparte_2
Lavoro dello stesso Tribunale, ritenendo sussistente l'eccepita violazione dell'art. 2304 cod. civ.; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Proposto appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 20 giugno
2024, il in data 24 marzo 2025, rinunciava agli atti del giudizio per intervenuto Pt_1 accordo tra le parti, chiedendone l'estinzione.
Il giudizio di appello, nel quale la CA non si è costituita, deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti da parte del e, dunque, definito con una pronuncia di natura Pt_1 meramente processuale, a norma dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Al riguardo, occorre premettere, in una prospettiva di carattere generale, che la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello in forza del combinato disposto degli artt. 306 e 359 c.p.c., deve essere distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione, se intervenuta dopo il giudizio di primo grado, la quale si traduce in un'abdicazione alla pretesa sostanziale azionata ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla res controversa.
Per la rinuncia agli atti del giudizio, invece, è necessaria l'accettazione della parte nei confronti della quale la rinuncia è manifestata quando quest'ultima abbia un interesse alla prosecuzione del processo, inteso come possibilità di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che presuppone la proposizione di richieste il cui integrale accoglimento le procurerebbe un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo (cfr.
Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
La rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia all'azione, ove intervenute in sede di appello, pur differenziandosi per la natura giuridica, determinano entrambe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 338 c.p.c., e l'applicazione del disposto dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, salvo diverso accordo, il rinunciante
è tenuto a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, con esclusione di qualsiasi
2 potere del giudice di disporne la totale o parziale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5250).
Nella fattispecie de qua agitur, il ha formulato, per il tramite del procuratore Pt_1
costituito, munito dello specifico potere conferitogli con la procura ad litem posta in calce all'atto di precetto notificato alla CA il 14 dicembre 2020, una rituale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, a norma dell'art. 306, comma 2, c.p.c., e non una dichiarazione di rinuncia all'azione e, quindi, al diritto sostanziale in contestazione, non avendo manifestato tale volontà abdicativa.
La circostanza che la non abbia accettato la rinuncia agli atti non preclude la CP_1 declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 306, comma 1,
c.p.c., non essendosi l'appellata neanche costituita e, dunque, non essendo titolare di alcun interesse alla sua prosecuzione.
Proprio la mancata costituzione in giudizio della CA dispensa la Corte dall'emanare qualsiasi statuizione in ordine alle spese del gravame.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 20 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di appello;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
3
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 728/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Lungomare Colombo, n. 83, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato il 14 dicembre 2020, dall'avv.
Raffaella Capuano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pontecagnano
Faiano, alla via Picentino, n. 27, parco “Gardenia”; appellante-opposto
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via A. CP_1
Petrosini, n. 10, cod. fisc. ; C.F._2
appellata-opponente contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 827/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto depositato il 24 marzo 2025) – “rinunzia per mezzo del sottoscritto difensore agli atti del giudizio R.G. n. 728/2024 contro e chiede CP_1
l'estinzione del processo”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 827/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex artt. 615, CP_1 Parte_1
comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 7 luglio 2021, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dalla CA avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatole dal il 22 giugno 2021 in forza del decreto di liquidazione Pt_1
emanato in suo favore quale consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio introdotto da contro la dinnanzi alla Sezione Parte_2 Controparte_2
Lavoro dello stesso Tribunale, ritenendo sussistente l'eccepita violazione dell'art. 2304 cod. civ.; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Proposto appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 20 giugno
2024, il in data 24 marzo 2025, rinunciava agli atti del giudizio per intervenuto Pt_1 accordo tra le parti, chiedendone l'estinzione.
Il giudizio di appello, nel quale la CA non si è costituita, deve essere dichiarato estinto per rinuncia agli atti da parte del e, dunque, definito con una pronuncia di natura Pt_1 meramente processuale, a norma dell'art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c..
Al riguardo, occorre premettere, in una prospettiva di carattere generale, che la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello in forza del combinato disposto degli artt. 306 e 359 c.p.c., deve essere distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione, se intervenuta dopo il giudizio di primo grado, la quale si traduce in un'abdicazione alla pretesa sostanziale azionata ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla res controversa.
Per la rinuncia agli atti del giudizio, invece, è necessaria l'accettazione della parte nei confronti della quale la rinuncia è manifestata quando quest'ultima abbia un interesse alla prosecuzione del processo, inteso come possibilità di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che presuppone la proposizione di richieste il cui integrale accoglimento le procurerebbe un'utilità maggiore di quella derivante dall'estinzione del processo (cfr.
Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
La rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia all'azione, ove intervenute in sede di appello, pur differenziandosi per la natura giuridica, determinano entrambe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 338 c.p.c., e l'applicazione del disposto dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, salvo diverso accordo, il rinunciante
è tenuto a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, con esclusione di qualsiasi
2 potere del giudice di disporne la totale o parziale compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5250).
Nella fattispecie de qua agitur, il ha formulato, per il tramite del procuratore Pt_1
costituito, munito dello specifico potere conferitogli con la procura ad litem posta in calce all'atto di precetto notificato alla CA il 14 dicembre 2020, una rituale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, a norma dell'art. 306, comma 2, c.p.c., e non una dichiarazione di rinuncia all'azione e, quindi, al diritto sostanziale in contestazione, non avendo manifestato tale volontà abdicativa.
La circostanza che la non abbia accettato la rinuncia agli atti non preclude la CP_1 declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 306, comma 1,
c.p.c., non essendosi l'appellata neanche costituita e, dunque, non essendo titolare di alcun interesse alla sua prosecuzione.
Proprio la mancata costituzione in giudizio della CA dispensa la Corte dall'emanare qualsiasi statuizione in ordine alle spese del gravame.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. ord.
30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 20 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio di appello;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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