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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2329/2023 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. D'ALESSANDRIA Parte_1 C.F._1
ANTONINO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per pare ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - disciplinare i rapporti tra le stesse e la GL minorenne portatrice di handicap nelle modalità di seguito indicate:
- Disporre l'affido esclusivo della GL minore alla madre Persona_1 Parte_1 con collocazione presso quest'ultima. Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni più importanti nell'interesse della GL, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della GL minore;
- Frequentazioni con il padre momentaneamente sospese con obbligo in capo al sig.
qualora intendesse riprendere le frequentazioni, di prendere contatti con il CP_1
Comune di residenza della GL affinché gli incontri si svolgano in ambiente protetto con la supervisione di un assistente sociale;
- Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL CP_1 corrispondendo a favore del genitore collocatario, a titolo di concorso alle spese ordinarie della GL, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
- Porre in capo al sig. l'obbligo al rimborso alla sig.ra del 50 % di tutte le CP_1 Pt_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della GL , dietro Per_1 semplice presentazione della ricevuta fiscale comprovante la relativa spesa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario, le seguenti spese: Mediche: odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, chirurgiche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. Sono compresi in ogni caso anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per il pre-scuola e/o il doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche, viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
: costi per l'iscrizione e la Controparte_2 frequentazione di corsi di varia natura (sportivi, artistici, formativi e/ o ricreativi) oltre all'acquisto relativo alle attrezzature necessarie, costi per centri estivi, campeggi e qualsiasi altra attività ludica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale nei confronti dalla GL minore , nata il [...] dalla relazione Per_1 more uxorio con ormai cessata da anni, allegando il totale CP_1 disinteresse morale e materiale del padre nei confronti della GL, peraltro portatrice di handicap.
2. Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
pagina 2 di 7 3. All'esito dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 473 bis.22.c.p.c., dichiarata la contumacia del resistente, sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido c.d. “super esclusivo” della minore alla madre;
il collocamento di presso di lei;
che le visite tra padre e GL riprendessero, ove il padre ne avesse Per_1 fatto richiesta, in presenza di un educatore dei Servizi Sociali e che il padre corrispondesse per il mantenimento ordinario della GL minore la somma mensile di Euro 150,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
4. Conclusa l'attività istruttoria, svolta tramite l'escussione dei testi indicati da parte attrice, l'acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati di fornire supporto e monitoraggio al nucleo e l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente, quest'ultima ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sull'affidamento, sul collocamento di , nonché sul diritto di visita del Per_1 genitore non collocatario
6. Non sono emerse nel corso del giudizio circostanze che inducano a modificare le statuizioni assunte in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.10.2023.
Ha infatti trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria il totale disinteresse del padre nei confronti della GL, che si protrae da ormai dieci anni, sia sul piano materiale che morale, nonché la sostanziale adeguatezza della madre nell'esercitare la propria genitorialità e del contesto familiare materno a garantire alla minore una crescita serena, nonostante alcune fragilità rilevate dal Servizio Sociale.
7. L'annoso stato di sostanziale abbandono della minore da parte del padre è stato infatti confermato dai testi attorei , padre della ricorrente, e , sorella della Tes_1 Testimone_2 ricorrente (cfr. verbale udienza del 28.03.2024), i quali hanno entrambi confermato che il resistente, allontanato quando la minore aveva solo pochi mesi di vita, ossia circa nove anni prima, dai familiari della ricorrente perché essi avevano ritenuto che maltrattasse GL - circostanza desunta dai segni lasciati dai pizzicotti che questo le infliggeva mentre la cullava – da allora non aveva più incontrato né tentato di mettersi in contatto con la ricorrente e con , omettendo totalmente finanche di contribuire al suo Per_1 mantenimento, a cui da sempre hanno provveduto i familiari della ricorrente.
8. Le medesime circostanze sono state inoltre confermate anche dai Servizi Sociali (cfr. relazioni depositate in data 22.03.2024 e 29.05.2024) che hanno accertato la totale assenza della figura paterna nella vita della minore e dato atto dell'assenza di riscontri del resistente ai tentativi di effettuare colloqui da parte dei Servizi Sociali, nonostante molteplici convocazioni tramite raccomandata, con conseguente impossibilità di valutazione della figura genitoriale paterna.
9. E' dunque da ritenersi provato lo stato di totale abbandono da parte del padre della minore e il suo assoluto disinteresse alla crescita morale e materiale della GL, la quale di fatto non conosce il padre, avendolo visto l'ultima volta quando aveva solo pochi mesi.
pagina 3 di 7 10. Orbene - premesso che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole – devono ritenersi emerse, nel caso di specie, risultanze che legittimano il Tribunale a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo alla madre, essendo emersa una condizione di manifesta carenza ed inidoneità educativa da parte del padre, senza dubbio pregiudizievole per la minore (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
Conseguentemente, deve confermarsi la valutazione per cui l'affidamento che meglio risponde all'interesse di , che peraltro presenta esigenze particolari specie in ambito Per_1 scolastico e sanitario a causa dei deficit di cui è portatrice (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente, ma anche relazione degli specialisti della NPI allegata alla relazione del 22.03.2024), sia quello esclusivo alla madre, la quale già da anni assiste la minore quotidianamente ed in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere unilateralmente anche le decisione di maggior rilievo della vita della minore, quali ad esempio quelle relative alla salute, all'istruzione ed alla residenza della stessa, anche senza il consenso del padre.
11. Anche quanto alla collocazione, deve confermarsi che la minore abbia la sua residenza presso la madre.
12. I Servizi Sociali, infatti, hanno accertato come la minore abbia strutturato un buon legame di attaccamento con la madre e con i parenti materni e come l'intero nucleo sia molto concentrato sul percorso di crescita della minore e sia stato collaborante con i Servizi
Sociali, sebbene abbia mostrato una riferita certa tendenza all'iper accudimento della minore, generato qualche confusione nella stessa (avendo ad esempio assunto il nonno paterno una funzione di vicariato del padre, che induce a volte la minore a chiamarlo papà, come riferito anche dalle insegnanti della minore, cfr. relazione della scuola allegata a quella dei Servizi Sociali del 22.03.2024) e teso a minimizzare l'impatto della sua storia familiare sulle emozioni e sui sentimenti di . Per_1
13. Ciò posto, pur ritenendo opportuno, a fronte delle predette fragilità, disporre, per almeno un anno, il prosieguo del percorso di monitoraggio e degli strumenti di supporto al nucleo familiare ed alla minore già avviati, non può dubitarsi che l'ambiente familiare materno risulti sufficientemente tutelante per la minore, rappresentando peraltro l'unico contesto familiare di riferimento della minore stessa fin dalla nascita.
14. Quanto alle visite paterne, il Collegio non può che dare atto della prosecuzione della sospensione totale dei rapporti tra padre e GL che perdura da oltre dieci anni, della circostanza che il padre, anche nel corso del presente procedimento, non risulti essersi mai rivolto alla ricorrente o ai Servizi Sociali delegati per vedere la GL e, infine, della circostanza che la minore, di fatto, non conosca il padre.
15. Appare dunque opportuno confermare che le visite possano riprendere solo ove il resistente ne faccia richiesta e comunque tramite incontri da svolgersi in presenza di un educatore, in luogo neutro, con le modalità e la frequenza che sarà concordata tra le parti e con i Servizi Sociali, tenuti a verificare previamente che gli incontri non siano pagina 4 di 7 pregiudizievoli per la minore.
16. Sul mantenimento ordinario e straordinario della minore
17. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
18. Parte ricorrente ha dichiarato (cfr. verbale udienza 10.10.2023) di non avere un lavoro regolare e di svolgere solo alcuni lavori in nero, quale addetta alle pulizie, percependo circa
400,00 Euro mensili.
Tale circostanza è stata confermata dalla teste (cfr. verbale cit.), che ha Testimone_2 confermato di essere lei stessa, unitamente al padre, a provvedere al mantenimento della sorella e della nipote, posto che la ricorrente non lavora se non svolgendo lavoretti saltuari.
La ricorrente, che ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati, vive dunque gratuitamente presso l'abitazione del padre e viene economicamente sostenuta dai propri familiari.
La stessa ha prodotto:
CU 2021 (redditi 2020): redditi percepiti dall'INPS 0
CU 2020 (redditi 2019): redditi percepiti dall'INPS per complessivi Euro 1.477,00 circa, oltre a redditi da lavoro dipendente a tempo determinato percepiti dalla società Puligest
s.r.l., per 14 giorni lavorativi tra il gennaio 2018 e il gennaio 2019, per complessivi Euro 622,00 circa.
19. Quanto al resistente, dall'acquisizione degli atti detenuti dall' e Controparte_3 dall'INPS, ai quali è stato autorizzato l'accesso da parte della ricorrente, sono emerse:
varie CU 2023 (redditi 2022): da cui emergono redditi per complessivi 18.277,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato e TFR, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.280,00 circa;
varie CU 2022 (redditi 2021): da cui emergono redditi per complessivi 22.522,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato, indeterminato e TFR vari, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.534,00 circa;
varie CU 2021 (redditi 2020): da cui emergono redditi per complessivi 16.984,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato, indeterminato, bonus Irpef e
TFR vari, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.219,00 circa.
La media dei redditi del resistente nel triennio 2020-2022, come risultante dalla documentazione estratta dalla ricorrente e versata in atti, è quindi pari ad Euro 1.344,00
Euro circa.
pagina 5 di 7 20. Ciò posto, considerate le condizioni economico reddituali delle parti come emerse dalla documentazione in atti, considerato che il padre non contribuisce affatto, in modo diretto, al mantenimento della GL, non avendo con essa nessun rapporto da anni, e considerato che dunque l'integrale onere del mantenimento diretto della minore grava sulla sola ricorrente, il Collegio ritiene equo quantificare il contributo al mantenimento ordinario del padre per il mantenimento ordinario della GL nella misura di 250 Euro mensili, a far data dalla data della domanda (ossia dal mese di maggio 2023), oltre a disporre che contribuisca al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
21. Sulle spese di lite
22. Le spese seguono la soccombenza, dunque, considerata la natura degli interessi giuridici coinvolti, la natura necessaria del presente procedimento ed il solo parziale accoglimento delle istanze economiche formulate dalla ricorrente, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via esclusiva la GL minorenne alla madre, con attribuzione Persona_1 alla stessa della facoltà di assumere, anche autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse della vita della GL, ad esempio quelle relative alla sua salute, istruzione e residenza;
2) dispone la collocazione prevalente della minore presso la madre;
3) dispone che le visite tra padre e GL riprendano solo ove il padre ne faccia richiesta, tramite incontri da svolgersi in presenza di un educatore, in luogo neutro, con le modalità e la frequenza che sarà concordata tra le parti e con i Servizi Sociali, tenuti a verificare previamente che gli incontri non siano pregiudizievoli per la minore;
4) dispone che i Servizi Sociali proseguano per almeno un anno col monitoraggio del nucleo e nel fornire alla ricorrente ed alla minore tutti gli strumenti di supporto già avviati, segnalando tempestivamente al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della GL minore la somma mensile di Euro Per_1
250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di maggio 2023;
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali -Azienda ” Parte_2
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 14/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2329/2023 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. D'ALESSANDRIA Parte_1 C.F._1
ANTONINO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per pare ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Mantova - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - disciplinare i rapporti tra le stesse e la GL minorenne portatrice di handicap nelle modalità di seguito indicate:
- Disporre l'affido esclusivo della GL minore alla madre Persona_1 Parte_1 con collocazione presso quest'ultima. Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni più importanti nell'interesse della GL, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della GL minore;
- Frequentazioni con il padre momentaneamente sospese con obbligo in capo al sig.
qualora intendesse riprendere le frequentazioni, di prendere contatti con il CP_1
Comune di residenza della GL affinché gli incontri si svolgano in ambiente protetto con la supervisione di un assistente sociale;
- Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL CP_1 corrispondendo a favore del genitore collocatario, a titolo di concorso alle spese ordinarie della GL, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
- Porre in capo al sig. l'obbligo al rimborso alla sig.ra del 50 % di tutte le CP_1 Pt_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della GL , dietro Per_1 semplice presentazione della ricevuta fiscale comprovante la relativa spesa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario, le seguenti spese: Mediche: odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, chirurgiche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. Sono compresi in ogni caso anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per il pre-scuola e/o il doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche, viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
: costi per l'iscrizione e la Controparte_2 frequentazione di corsi di varia natura (sportivi, artistici, formativi e/ o ricreativi) oltre all'acquisto relativo alle attrezzature necessarie, costi per centri estivi, campeggi e qualsiasi altra attività ludica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale nei confronti dalla GL minore , nata il [...] dalla relazione Per_1 more uxorio con ormai cessata da anni, allegando il totale CP_1 disinteresse morale e materiale del padre nei confronti della GL, peraltro portatrice di handicap.
2. Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
pagina 2 di 7 3. All'esito dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 473 bis.22.c.p.c., dichiarata la contumacia del resistente, sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido c.d. “super esclusivo” della minore alla madre;
il collocamento di presso di lei;
che le visite tra padre e GL riprendessero, ove il padre ne avesse Per_1 fatto richiesta, in presenza di un educatore dei Servizi Sociali e che il padre corrispondesse per il mantenimento ordinario della GL minore la somma mensile di Euro 150,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
4. Conclusa l'attività istruttoria, svolta tramite l'escussione dei testi indicati da parte attrice, l'acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati di fornire supporto e monitoraggio al nucleo e l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente, quest'ultima ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sull'affidamento, sul collocamento di , nonché sul diritto di visita del Per_1 genitore non collocatario
6. Non sono emerse nel corso del giudizio circostanze che inducano a modificare le statuizioni assunte in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.10.2023.
Ha infatti trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria il totale disinteresse del padre nei confronti della GL, che si protrae da ormai dieci anni, sia sul piano materiale che morale, nonché la sostanziale adeguatezza della madre nell'esercitare la propria genitorialità e del contesto familiare materno a garantire alla minore una crescita serena, nonostante alcune fragilità rilevate dal Servizio Sociale.
7. L'annoso stato di sostanziale abbandono della minore da parte del padre è stato infatti confermato dai testi attorei , padre della ricorrente, e , sorella della Tes_1 Testimone_2 ricorrente (cfr. verbale udienza del 28.03.2024), i quali hanno entrambi confermato che il resistente, allontanato quando la minore aveva solo pochi mesi di vita, ossia circa nove anni prima, dai familiari della ricorrente perché essi avevano ritenuto che maltrattasse GL - circostanza desunta dai segni lasciati dai pizzicotti che questo le infliggeva mentre la cullava – da allora non aveva più incontrato né tentato di mettersi in contatto con la ricorrente e con , omettendo totalmente finanche di contribuire al suo Per_1 mantenimento, a cui da sempre hanno provveduto i familiari della ricorrente.
8. Le medesime circostanze sono state inoltre confermate anche dai Servizi Sociali (cfr. relazioni depositate in data 22.03.2024 e 29.05.2024) che hanno accertato la totale assenza della figura paterna nella vita della minore e dato atto dell'assenza di riscontri del resistente ai tentativi di effettuare colloqui da parte dei Servizi Sociali, nonostante molteplici convocazioni tramite raccomandata, con conseguente impossibilità di valutazione della figura genitoriale paterna.
9. E' dunque da ritenersi provato lo stato di totale abbandono da parte del padre della minore e il suo assoluto disinteresse alla crescita morale e materiale della GL, la quale di fatto non conosce il padre, avendolo visto l'ultima volta quando aveva solo pochi mesi.
pagina 3 di 7 10. Orbene - premesso che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole – devono ritenersi emerse, nel caso di specie, risultanze che legittimano il Tribunale a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo alla madre, essendo emersa una condizione di manifesta carenza ed inidoneità educativa da parte del padre, senza dubbio pregiudizievole per la minore (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
Conseguentemente, deve confermarsi la valutazione per cui l'affidamento che meglio risponde all'interesse di , che peraltro presenta esigenze particolari specie in ambito Per_1 scolastico e sanitario a causa dei deficit di cui è portatrice (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente, ma anche relazione degli specialisti della NPI allegata alla relazione del 22.03.2024), sia quello esclusivo alla madre, la quale già da anni assiste la minore quotidianamente ed in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere unilateralmente anche le decisione di maggior rilievo della vita della minore, quali ad esempio quelle relative alla salute, all'istruzione ed alla residenza della stessa, anche senza il consenso del padre.
11. Anche quanto alla collocazione, deve confermarsi che la minore abbia la sua residenza presso la madre.
12. I Servizi Sociali, infatti, hanno accertato come la minore abbia strutturato un buon legame di attaccamento con la madre e con i parenti materni e come l'intero nucleo sia molto concentrato sul percorso di crescita della minore e sia stato collaborante con i Servizi
Sociali, sebbene abbia mostrato una riferita certa tendenza all'iper accudimento della minore, generato qualche confusione nella stessa (avendo ad esempio assunto il nonno paterno una funzione di vicariato del padre, che induce a volte la minore a chiamarlo papà, come riferito anche dalle insegnanti della minore, cfr. relazione della scuola allegata a quella dei Servizi Sociali del 22.03.2024) e teso a minimizzare l'impatto della sua storia familiare sulle emozioni e sui sentimenti di . Per_1
13. Ciò posto, pur ritenendo opportuno, a fronte delle predette fragilità, disporre, per almeno un anno, il prosieguo del percorso di monitoraggio e degli strumenti di supporto al nucleo familiare ed alla minore già avviati, non può dubitarsi che l'ambiente familiare materno risulti sufficientemente tutelante per la minore, rappresentando peraltro l'unico contesto familiare di riferimento della minore stessa fin dalla nascita.
14. Quanto alle visite paterne, il Collegio non può che dare atto della prosecuzione della sospensione totale dei rapporti tra padre e GL che perdura da oltre dieci anni, della circostanza che il padre, anche nel corso del presente procedimento, non risulti essersi mai rivolto alla ricorrente o ai Servizi Sociali delegati per vedere la GL e, infine, della circostanza che la minore, di fatto, non conosca il padre.
15. Appare dunque opportuno confermare che le visite possano riprendere solo ove il resistente ne faccia richiesta e comunque tramite incontri da svolgersi in presenza di un educatore, in luogo neutro, con le modalità e la frequenza che sarà concordata tra le parti e con i Servizi Sociali, tenuti a verificare previamente che gli incontri non siano pagina 4 di 7 pregiudizievoli per la minore.
16. Sul mantenimento ordinario e straordinario della minore
17. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
18. Parte ricorrente ha dichiarato (cfr. verbale udienza 10.10.2023) di non avere un lavoro regolare e di svolgere solo alcuni lavori in nero, quale addetta alle pulizie, percependo circa
400,00 Euro mensili.
Tale circostanza è stata confermata dalla teste (cfr. verbale cit.), che ha Testimone_2 confermato di essere lei stessa, unitamente al padre, a provvedere al mantenimento della sorella e della nipote, posto che la ricorrente non lavora se non svolgendo lavoretti saltuari.
La ricorrente, che ha dichiarato di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati, vive dunque gratuitamente presso l'abitazione del padre e viene economicamente sostenuta dai propri familiari.
La stessa ha prodotto:
CU 2021 (redditi 2020): redditi percepiti dall'INPS 0
CU 2020 (redditi 2019): redditi percepiti dall'INPS per complessivi Euro 1.477,00 circa, oltre a redditi da lavoro dipendente a tempo determinato percepiti dalla società Puligest
s.r.l., per 14 giorni lavorativi tra il gennaio 2018 e il gennaio 2019, per complessivi Euro 622,00 circa.
19. Quanto al resistente, dall'acquisizione degli atti detenuti dall' e Controparte_3 dall'INPS, ai quali è stato autorizzato l'accesso da parte della ricorrente, sono emerse:
varie CU 2023 (redditi 2022): da cui emergono redditi per complessivi 18.277,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato e TFR, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.280,00 circa;
varie CU 2022 (redditi 2021): da cui emergono redditi per complessivi 22.522,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato, indeterminato e TFR vari, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.534,00 circa;
varie CU 2021 (redditi 2020): da cui emergono redditi per complessivi 16.984,00 Euro lordi, comprensivi di redditi da lavoro a tempo determinato, indeterminato, bonus Irpef e
TFR vari, pari ad un reddito medio netto mensile su dodici mensilità (calcolato detraendo ai redditi predetti le imposte e le addizionali comunali e regionali e dividendo il risultato per dodici) di Euro 1.219,00 circa.
La media dei redditi del resistente nel triennio 2020-2022, come risultante dalla documentazione estratta dalla ricorrente e versata in atti, è quindi pari ad Euro 1.344,00
Euro circa.
pagina 5 di 7 20. Ciò posto, considerate le condizioni economico reddituali delle parti come emerse dalla documentazione in atti, considerato che il padre non contribuisce affatto, in modo diretto, al mantenimento della GL, non avendo con essa nessun rapporto da anni, e considerato che dunque l'integrale onere del mantenimento diretto della minore grava sulla sola ricorrente, il Collegio ritiene equo quantificare il contributo al mantenimento ordinario del padre per il mantenimento ordinario della GL nella misura di 250 Euro mensili, a far data dalla data della domanda (ossia dal mese di maggio 2023), oltre a disporre che contribuisca al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
21. Sulle spese di lite
22. Le spese seguono la soccombenza, dunque, considerata la natura degli interessi giuridici coinvolti, la natura necessaria del presente procedimento ed il solo parziale accoglimento delle istanze economiche formulate dalla ricorrente, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via esclusiva la GL minorenne alla madre, con attribuzione Persona_1 alla stessa della facoltà di assumere, anche autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni di maggior interesse della vita della GL, ad esempio quelle relative alla sua salute, istruzione e residenza;
2) dispone la collocazione prevalente della minore presso la madre;
3) dispone che le visite tra padre e GL riprendano solo ove il padre ne faccia richiesta, tramite incontri da svolgersi in presenza di un educatore, in luogo neutro, con le modalità e la frequenza che sarà concordata tra le parti e con i Servizi Sociali, tenuti a verificare previamente che gli incontri non siano pregiudizievoli per la minore;
4) dispone che i Servizi Sociali proseguano per almeno un anno col monitoraggio del nucleo e nel fornire alla ricorrente ed alla minore tutti gli strumenti di supporto già avviati, segnalando tempestivamente al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della GL minore la somma mensile di Euro Per_1
250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di maggio 2023;
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali -Azienda ” Parte_2
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 14/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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