Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO -
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice Unico dr.ssa Caterina Petrosino, in funzione di giudice del Lavoro esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 5984 /2023 R.G. introdotto da Parte_1
nato/a SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) il 19/06/1949 rapp.to e difeso dall'avv.to SCUDIERO MELCHIORRE e dall'avv.to SCUDIERO DAVIDE
contro in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dal funzionario GIOIA ANDREA CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. / che alla contestazione non è seguito il deposito del ricorso;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e
D I C H I A R A parte ricorrente invalido nella misura del 100 % rilevante ex lege ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, portatore di handicap ex art.3 co.3 l.n.104/92 con decorrenza dal marzo 2024 ; rilevato che “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass. 26565/2016);
considerato che il suindicato requisito sanitario è stato accertato con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla visita medico legale;
COMPENSA le spese del procedimento tra le parti;
P O N E definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate nella complessiva somma di euro 167,00 CP_1 in favore del dott. , previa riduzione di un terzo ex art. 52 del d.p.r. n. 115 del Persona_1
2002, in considerazione del ritardo nel deposito della relazione
Salerno lì 25/03/2025
IL GIUDICE