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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Catarsini Beatrice Presidente
Dott. Zappalà Concetta Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'undici marzo
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carianni del foro di Patti appellato
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2014, proponeva opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520140003525549000 dell'8 novembre 2014, notificato il 19 novembre 2014, emesso dall' provinciale di Messina con CP_2
cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 20.449,26, per l'omesso versamento dei contributi DM 10/V dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da dicembre 2012 sino a luglio 2013, nonché avverso l'avviso di addebito n. 59520140003639371000 dell'8 novembre 2014, notificato il 19 novembre 2014, emesso dall' direzione provinciale di Messina con CP_2
cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.148,28, per l'omesso versamento dei contributi DM 10/V dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da ottobre 2013 sino a gennaio 2014.
Rilevava che gli avvisi di addebito con cui l' gli aveva intimato il pagamento CP_2
dei superiori importi conseguivano al verbale unico prot. n. 67/7880 del 12 dicembre
2013 dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di cui contestava le risultanze. CP_ Nella resistenza dell' con sentenza n. 1818 del 13 ottobre 2023, il tribunale di
Messina in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, annullava
CP_ entrambi gli avvisi condannando l' alla rifusione delle spese di lite.
Il decidente, ribadito che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non avevano di per sé un valore probatorio precostituito, osservava che l' , su cui CP_2 gravava l'onere della prova, non era riuscito a provare le circostanze che avrebbero dato diritto alle somme richieste con gli avvisi di addebito opposti e che inammissibile appariva al riguardo la richiesta di sentire gli Ispettori verbalizzanti e le lavoratrici
[...]
, e in quanto genericamente Persona_1 Persona_2 Persona_3
formulata.
Avverso dette pronunzia, con atto del 15 novembre 2023, proponeva appello l'Istituto soccombente cui resisteva controparte.
Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 c.p.c., apposto in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per non avere tenuto conto in alcuna considerazione il materiale probatorio offerto da esso Istituto e, segnatamente, le dichiarazioni rese dalla lavoratrici nel corso dell'accesso ispettivo comprovanti un orario di lavoro effettivo superiore a quello denunciato dalla ditta datrice di lavoro.
Precisa che durante l'accertamento, iniziato in data 23 luglio 2013, sono state raccolte le dichiarazioni delle lavoratrici presenti sul luogo di lavoro del seguente tenore:
Pag. 2 di 5 - la Signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per conto della Persona_3
dal gennaio 2011, con mansioni di telefonista e con il seguente orario Parte_2
di lavoro: dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 18.45, dal lunedì al venerdì;
- la Signora ha affermato di lavorare per la dall'aprile 2009, Per_1 Parte_2
osservando il seguente orario: dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì;
- la Signora ha esposto di prestare attività lavorative alle dipendenze del Signor Per_2
dal 1^ marzo 2013, per tre giorni settimanali dalle ore 9.00 alle 12.00 CP_1
oppure dalle 16.00 alle 19.00;
- infine, la Signora ha asserito di essere dipendente del Centro Acustico s.r.l. (per Pt_3
il quale si è proceduto con altro verbale di accertamento ispettivo) a far data dal 14 maggio 2013, osservando, a far data dal 14 maggio 2013, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato, dalle ore
9.00 alle 12.00.
Assume che tali dichiarazioni stragiudiziali proprio perché rese nell'immediatezza dell'ispezione presenterebbero un alto grado di attendibilità essendo verosimile che la descrizione dei fatti narrati non sia stata filtrata da ulteriori considerazioni, facilmente sopravvenute con il trascorrere del tempo, e che sarebbero perciò dotate di maggiore credibilità, poiché scevre da condizionamenti, rispetto a quelle rilasciate in giudizio, ovvero a distanza di tempo.
Con altra doglianza lamenta la violazione dell'art 421 c.p.c. sostenendo che il Tribunale, alla luce delle allegazioni di esso ente e dei verbali ritualmente depositati, ben avrebbe potuto perfezionare il materiale probatorio depositato mediante l'audizione testimoniale dei verbalizzanti e l'audizione dei lavoratori che avevano rilasciato le dichiarazioni all'Ufficio ispettivo, ritualmente e tempestivamente richieste nella memoria difensiva del primo grado. Segnala, infine, che la contribuzione dovuta, posta a base delle richieste dell'Ente, sarebbe stata calcolata in maniera chiara, sulla differenza tra le ore di lavoro contrattualmente previste nel singolo mese e quelle effettivamente lavorate, come da prospetti allegati con il calcolo delle differenze retributive.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta infondato, sia pure per considerazioni in parte diverse da quelle esposte dal tribunale.
Pag. 3 di 5 Come già rilevato dal primo giudice, traendo origine il credito in contestazione da un accertamento ispettivo, è specifico onere dell' - ancorché rivesta nel giudizio la Pt_1
posizione formale di convenuto - provarne i relativi fatti costitutivi (cfr. Cass. n. 22862 del 10 novembre 2010, Cass. n. 12108 del 18 maggio 2010).
È peraltro consolidato l'orientamento secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte (vedasi Cass. S.U. n. 12545/1992, n. 17355/2009). Ne consegue che alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, quali riportate nel verbale di accertamento, non può attribuirsi efficacia probatoria piena e che l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo non può reputarsi idonea a comprovare il credito vantato dall'Istituto previdenziale (Cass. n. 12108 del
2010, n. 22862 del 2010 su citate).
Tanto premesso, nella specie risulta che le contestazioni muovono, dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcune lavoratrice assunte con orario di lavoro asseritamente inferiore rispetto a quello dalle stesse indicato.
Alla luce di ciò, difetta, nella fattispecie, la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, non potendosi assegnare alcuna fede privilegiata alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai soggetti interessati, siccome portatori di un interesse sostanziale all'affermazione di una posizione contributiva per essi più favorevole .
Né a conclusioni diverse avrebbe potuto condurre l'audizione giudiziale dei medesimi poiché chiamati a deporre sul proprio orario di lavoro (“Si chiede, altresì, vengano sentite sulla propria posizione e sulle dichiarazioni rese le lavoratrici..”) e, dunque, aventi senza dubbio un interesse concreto legittimante la partecipazione al giudizio, come tali privi della capacità a testimoniare ex art 246 c.p.c. (Cass. n. 7835/2000).
Vero è che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., avrebbe potuto interrogarli liberamente sui fatti di causa (Cass. n. 12729/2006; Cass. n.
14197/2010; Cass. n. 1256/2016; Cass. ord. n. 22074/2018) ma, in assenza di ulteriori
Pag. 4 di 5 risultanze istruttorie da valutare congiuntamente, dalle loro risposte in ordine all'orario osservato non avrebbe potuto trarre utili elementi di convincimento.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va dunque confermata.
CP_ Alla soccombenza segue la condanna dell' alle spese del presente grado che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'ente appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Pone a carico dell'istituto appellante le spese del presente grado che liquida in favore di in complessivi euro 2906, oltre Iva, Cpa e rimborso spese. CP_1
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'istituto appellante ove dovuto.
Messina 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Catarsini Beatrice Presidente
Dott. Zappalà Concetta Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'undici marzo
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carianni del foro di Patti appellato
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2014, proponeva opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520140003525549000 dell'8 novembre 2014, notificato il 19 novembre 2014, emesso dall' provinciale di Messina con CP_2
cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 20.449,26, per l'omesso versamento dei contributi DM 10/V dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da dicembre 2012 sino a luglio 2013, nonché avverso l'avviso di addebito n. 59520140003639371000 dell'8 novembre 2014, notificato il 19 novembre 2014, emesso dall' direzione provinciale di Messina con CP_2
cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.148,28, per l'omesso versamento dei contributi DM 10/V dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti relativamente al periodo da ottobre 2013 sino a gennaio 2014.
Rilevava che gli avvisi di addebito con cui l' gli aveva intimato il pagamento CP_2
dei superiori importi conseguivano al verbale unico prot. n. 67/7880 del 12 dicembre
2013 dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di cui contestava le risultanze. CP_ Nella resistenza dell' con sentenza n. 1818 del 13 ottobre 2023, il tribunale di
Messina in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, annullava
CP_ entrambi gli avvisi condannando l' alla rifusione delle spese di lite.
Il decidente, ribadito che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non avevano di per sé un valore probatorio precostituito, osservava che l' , su cui CP_2 gravava l'onere della prova, non era riuscito a provare le circostanze che avrebbero dato diritto alle somme richieste con gli avvisi di addebito opposti e che inammissibile appariva al riguardo la richiesta di sentire gli Ispettori verbalizzanti e le lavoratrici
[...]
, e in quanto genericamente Persona_1 Persona_2 Persona_3
formulata.
Avverso dette pronunzia, con atto del 15 novembre 2023, proponeva appello l'Istituto soccombente cui resisteva controparte.
Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 c.p.c., apposto in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per non avere tenuto conto in alcuna considerazione il materiale probatorio offerto da esso Istituto e, segnatamente, le dichiarazioni rese dalla lavoratrici nel corso dell'accesso ispettivo comprovanti un orario di lavoro effettivo superiore a quello denunciato dalla ditta datrice di lavoro.
Precisa che durante l'accertamento, iniziato in data 23 luglio 2013, sono state raccolte le dichiarazioni delle lavoratrici presenti sul luogo di lavoro del seguente tenore:
Pag. 2 di 5 - la Signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa per conto della Persona_3
dal gennaio 2011, con mansioni di telefonista e con il seguente orario Parte_2
di lavoro: dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 18.45, dal lunedì al venerdì;
- la Signora ha affermato di lavorare per la dall'aprile 2009, Per_1 Parte_2
osservando il seguente orario: dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì;
- la Signora ha esposto di prestare attività lavorative alle dipendenze del Signor Per_2
dal 1^ marzo 2013, per tre giorni settimanali dalle ore 9.00 alle 12.00 CP_1
oppure dalle 16.00 alle 19.00;
- infine, la Signora ha asserito di essere dipendente del Centro Acustico s.r.l. (per Pt_3
il quale si è proceduto con altro verbale di accertamento ispettivo) a far data dal 14 maggio 2013, osservando, a far data dal 14 maggio 2013, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato, dalle ore
9.00 alle 12.00.
Assume che tali dichiarazioni stragiudiziali proprio perché rese nell'immediatezza dell'ispezione presenterebbero un alto grado di attendibilità essendo verosimile che la descrizione dei fatti narrati non sia stata filtrata da ulteriori considerazioni, facilmente sopravvenute con il trascorrere del tempo, e che sarebbero perciò dotate di maggiore credibilità, poiché scevre da condizionamenti, rispetto a quelle rilasciate in giudizio, ovvero a distanza di tempo.
Con altra doglianza lamenta la violazione dell'art 421 c.p.c. sostenendo che il Tribunale, alla luce delle allegazioni di esso ente e dei verbali ritualmente depositati, ben avrebbe potuto perfezionare il materiale probatorio depositato mediante l'audizione testimoniale dei verbalizzanti e l'audizione dei lavoratori che avevano rilasciato le dichiarazioni all'Ufficio ispettivo, ritualmente e tempestivamente richieste nella memoria difensiva del primo grado. Segnala, infine, che la contribuzione dovuta, posta a base delle richieste dell'Ente, sarebbe stata calcolata in maniera chiara, sulla differenza tra le ore di lavoro contrattualmente previste nel singolo mese e quelle effettivamente lavorate, come da prospetti allegati con il calcolo delle differenze retributive.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta infondato, sia pure per considerazioni in parte diverse da quelle esposte dal tribunale.
Pag. 3 di 5 Come già rilevato dal primo giudice, traendo origine il credito in contestazione da un accertamento ispettivo, è specifico onere dell' - ancorché rivesta nel giudizio la Pt_1
posizione formale di convenuto - provarne i relativi fatti costitutivi (cfr. Cass. n. 22862 del 10 novembre 2010, Cass. n. 12108 del 18 maggio 2010).
È peraltro consolidato l'orientamento secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte (vedasi Cass. S.U. n. 12545/1992, n. 17355/2009). Ne consegue che alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, quali riportate nel verbale di accertamento, non può attribuirsi efficacia probatoria piena e che l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo non può reputarsi idonea a comprovare il credito vantato dall'Istituto previdenziale (Cass. n. 12108 del
2010, n. 22862 del 2010 su citate).
Tanto premesso, nella specie risulta che le contestazioni muovono, dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcune lavoratrice assunte con orario di lavoro asseritamente inferiore rispetto a quello dalle stesse indicato.
Alla luce di ciò, difetta, nella fattispecie, la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, non potendosi assegnare alcuna fede privilegiata alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai soggetti interessati, siccome portatori di un interesse sostanziale all'affermazione di una posizione contributiva per essi più favorevole .
Né a conclusioni diverse avrebbe potuto condurre l'audizione giudiziale dei medesimi poiché chiamati a deporre sul proprio orario di lavoro (“Si chiede, altresì, vengano sentite sulla propria posizione e sulle dichiarazioni rese le lavoratrici..”) e, dunque, aventi senza dubbio un interesse concreto legittimante la partecipazione al giudizio, come tali privi della capacità a testimoniare ex art 246 c.p.c. (Cass. n. 7835/2000).
Vero è che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., avrebbe potuto interrogarli liberamente sui fatti di causa (Cass. n. 12729/2006; Cass. n.
14197/2010; Cass. n. 1256/2016; Cass. ord. n. 22074/2018) ma, in assenza di ulteriori
Pag. 4 di 5 risultanze istruttorie da valutare congiuntamente, dalle loro risposte in ordine all'orario osservato non avrebbe potuto trarre utili elementi di convincimento.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va dunque confermata.
CP_ Alla soccombenza segue la condanna dell' alle spese del presente grado che si liquidano in complessivi euro 2906, oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'ente appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Pone a carico dell'istituto appellante le spese del presente grado che liquida in favore di in complessivi euro 2906, oltre Iva, Cpa e rimborso spese. CP_1
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'istituto appellante ove dovuto.
Messina 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Santalucia dott.ssa Beatrice Catarsini
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