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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 34916/ 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Occhione Parte_1
Andrea che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il procedimento per ATP, richiedendo preliminarmente la revoca dell'ordinanza datata
07.5.2024 con cui il tribunale ha dichiarato improponibile la domanda in relazione alle prestazioni ex art. 12 l. 118/71 (pensione di inabilità) e art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento) per mancata presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, e contestando altresì le conclusioni del CTU con riferimento alla residua prestazione richiesta (handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/92).
L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue. Parte ricorrente si duole, innanzitutto, della declaratoria di improponibilità – disposta con ordinanza nel corso del procedimento di ATP - con riferimento prestazioni ex art. 12 l. 118/71 (pensione di inabilità) e art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento), avendo il Tribunale rilevato la mancanza di specifica domanda amministrativa di aggravamento rispetto a tali benefici assistenziali.
A riguardo, giova premettere che chi intenda proporre domanda per l'accertamento dei propri diritti nelle controversie in materia di invalidità civile, quale quella in esame, deve proporre previa domanda amministrativa, che costituisce condizione di ammissibilità della domanda.
Parte ricorrente ha invece proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., e successivamente ricorso in opposizione ex art. 442 c.p.c., senza la previa presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, specificamente rivolta al riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. Ed infatti, dall'esame degli atti, emerge che l'istante si duole del verbale della revisione del 20.4.2023, che ha confermato le valutazioni espresse con verbale del 12.6.19 che aveva riconosciuto l'assistito:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13
L.118/71 e art 9 DL 509/88 ”.
Nel caso di specie, la commissione medica, in occasione della visita di revisione, ha verificato la sussistenza dei presupposti medico legali per la conferma dei requisiti sanitari per l'assegno ex art. 13 l. 118/71 già riconosciuto con precedente verbale del
12.6.19, e parte ricorrente, per poter legittimamente lamentare all'esito della visita di revisione il mancato riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto previamente avanzare un'apposita domanda di aggravamento.
La Suprema Corte, in una fattispecie in cui il ricorrente - beneficiario dell'assegno di invalidità - aveva dedotto la violazione dell'art. 20 d.l. 78/2009, e dell'art. 25 co. 6 bis d.l.
n. 90/2014 sul presupposto di un'asserita non necessità della domanda amministrativa
(di aggravamento) per ottenere la pensione di invalidità in ragione del fatto che in sede di revisione si sarebbe potuto riconoscere l'aggravamento delle condizioni sanitarie, nel rigettare il ricorso ha avuto modo di chiarire che “anche se l'avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione” (Cass. 31.08.2021, n. 23618).
Conseguentemente, in assenza della presentazione della necessaria (preventiva) domanda amministrativa di aggravamento, non può che pervenirsi alla declaratoria di improponibilità della domanda in relazione alle prestazioni ex art. 12 l. 118/71 (pensione di inabilità) e art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento).
Per quanto concerne il diverso beneficio dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 l.
104/92, rispetto al quale l'odierno istante ha formulato formale dissenso alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel procedimento di ATP, il ricorso è infondato.
Nel caso di specie, il C.T.U. dr. Castrica, nominato in sede di atp, ha espressamente evidenziato come “Dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto né dagli accertamenti strumentali di cui alla documentazione sanitaria esaminata si evincono condizioni patologiche di rilevanza a carico del cuore e dei vasi.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide con conservata articolarità a livello dei diversi tratti così come a livello degli arti superiori e inferiori i quali risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare in assenza di limitazioni articolari di rilievo. In conclusione, dall'esame della documentazione sanitaria esaminata nonché dagli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali non sono state riscontrate in atto menomazioni ovvero disfunzionalità a livello cardiaco, osteoarticolare e di altri organi di entità tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992..”.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza, senza però aggiungere concreti elementi aventi una rilevanza medico-legale che possano portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Roma, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano