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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 341 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moruzzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Via Morandi n. 4 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Stefano Collina (c.f. ) ed elettivamente domiciliato preso il suo C.F._4
studio in Piazza Malpighi n. 7 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 127/2023 del 26.1.2023, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
Appellante : Pt_1
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore del primo grado, oggi appellato, per non essere legittimato all'azione, in quanto carente della titolarità del credito azionato;
In via ulteriormente preliminare:
pagina 1 di 9 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto del primo grado, oggi appellante, per non essere questi titolato e/o altrimenti titolare passivo e/o successore del debito rispetto al credito azionato dall'attore, pertanto con richiesta di sua declaratoria di estromissione dalla presente causa;
In via pregiudiziale: dichiarare il credito azionato dall'attore prescritto per decorso del tempo ultradecennale, ai sensi dell'art.2946 c.c., con ogni conseguente declaratoria di legge;
Nel merito, in via principale:
Visto il già avvenuto pagamento degli importi illo tempore dovuti ai sensi di contratto dalla parte appaltante alla società appaltatrice, rigettare in toto le richieste di parte attrice in quanto del tutto infondate, pretestuose e/o comunque sfornite di prova, accertando pertanto che nulla deve a . Parte_1 CP_1
In via meramente subordinata:
- in via di estremo subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui venga appurata la debenza di qualche somma da parte del convenuto a pro dell'attore, voglia
l'Ecc.ma Corte adita condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta, in quanto ritenuta giusta ed equa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge.”
Appellato ): CP_1
“In via principale e nel merito:
-respingere integralmente l'appello alla sentenza a verbale n. 127 del 26.01.2023 del
Tribunale di Bologna, Giudice Onorario Avv. Chiara Breschi, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 9329/2021, sia in via preliminare, sia in via ulteriormente preliminare, sia in via pregiudiziale, sia nel merito in via principale sia in via meramente subordinata, in quanto del tutto infondato per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, -confermare in toto le statuizioni pronunciate dal Tribunale di Bologna con la sentenza a verbale appellata n.
127/2023 del 26.01.2023.
Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori nella misura di legge e rimborso spese generali nella misura del 15% CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ing. (da qui ) con atto di citazione dell'8.7.2021 CP_1 CP_1
conveniva in giudizio il sig. (da qui innanzi al Tribunale Parte_1 Pt_1
di Bologna, esponendo:
- l'attore era cessionario di crediti, per acquisto fattone a titolo particolare dalla
Tecno NI S.r.l., in forza di atto di cessione di credito del 30.12.2015;
- tra le varie posizioni, vi era un residuo credito nei confronti del sig. Pt_1
di € 84.711,78, già vantato dalla cedente per opere di ristrutturazione
[...]
eseguite su un immobile sito in Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n. 191,
pagina 2 di 9 pervenuto al debitore per successione ereditaria della nonna paterna, sig.ra Persona_1
[...]
- i suddetti lavori per € 149.711,78, erano stati commissionati nel 2003 alla Tecno
NI S.r.L. dalla defunta sig.ra ed erano stati accettati e non Per_1
contestati;
- alla morte della sig.ra l'attore, dapprima nella sua qualità legale Per_1
rappresentante della Tecno NI S.r.l. ed in seguito, in proprio, quale cessionario del credito, aveva intrattenuto i rapporti con i genitori del convenuto e;
Persona_2 Controparte_2
- la sig.ra che si occupava della gestione finanziaria Controparte_2
dell'operazione e che aveva sottoscritto per accettazione il consuntivo dei lavori di ristrutturazione redatto in data 31.12.2007, aveva provveduto unitamente al marito, sig. ai pagamenti delle varie tranches di corrispettivo concordate Persona_2
direttamente con l'attore;
- a seguito della morte della sig.ra i rapporti venivano assunti in capo dal CP_2
figlio, sig. il quale, in data 10.07.2015 aveva effettuato un ulteriore Parte_1 versamento di € 5.000,00 con bonifico bancario;
- l'Ing. aveva ricevuto acconti per complessivi € 65.000,00, residuando, CP_1
quindi, a suo credito la somma di € 84.711,78, per sorte capitale;
- erano stati vani i vari solleciti inviati al convenuto.
L'attore concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
84.711,78 oltre interessi legali dalla citazione al saldo effettivo.
2. Si costituiva in giudizio il sig. esponendo: Parte_1
- l'Ing. era privo di legittimazione attiva in quanto l'atto di cessione del CP_1
credito era nullo sotto vari profili (mancanza di data certa, di registrazione, di annotazione nel Registro delle Imprese);
- l'atto di cessione recava un'indicazione solo generica dei crediti ceduti e quindi non ricomprendeva quello oggetto di causa, dovendosi ritenere nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- l'atto di cessione di credito era inopponibile in quanto mai notificato dal cedente e/o dal cessionario, né altrimenti posto a conoscenza del convenuto, né da questi accettato;
- il convenuto era privo di legittimazione passiva per difetto di prova;
- il credito era comunque prescritto essendo trascorsi oltre dieci anni dalla fine dei pagina 3 di 9 lavori (2003) e nessun atto interruttivo era stato inviato da parte dell'impresa edile esecutrice né da parte del se non nel 2020; CP_1
- il pagamento di € 5.000,00 effettuato dal il 10.7.2015 al era Pt_1 CP_1
estraneo ai lavori di ristrutturazione commissionati dalla alla Tecno Per_1
NI in quanto effettuato per “Acconto vecchio prestito” prima della cessione del credito (30.12.2015) e comunque il pagamento parziale non interrompeva la prescrizione;
- nessuna fattura insoluta era stata depositata;
- il debito era stato integralmente pagato dalla e/o dalla alla Per_1 CP_2
Tecno NI.
Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n.
127/2023, accoglieva la domanda attrice, condannando il al pagamento della Pt_1 somma di € 84.711,78 oltre interessi legali dal 8.7.2021 al saldo effettivo.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
5. Si è costituito in giudizio l'Ing. chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
6. Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del
25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
8. Passando quindi all'esame del primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di prescrizione del credito azionato dal l'appellante sostiene che il dies a quo prescrizionale coinciderebbe CP_1
pagina 4 di 9 con la conclusione dei lavori nel maggio 2003 commissionati dalla nonna sig. Per_1
alla Tecno NI (come confermato dallo stesso appellato nella nota del 25.11.2020)
o al massimo con l'approvazione da parte della madre, sig. del consuntivo del CP_2
31.12.2007 (pari ad € 188.496,26 a saldo). Il primo atto interruttivo risalirebbe invece alla richiesta di pagamento avanzata dal al in data 21.11.2020 e quindi ben CP_1 Pt_1
oltre il termine decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi dare rilievo ad eventuali solleciti verbali. Il Tribunale avrebbe invece erroneamente dato rilievo al pagamento effettuato con bonifico dal il 10.7.2015 al nel quale però la causale (1) non Pt_1 CP_1
riguarderebbe i lavori de quibus, ma altri rapporti intercorsi fra il padre (e la Persona_2
ditta di famiglia) e lo stesso Ingegnere, sia a livello personale che professionale. In ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna ammissione da parte dell'appellante circa il debito in questione (v. doc. 5 app.to).
9. La tesi dell'appellante è contrastata dall'appellato, il quale sostiene che la prescrizione sarebbe stata interrotta sia dal versamento di molteplici acconti versati fra il 2007 ed il
2012 dai genitori e nonni del e che sarebbero stati riconosciuti da quest'ultimo, sia Pt_1 dal pagamento di un bonifico di € 5.000,00 effettuato dallo stesso appellante, sia infine dall'elenco dei pagamenti redatto dal medesimo ed inviato all'Ing. CP_1
10. Il motivo è fondato.
11. In tema di prescrizione, il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Invero la prescrizione può essere rinunciata dal debitore anche tacitamente, ove ciò risulti da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima (art. 2937 co. 3 c.c.). Il riscontro di una rinuncia tacita alla prescrizione presuppone però la verifica in fatto che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui
(cfr. Cass. n. 24263/2023, n. 8304/2025). Inoltre, la rinuncia alla prescrizione può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937 co. 2 c.c.) (v. Cass. n. 2758/2020, n. 18425/2013). Quindi, occorre che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinuncia alla prescrizione (già maturata) e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era
(1) Il bonifico riporta la causale “acconto vecchio prestito”; tale causale pagina 5 di 9 invece estinto.
12. Nel caso di specie, dagli elementi emersi dall'istruttoria, va escluso che il abbia Pt_1
inteso – con il proprio comportamento – rinunciare alla prescrizione.
13. In primo luogo, va ricordato - con specifico riferimento ai pagamenti parziali - , che “il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489/2021; Cass. n. 7820/2017)” (così in mot. Cass. n. 8046/2025).
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento del debito ex art. 2944
c.c., dovendosi tener conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di
"parzialità" riscontrabile.
14. Se dunque il semplice pagamento parziale senza la dicitura "acconto" non è di per sé sufficiente a interrompere la prescrizione, nella fattispecie il pagamento effettuato dal di € 5.000,00 nel 2015 con bonifico accompagnato dalla causale “acconto vecchio Pt_1 prestito” non è sufficiente a ricondurre il pagamento stesso al credito vantato dal CP_1
e ciò in ragione del fatto che l'acconto non è chiaramente riferito al credito del CP_1 ma ad un non meglio specificato “vecchio prestito”. Difatti è incontestato che fra il
[...]
e la famiglia del erano intercorsi vari rapporti professionali oltre che di CP_1 Pt_1
prolungata amicizia. In difetto quindi di una chiara identificazione della causale del pagamento in questione con riferimento al credito de quo, non può ritenersi che detto pagamento possa considerarsi quale “acconto” e quindi atto inequivocabile e certo di rinuncia alla prescrizione da parte del Pt_1
15. Va aggiunto, infine, che la rinuncia alla prescrizione non potrebbe comunque trarsi dalla sola effettuazione del bonifico in questione, posto che all'epoca (2015) la prescrizione non era maturata, considerando come dies a quo l'approvazione del consuntivo da parte della sig. 31.12.2007). CP_2
16. Il quadro non muta con riferimento agli altri “acconti” che sarebbero stati versati dai nonni dell'appellante. L'appellato sostiene che gli “acconti” sarebbero invece comprovati dai documenti n. 8 (elenco pagamenti redatto dal e n. 5 (consuntivo inviato per e- Pt_1
mail dal (fasc. ; detti documenti sarebbero stati riconosciuti dallo stesso Pt_1 CP_1
in sede di interrogatorio formale e quindi proverebbero che si tratta di acconti. Pt_1
17. Invero, dalla lettura delle risultanze testimoniali emerge che il non abbia Pt_1
pagina 6 di 9 riconosciuto detti pagamenti come “acconti” e quindi si possa desumere una volontà certa ed inequivocabile di riconoscere il debito. Difatti, il documento n. 5 reca solo una serie di date e di pagamenti scritti a mano e non firmati, senza alcuna specifica causale o riferimento al rapporto sottostante. Su tale documento alla domanda “4) Vero che Lei aveva preso visione del consuntivo dei pagamenti inviatole dall'Ing. e CP_1 che, poi, Lei aveva rinviato a quest'ultimo con e-mail del 02.01.2019 che le si rammostra?
(doc. 5),” il ha confermato di aver inviato il documento, ma ha anche dichiarato: Pt_1
“preciso che l'Ing. mi ha contattato richiedendomi di inviargli questo CP_1
consuntivo; mi sono recato presso la sede della ES EM, già dichiarata fallita nel
2016, ho reperito il consuntivo, l'ho fotografato e quindi inviato poi via mail all'Ing.
[...]
”. Non è stato però precisato che detto elenco riguardava il credito de quo. CP_1
18. E difatti la deposizione del va correlata con la successiva dichiarazione resa in Pt_1 risposta al cap. 5) (“Vero che Lei ha redatto di propria mano, l'elenco dei pagamenti dal
05.03.2012 al 24.06.2008, in acconto all'Ing. sempre per i suddetti lavori CP_1
di ristrutturazione, che le si rammostra? (doc. 8)”) con la quale il convenuto che l'elenco dei pagamenti “…è relativo ai vari lavori eseguiti dalla Tecno NI presso i dodici appartamenti ed altri lavori di cui ho detto al precedente cap. 2, insieme a mio padre perché voleva fare ordine fra tutta quanta questa documentazione.”
19. Dunque, dalle dichiarazioni rese dal non emerge che le somme indicate siano Pt_1
“acconti” sul credito oggetto di causa e quindi neppure che vi sia una volontà ricognitiva del debito, inequivoca e consapevole, con effetto interruttivo della prescrizione. E difatti, come detto, vi erano molteplici rapporti fra il e la famiglia del CP_1 Pt_1
20. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal teste in risposta al cap. 14 (“Vero Tes_1
che, in diverse occasioni, nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, ha visto l'Ing. CP_1
, presso la sede della ES EM S.r.l., mentre conferiva con la sig.ra
[...] [...]
madre del sig. in merito alla richiesta di pagamento dei CP_2 Parte_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n.
191?”), questa non può ritenersi probante.
21. Va premesso che le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate, esclusivamente e tassativamente, dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art 2944 c.c.
(ricognizione di debito), con esclusione di valenza di qualsiasi intimazione svolta in forma orale. Invero è assorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi e il pagina 7 di 9 fatto che alla prova orale è riconosciuto rilievo solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora (v. Cass. n. 18243/2003 e 10149/2016).
22. Non appare pertinente al caso di specie, il richiamo dell'appellato alla sentenza della
Cassazione n. 13897/2020, secondo la quale la prova del riconoscimento del debito da parte del debitore può essere raggiunta anche mediante prova testimoniale;
difatti, nella fattispecie il teste non ha riferito di aver sentito che la madre del aveva riconosciuto Pt_1 il debito, ma solo che questa “conferiva” con l'Ing. “in merito alla richiesta di CP_1 pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Zola Predosa”. Trattasi quindi di dichiarazione generica e non sufficiente ad integrare la prova del riconoscimento del debito.
23. Analogamente è del tutto irrilevante la circostanza riferita dal teste secondo la quale
“quando l'Ing. veniva in azienda e si incontrava con la sig.ra lei mi CP_1 CP_2
chiedeva di compilare un assegno tratto sul conto corrente della ES EM a firma
, dato che il teste ha poi precisato “non conosco l'utilizzo successivo di Persona_2 questo assegno”.
24. In conclusione, dal quadro istruttorio emerge che, prendendo come dies a quo la data di approvazione del consuntivo da parte della sig. (31.12.2007 – doc. 3 fasc. CP_2 [...]
, la prescrizione decennale è maturata il 31.12.2017 in difetto di prova di un idoneo CP_1
atto interruttivo. La prima efficace richiesta di pagamento è avvenuta solo il 23.11.2020
(doc. 5) nella quale, peraltro, lo stesso dà atto che i lavori erano “terminati circa CP_1 da 14 anni”.
25. L'appello va quindi accolto sotto il profilo della prescrizione del credito azionato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure e riforma della sentenza appellata.
26. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellato va condannato a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 8 di 9 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
del Tribunale di Bologna n. 127/2023, rigetta la domanda avanzata da CP_1
;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 341 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moruzzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Via Morandi n. 4 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Stefano Collina (c.f. ) ed elettivamente domiciliato preso il suo C.F._4
studio in Piazza Malpighi n. 7 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 127/2023 del 26.1.2023, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
Appellante : Pt_1
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore del primo grado, oggi appellato, per non essere legittimato all'azione, in quanto carente della titolarità del credito azionato;
In via ulteriormente preliminare:
pagina 1 di 9 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto del primo grado, oggi appellante, per non essere questi titolato e/o altrimenti titolare passivo e/o successore del debito rispetto al credito azionato dall'attore, pertanto con richiesta di sua declaratoria di estromissione dalla presente causa;
In via pregiudiziale: dichiarare il credito azionato dall'attore prescritto per decorso del tempo ultradecennale, ai sensi dell'art.2946 c.c., con ogni conseguente declaratoria di legge;
Nel merito, in via principale:
Visto il già avvenuto pagamento degli importi illo tempore dovuti ai sensi di contratto dalla parte appaltante alla società appaltatrice, rigettare in toto le richieste di parte attrice in quanto del tutto infondate, pretestuose e/o comunque sfornite di prova, accertando pertanto che nulla deve a . Parte_1 CP_1
In via meramente subordinata:
- in via di estremo subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui venga appurata la debenza di qualche somma da parte del convenuto a pro dell'attore, voglia
l'Ecc.ma Corte adita condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta, in quanto ritenuta giusta ed equa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge.”
Appellato ): CP_1
“In via principale e nel merito:
-respingere integralmente l'appello alla sentenza a verbale n. 127 del 26.01.2023 del
Tribunale di Bologna, Giudice Onorario Avv. Chiara Breschi, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 9329/2021, sia in via preliminare, sia in via ulteriormente preliminare, sia in via pregiudiziale, sia nel merito in via principale sia in via meramente subordinata, in quanto del tutto infondato per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, -confermare in toto le statuizioni pronunciate dal Tribunale di Bologna con la sentenza a verbale appellata n.
127/2023 del 26.01.2023.
Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori nella misura di legge e rimborso spese generali nella misura del 15% CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ing. (da qui ) con atto di citazione dell'8.7.2021 CP_1 CP_1
conveniva in giudizio il sig. (da qui innanzi al Tribunale Parte_1 Pt_1
di Bologna, esponendo:
- l'attore era cessionario di crediti, per acquisto fattone a titolo particolare dalla
Tecno NI S.r.l., in forza di atto di cessione di credito del 30.12.2015;
- tra le varie posizioni, vi era un residuo credito nei confronti del sig. Pt_1
di € 84.711,78, già vantato dalla cedente per opere di ristrutturazione
[...]
eseguite su un immobile sito in Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n. 191,
pagina 2 di 9 pervenuto al debitore per successione ereditaria della nonna paterna, sig.ra Persona_1
[...]
- i suddetti lavori per € 149.711,78, erano stati commissionati nel 2003 alla Tecno
NI S.r.L. dalla defunta sig.ra ed erano stati accettati e non Per_1
contestati;
- alla morte della sig.ra l'attore, dapprima nella sua qualità legale Per_1
rappresentante della Tecno NI S.r.l. ed in seguito, in proprio, quale cessionario del credito, aveva intrattenuto i rapporti con i genitori del convenuto e;
Persona_2 Controparte_2
- la sig.ra che si occupava della gestione finanziaria Controparte_2
dell'operazione e che aveva sottoscritto per accettazione il consuntivo dei lavori di ristrutturazione redatto in data 31.12.2007, aveva provveduto unitamente al marito, sig. ai pagamenti delle varie tranches di corrispettivo concordate Persona_2
direttamente con l'attore;
- a seguito della morte della sig.ra i rapporti venivano assunti in capo dal CP_2
figlio, sig. il quale, in data 10.07.2015 aveva effettuato un ulteriore Parte_1 versamento di € 5.000,00 con bonifico bancario;
- l'Ing. aveva ricevuto acconti per complessivi € 65.000,00, residuando, CP_1
quindi, a suo credito la somma di € 84.711,78, per sorte capitale;
- erano stati vani i vari solleciti inviati al convenuto.
L'attore concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
84.711,78 oltre interessi legali dalla citazione al saldo effettivo.
2. Si costituiva in giudizio il sig. esponendo: Parte_1
- l'Ing. era privo di legittimazione attiva in quanto l'atto di cessione del CP_1
credito era nullo sotto vari profili (mancanza di data certa, di registrazione, di annotazione nel Registro delle Imprese);
- l'atto di cessione recava un'indicazione solo generica dei crediti ceduti e quindi non ricomprendeva quello oggetto di causa, dovendosi ritenere nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- l'atto di cessione di credito era inopponibile in quanto mai notificato dal cedente e/o dal cessionario, né altrimenti posto a conoscenza del convenuto, né da questi accettato;
- il convenuto era privo di legittimazione passiva per difetto di prova;
- il credito era comunque prescritto essendo trascorsi oltre dieci anni dalla fine dei pagina 3 di 9 lavori (2003) e nessun atto interruttivo era stato inviato da parte dell'impresa edile esecutrice né da parte del se non nel 2020; CP_1
- il pagamento di € 5.000,00 effettuato dal il 10.7.2015 al era Pt_1 CP_1
estraneo ai lavori di ristrutturazione commissionati dalla alla Tecno Per_1
NI in quanto effettuato per “Acconto vecchio prestito” prima della cessione del credito (30.12.2015) e comunque il pagamento parziale non interrompeva la prescrizione;
- nessuna fattura insoluta era stata depositata;
- il debito era stato integralmente pagato dalla e/o dalla alla Per_1 CP_2
Tecno NI.
Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n.
127/2023, accoglieva la domanda attrice, condannando il al pagamento della Pt_1 somma di € 84.711,78 oltre interessi legali dal 8.7.2021 al saldo effettivo.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
5. Si è costituito in giudizio l'Ing. chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
6. Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del
25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
8. Passando quindi all'esame del primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di prescrizione del credito azionato dal l'appellante sostiene che il dies a quo prescrizionale coinciderebbe CP_1
pagina 4 di 9 con la conclusione dei lavori nel maggio 2003 commissionati dalla nonna sig. Per_1
alla Tecno NI (come confermato dallo stesso appellato nella nota del 25.11.2020)
o al massimo con l'approvazione da parte della madre, sig. del consuntivo del CP_2
31.12.2007 (pari ad € 188.496,26 a saldo). Il primo atto interruttivo risalirebbe invece alla richiesta di pagamento avanzata dal al in data 21.11.2020 e quindi ben CP_1 Pt_1
oltre il termine decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi dare rilievo ad eventuali solleciti verbali. Il Tribunale avrebbe invece erroneamente dato rilievo al pagamento effettuato con bonifico dal il 10.7.2015 al nel quale però la causale (1) non Pt_1 CP_1
riguarderebbe i lavori de quibus, ma altri rapporti intercorsi fra il padre (e la Persona_2
ditta di famiglia) e lo stesso Ingegnere, sia a livello personale che professionale. In ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna ammissione da parte dell'appellante circa il debito in questione (v. doc. 5 app.to).
9. La tesi dell'appellante è contrastata dall'appellato, il quale sostiene che la prescrizione sarebbe stata interrotta sia dal versamento di molteplici acconti versati fra il 2007 ed il
2012 dai genitori e nonni del e che sarebbero stati riconosciuti da quest'ultimo, sia Pt_1 dal pagamento di un bonifico di € 5.000,00 effettuato dallo stesso appellante, sia infine dall'elenco dei pagamenti redatto dal medesimo ed inviato all'Ing. CP_1
10. Il motivo è fondato.
11. In tema di prescrizione, il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Invero la prescrizione può essere rinunciata dal debitore anche tacitamente, ove ciò risulti da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima (art. 2937 co. 3 c.c.). Il riscontro di una rinuncia tacita alla prescrizione presuppone però la verifica in fatto che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui
(cfr. Cass. n. 24263/2023, n. 8304/2025). Inoltre, la rinuncia alla prescrizione può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937 co. 2 c.c.) (v. Cass. n. 2758/2020, n. 18425/2013). Quindi, occorre che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinuncia alla prescrizione (già maturata) e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era
(1) Il bonifico riporta la causale “acconto vecchio prestito”; tale causale pagina 5 di 9 invece estinto.
12. Nel caso di specie, dagli elementi emersi dall'istruttoria, va escluso che il abbia Pt_1
inteso – con il proprio comportamento – rinunciare alla prescrizione.
13. In primo luogo, va ricordato - con specifico riferimento ai pagamenti parziali - , che “il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489/2021; Cass. n. 7820/2017)” (così in mot. Cass. n. 8046/2025).
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento del debito ex art. 2944
c.c., dovendosi tener conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di
"parzialità" riscontrabile.
14. Se dunque il semplice pagamento parziale senza la dicitura "acconto" non è di per sé sufficiente a interrompere la prescrizione, nella fattispecie il pagamento effettuato dal di € 5.000,00 nel 2015 con bonifico accompagnato dalla causale “acconto vecchio Pt_1 prestito” non è sufficiente a ricondurre il pagamento stesso al credito vantato dal CP_1
e ciò in ragione del fatto che l'acconto non è chiaramente riferito al credito del CP_1 ma ad un non meglio specificato “vecchio prestito”. Difatti è incontestato che fra il
[...]
e la famiglia del erano intercorsi vari rapporti professionali oltre che di CP_1 Pt_1
prolungata amicizia. In difetto quindi di una chiara identificazione della causale del pagamento in questione con riferimento al credito de quo, non può ritenersi che detto pagamento possa considerarsi quale “acconto” e quindi atto inequivocabile e certo di rinuncia alla prescrizione da parte del Pt_1
15. Va aggiunto, infine, che la rinuncia alla prescrizione non potrebbe comunque trarsi dalla sola effettuazione del bonifico in questione, posto che all'epoca (2015) la prescrizione non era maturata, considerando come dies a quo l'approvazione del consuntivo da parte della sig. 31.12.2007). CP_2
16. Il quadro non muta con riferimento agli altri “acconti” che sarebbero stati versati dai nonni dell'appellante. L'appellato sostiene che gli “acconti” sarebbero invece comprovati dai documenti n. 8 (elenco pagamenti redatto dal e n. 5 (consuntivo inviato per e- Pt_1
mail dal (fasc. ; detti documenti sarebbero stati riconosciuti dallo stesso Pt_1 CP_1
in sede di interrogatorio formale e quindi proverebbero che si tratta di acconti. Pt_1
17. Invero, dalla lettura delle risultanze testimoniali emerge che il non abbia Pt_1
pagina 6 di 9 riconosciuto detti pagamenti come “acconti” e quindi si possa desumere una volontà certa ed inequivocabile di riconoscere il debito. Difatti, il documento n. 5 reca solo una serie di date e di pagamenti scritti a mano e non firmati, senza alcuna specifica causale o riferimento al rapporto sottostante. Su tale documento alla domanda “4) Vero che Lei aveva preso visione del consuntivo dei pagamenti inviatole dall'Ing. e CP_1 che, poi, Lei aveva rinviato a quest'ultimo con e-mail del 02.01.2019 che le si rammostra?
(doc. 5),” il ha confermato di aver inviato il documento, ma ha anche dichiarato: Pt_1
“preciso che l'Ing. mi ha contattato richiedendomi di inviargli questo CP_1
consuntivo; mi sono recato presso la sede della ES EM, già dichiarata fallita nel
2016, ho reperito il consuntivo, l'ho fotografato e quindi inviato poi via mail all'Ing.
[...]
”. Non è stato però precisato che detto elenco riguardava il credito de quo. CP_1
18. E difatti la deposizione del va correlata con la successiva dichiarazione resa in Pt_1 risposta al cap. 5) (“Vero che Lei ha redatto di propria mano, l'elenco dei pagamenti dal
05.03.2012 al 24.06.2008, in acconto all'Ing. sempre per i suddetti lavori CP_1
di ristrutturazione, che le si rammostra? (doc. 8)”) con la quale il convenuto che l'elenco dei pagamenti “…è relativo ai vari lavori eseguiti dalla Tecno NI presso i dodici appartamenti ed altri lavori di cui ho detto al precedente cap. 2, insieme a mio padre perché voleva fare ordine fra tutta quanta questa documentazione.”
19. Dunque, dalle dichiarazioni rese dal non emerge che le somme indicate siano Pt_1
“acconti” sul credito oggetto di causa e quindi neppure che vi sia una volontà ricognitiva del debito, inequivoca e consapevole, con effetto interruttivo della prescrizione. E difatti, come detto, vi erano molteplici rapporti fra il e la famiglia del CP_1 Pt_1
20. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal teste in risposta al cap. 14 (“Vero Tes_1
che, in diverse occasioni, nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, ha visto l'Ing. CP_1
, presso la sede della ES EM S.r.l., mentre conferiva con la sig.ra
[...] [...]
madre del sig. in merito alla richiesta di pagamento dei CP_2 Parte_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Zola Predosa (BO), Via Risorgimento n.
191?”), questa non può ritenersi probante.
21. Va premesso che le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate, esclusivamente e tassativamente, dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art 2944 c.c.
(ricognizione di debito), con esclusione di valenza di qualsiasi intimazione svolta in forma orale. Invero è assorbente la considerazione del carattere tassativo degli atti interruttivi e il pagina 7 di 9 fatto che alla prova orale è riconosciuto rilievo solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora (v. Cass. n. 18243/2003 e 10149/2016).
22. Non appare pertinente al caso di specie, il richiamo dell'appellato alla sentenza della
Cassazione n. 13897/2020, secondo la quale la prova del riconoscimento del debito da parte del debitore può essere raggiunta anche mediante prova testimoniale;
difatti, nella fattispecie il teste non ha riferito di aver sentito che la madre del aveva riconosciuto Pt_1 il debito, ma solo che questa “conferiva” con l'Ing. “in merito alla richiesta di CP_1 pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Zola Predosa”. Trattasi quindi di dichiarazione generica e non sufficiente ad integrare la prova del riconoscimento del debito.
23. Analogamente è del tutto irrilevante la circostanza riferita dal teste secondo la quale
“quando l'Ing. veniva in azienda e si incontrava con la sig.ra lei mi CP_1 CP_2
chiedeva di compilare un assegno tratto sul conto corrente della ES EM a firma
, dato che il teste ha poi precisato “non conosco l'utilizzo successivo di Persona_2 questo assegno”.
24. In conclusione, dal quadro istruttorio emerge che, prendendo come dies a quo la data di approvazione del consuntivo da parte della sig. (31.12.2007 – doc. 3 fasc. CP_2 [...]
, la prescrizione decennale è maturata il 31.12.2017 in difetto di prova di un idoneo CP_1
atto interruttivo. La prima efficace richiesta di pagamento è avvenuta solo il 23.11.2020
(doc. 5) nella quale, peraltro, lo stesso dà atto che i lavori erano “terminati circa CP_1 da 14 anni”.
25. L'appello va quindi accolto sotto il profilo della prescrizione del credito azionato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure e riforma della sentenza appellata.
26. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellato va condannato a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 8 di 9 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1
del Tribunale di Bologna n. 127/2023, rigetta la domanda avanzata da CP_1
;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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