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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1805/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
novembre 1974 e residente in [...]n. 118 rappresentata e difesa dall'Avv.
ERRICO CATERINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.12.1971, c.f. , cittadinanza: rumena, attualmente residente nel Comune CodiceFiscale_3
di Letea Veche, Bacau (Romania), in Strada Florilor n. 24,
- resistente – contumace
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - dichiarare, ai sensi
e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bacau (Romania) il 12.11.1994 tra la signora , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
residente in [...], Spalto Marengo n. 118,, ed il signor C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente nel Controparte_1 CodiceFiscale_3
Comune di Letea Veche, Bacau (Romania), in Strada Florilor n. 24, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
- in merito al cognome da sposata portato dalla ricorrente, disporre che ella,
a seguito e per effetto dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, perda il cognome del marito, “ ”, e riprenda quello da nubile, “ ”, con adeguamento dei Parte_1 Per_1 documenti. Col favore delle spese e degli onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.08.2024, nella causa iscritta al n. 1802/2024 R.G.,la sig.ra adiva il Tribunale di Alessandria per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio da lei contratto con il sig. in Bacau (Romania) il 12.11.1994. Controparte_1
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore, veniva ritualmente notificato al convenuto che, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, rimaneva contumace.
Alla prima udienza del 12.11.2024 nessuna delle parti compariva sicché il Giudice disponeva il rinvio della causa alla successiva udienza del 29.01.2025.
In tale udienza, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte in atti ed il
Giudice designato, ritenuta superflua l'assunzione di mezzi di prova stante la mancata proposizone di richieste economiche e la presenza di un solo figlio maggiorenne ed economicamente autorisufficiente, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1.04.2025 assegnando a parte ricorrente termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza del primo aprile 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Ricorrono i presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio per le ragioni di seguito indicate.
La separazione personale dei coniugi e è stata Parte_1 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 2777/2017 del 29.05.2017 (R.G.n.
21434/2015).
Già da alcuni anni prima essi avevano interrotto la loro convivenza e, con essa, anche ogni loro rapporto e frequentazione.
Emerge dagli atti del giudizio che la ricorrente per un certo periodo di tempo è rimasta ad abitare a
Torino. Successivamente - nel 2023 - ha raggiunto la figlia ad Alessandria, mentre il resistente ha fatto ritorno in Romania già nel 2017, disinteressandosi da allora delle sorti di moglie e figlia.
Pertanto sono trascorsi i termini di legge decorrenti dalla separazione e fra i due coniugi non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale propria del matrimonio
***
La ricorrente non avanza nei confronti del marito alcun istanza di contenuto economico.
L'unica figlia nata dal matrimonio è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
L'immobile che era stato casa coniugale e che le era stato assegnato in sede di separazione è stato pignorato dai creditori insoddisfatti e, nel 2022, venduto all'asta.
Non essendovi richieste economiche da parte della ricorrente non vi sono altri aspetti da verificare da parte del Tribunale, stante anche il fatto che l'unica figlia è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le spese del giudizio, stante la mancanza di opposizione del resistente devono essere dichiarate irripetibili
Dichiara
Lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 novembre 1994 a Bacau (Romania) fra i coniugi Sig. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Dispone
Che per effetto della presente sentenza di scioglimento del matrimonio, la ricorrnete sig.ra
[...]
perda il cognome del marito, ”, e riprenda quello da Parte_1 Parte_1 nubile, ”, Per_1
Dichiara
Irripetibili le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1805/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
novembre 1974 e residente in [...]n. 118 rappresentata e difesa dall'Avv.
ERRICO CATERINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.12.1971, c.f. , cittadinanza: rumena, attualmente residente nel Comune CodiceFiscale_3
di Letea Veche, Bacau (Romania), in Strada Florilor n. 24,
- resistente – contumace
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - dichiarare, ai sensi
e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bacau (Romania) il 12.11.1994 tra la signora , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
residente in [...], Spalto Marengo n. 118,, ed il signor C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente nel Controparte_1 CodiceFiscale_3
Comune di Letea Veche, Bacau (Romania), in Strada Florilor n. 24, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
- in merito al cognome da sposata portato dalla ricorrente, disporre che ella,
a seguito e per effetto dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, perda il cognome del marito, “ ”, e riprenda quello da nubile, “ ”, con adeguamento dei Parte_1 Per_1 documenti. Col favore delle spese e degli onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.08.2024, nella causa iscritta al n. 1802/2024 R.G.,la sig.ra adiva il Tribunale di Alessandria per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio da lei contratto con il sig. in Bacau (Romania) il 12.11.1994. Controparte_1
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore, veniva ritualmente notificato al convenuto che, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, rimaneva contumace.
Alla prima udienza del 12.11.2024 nessuna delle parti compariva sicché il Giudice disponeva il rinvio della causa alla successiva udienza del 29.01.2025.
In tale udienza, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande svolte in atti ed il
Giudice designato, ritenuta superflua l'assunzione di mezzi di prova stante la mancata proposizone di richieste economiche e la presenza di un solo figlio maggiorenne ed economicamente autorisufficiente, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1.04.2025 assegnando a parte ricorrente termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza del primo aprile 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Ricorrono i presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio per le ragioni di seguito indicate.
La separazione personale dei coniugi e è stata Parte_1 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 2777/2017 del 29.05.2017 (R.G.n.
21434/2015).
Già da alcuni anni prima essi avevano interrotto la loro convivenza e, con essa, anche ogni loro rapporto e frequentazione.
Emerge dagli atti del giudizio che la ricorrente per un certo periodo di tempo è rimasta ad abitare a
Torino. Successivamente - nel 2023 - ha raggiunto la figlia ad Alessandria, mentre il resistente ha fatto ritorno in Romania già nel 2017, disinteressandosi da allora delle sorti di moglie e figlia.
Pertanto sono trascorsi i termini di legge decorrenti dalla separazione e fra i due coniugi non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale propria del matrimonio
***
La ricorrente non avanza nei confronti del marito alcun istanza di contenuto economico.
L'unica figlia nata dal matrimonio è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
L'immobile che era stato casa coniugale e che le era stato assegnato in sede di separazione è stato pignorato dai creditori insoddisfatti e, nel 2022, venduto all'asta.
Non essendovi richieste economiche da parte della ricorrente non vi sono altri aspetti da verificare da parte del Tribunale, stante anche il fatto che l'unica figlia è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le spese del giudizio, stante la mancanza di opposizione del resistente devono essere dichiarate irripetibili
Dichiara
Lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 novembre 1994 a Bacau (Romania) fra i coniugi Sig. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Dispone
Che per effetto della presente sentenza di scioglimento del matrimonio, la ricorrnete sig.ra
[...]
perda il cognome del marito, ”, e riprenda quello da Parte_1 Parte_1 nubile, ”, Per_1
Dichiara
Irripetibili le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)