Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 5556/2024 R.G.
TRA
, C.F. , nq di genitore di C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Paladina, giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 ottobre 2024, la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva;
- di avere presentato, in data 15 aprile 2021, nell'interesse del minore domanda Persona_1 all' di Messina affinchè il minore potesse essere sottoposto ad accertamento sanitario per CP_1
l'accertamento dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili perché affetto da infermità che riducevano nella misura di legge la propria capacità;
- il minore era stato sottoposto a visita presso la Commissione Medica dell' in data 26 luglio CP_1
2021;
- in data 9 agosto 2021 le era stato recapitato il verbale in cui il minore era stato riconosciuto: “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.
289/90)- indennità di frequenza”;
- ella aveva chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso introduttivo all'Ente convenuto in quanto la stessa era tardiva;
- con provvedimento del 23 settembre 2022 il Giudice del Lavoro adito aveva rigettato l'istanza e dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo perentorio il termine per la notifica.
Contestava la dichiarazione di improcedibilità contenuta nel provvedimento del 23 settembre 2022 e rilevava che era stata costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto del figlio minore al conseguimento della indennità di accompagnamento con conseguente
CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei di detta prestazione assistenziale.
Rappresentava che il ricorso per atp costituiva comunque atto idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 42 D L. n. 269 del 2003.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, che il proprio figlio era invalido nella misura sufficiente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa e che, per l'effetto,
l' venisse condannato al pagamento in suo favore delle relative provvidenze economiche, con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la decadenza ex art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio risulta introdotto da parte ricorrente ex art. 414 c.p.c..
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza, formulata da parte resistente e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio.
Va, innanzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. 269/2003, conv, con l. 326/2003, sono state abrogate le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici assistenziali ed è stato fissato, per la proposizione della domanda giudiziale, a pena di decadenza, il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Nel caso in esame la domanda amministrativa è stata presentata da parte ricorrente in data 15 aprile
2021, il verbale di visita della Commissione medica è stato comunicato alla ricorrente il 9 agosto
2021 – come dichiarato da parte ricorrente in ricorso e non contestato da controparte - mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 23 ottobre 2024, decorso il termine semestrale previsto dalla legge.
Va evidenziato che il suddetto termine non è stato interrotto, a giudizio di questo decidente, dalla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. 5114/2021) che non è stato definito nel merito.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che nel procedimento iscritto al n. 5114/2021 R.G. è stata pronunciata ordinanza con cui è stata ritenuta l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso nel termine assegnato.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale
a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.); la Corte di Cassazione, ha, inoltre, ritenuto che “La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti..” (Cass. Civ. sez. lav.,
7 novembre 2017, n. 26309 ord.).
A giudizio di questo decidente, anche nel caso di specie l'azione giudiziaria non sottrae il diritto alla decadenza, considerato che nel procedimento per atp non può ritenersi instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in quanto il giudizio è stato definito con ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di notificazione fissato (v. ordinanza Trib. di
Messina P23 settembre 2022 R.G. 5114/2021).
5.- Il presente ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per intervenuta decadenza.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento.
Messina, 24 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga