Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/06/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05330/2025REG.PROV.COLL.
N. 08638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8638 del 2024, proposto da SA FO, LU De IA e GI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Marone e IU MA Perullo, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
PA GR, IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Prisco e NI Sasso, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
il Comune di Durazzano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, n. 5822 del 30 ottobre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di PA GR, IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Marone e NI Sasso;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del 10 giugno 2024 con cui l’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, in relazione alle elezioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno del 2024, ha proclamato sindaco del Comune di Durazzano (BN) la signora PA GR, collegata con la lista n. 2 “Sì Amo Durazzano” e conseguentemente ha attribuito a detta lista 7 consiglieri comunali (signori IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT) su 10 seggi disponibili.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) nei giorni 8 e 9 giugno del 2024 si è svolta una consultazione elettorale nel Comune di Durazzano, con popolazione di poco superiore 2.000 abitanti, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale;
b) si sono presentate due liste: la lista n. 1 (“Nuovi Orizzonti”), collegata al candidato alla carica di sindaco signor SA FO e la lista n. 2 (“Sì Amo Durazzano”), collegata alla candidata alla carica di sindaco signora PA GR;
c) all’esito degli scrutini, su 1.534 voti validi la lista n. 2 ha conseguito 768 preferenze e la lista n. 1 ne ha riportati 766;
d) di conseguenza, in data 10 giugno 2024, la signora PA GR è stata proclamata sindaco del Comune di Durazzano e alla lista a lei collegata sono stati assegnati due terzi dei seggi consiliari (7 su 10), mentre alla lista n. 1 sono stati assegnati i residui 3 seggi;
e) in particolare, sono proclamati consiglieri comunali i signori IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT (candidati della lista n. 2), nonché i signori SA FO, LU De IA e GI LI (candidati della lista n. 1).
3. Il provvedimento indicato al paragrafo 1 è impugnato dai signori SA FO, LU De IA e GI LI, nella qualità di cittadini elettori nonché di consiglieri comunali del Comune di Durazzano, con ricorso n. 3271 del 2024 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e affidato a quattro motivi compendiati, i primi due, in « VIOLAZIONE ART. 71 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. VIOLAZIONE ART. 64 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE » e gli altri due, rispettivamente in « ULTERIORE VIOLAZIONE DELL’ART. 71, COMMA 5 DEL TUEL » e in « ULTERIORE VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE NONCHÉ DEL D.P.R. N. 570/1960 ».
In particolare, ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di alcune schede siccome recanti evidenti segni distintivi e hanno contestato l’assegnazione di 2 voti espressi in favore della lista n. 2 (“Sì Amo Durazzano”) e la mancata assegnazione di 1 voto in favore della propria lista n. 1 (“Nuovi Orizzonti”), espresso da un elettore ammesso al voto domiciliare.
4. I controinteressati, signora PA GR, quale cittadina elettrice e candidata eletta alla carica di sindaco del Comune di Durazzano, nonché i signori IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT, tutti nella qualità di cittadini elettori e candidati eletti alla carica di consigliere comunale della lista n. 2 (“Sì Amo Durazzano”), si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso e hanno proposto inoltre ricorso incidentale, diretto all’annullamento di svariate schede assegnate alla lista n. 1, in quanto recanti elementi di distinzione.
5. Con l’impugnata sentenza n. 5822 del 30 ottobre 2024, il T.a.r. per la Campania, sezione settima, ha respinto il ricorso introduttivo, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato tra le parti le spese di lite.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 novembre 2024 e in data 18 novembre 2024 – i signori SA FO, LU De IA e GI LI hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi, estesi rispettivamente da pagina 6 a pagina 14 e da pagina 14 a pagina 15 del gravame e compendiati rispettivamente in « ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL’ART. 71 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. VIOLAZIONE ART. 64 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE » e in « Error in procedendo » per omessa istruttoria.
Gli appellanti hanno formulato altresì istanza istruttoria per la riapertura dei plichi delle due sezioni elettorali del Comune di Durazzano, al fine di verificare l’esistenza delle dedotte schede nulle.
7. I signori PA GR, IG AT, AN IL, MA AI, NI IL, NI FO, IU CI e TO AT si sono costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e hanno proposto altresì appello incidentale condizionato, ritualmente notificato in data 5 dicembre 2024 e depositato in data 9 dicembre 2024, con cui hanno riproposto le censure formulate in primo grado, estese da pagina 16 a pagina di 18 del gravame incidentale e compendiate in « VIOLAZIONE DELL’ART. 64 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 71 D. L.VO 18 AGOSTO 2000, N. 267 ».
Anche gli appellanti incidentali hanno formulato un’istanza istruttoria analoga a quella degli appellanti principali.
8. Il Comune di Durazzano, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione gli appellanti incidentali hanno depositato memoria in data 9 maggio 2025.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
11. In via pregiudiziale, si precisa che non si terrà conto della memoria depositata il 9 maggio 2025, siccome tardiva, non essendo rispettosa del termine finale – derivante dal combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 130, comma 8, c.p.a. – di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza di discussione.
12. L’appello principale è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Tramite il primo motivo d’impugnazione, già richiamato al paragrafo 6, gli appellanti principali hanno dedotto, in sintesi, che alcuni voti (inerenti a preferenze per alcuni candidati consiglieri della lista n. 2, collegata alla candidata alla carica di sindaco signora PA GR), sarebbero nulli ai sensi dell’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, siccome espressi con modalità tali da rendere potenzialmente riconoscibili l’elettore e che, in relazione al loro numero e al contesto complessivo della vicenda, denoterebbero la presenza di un disegno preordinato per controllare il voto.
In particolare, in relazione al candidato signor IG AT, gli appellanti principali hanno lamentato che nella prima delle due sezioni elettorali gli sono stati attribuiti voti contenuti in 3 schede riportanti la sottolineatura del suo nome e del suo cognome del candidato, in 2 schede riportanti nome, cognome, titolo professionale (geometra) e data di nascita (in un caso separata dagli altri dati da un trattino e nell’altro da una barra obliqua), in 4 schede recanti il titolo di studio di geometra, anteposto al nome e cognome, interposto tra nome e cognome o posto dopo il nome e cognome, in alcune schede dove il nome del candidato viene indicato con due “i” finali ovvero con tre “i” finali, in 6 schede dove il candidato viene indicato con nome per esteso e cognome con sola iniziale o comunque in forma abbreviata, sempre seguita da un punto, e in 4 schede in cui il nome del candidato viene scritto con due “g” anziché una.
Con riferimento al candidato signor IU CI, gli appellanti principali hanno dedotto che nella prima delle due sezioni elettorali gli sono stati attribuiti voti contenuti in una scheda dove la preferenza è stata espressa mediante il cognome del candidato per esteso e il nome con la sola lettera iniziale puntata, in una scheda dove la preferenza è stata con il nome per esteso e il cognome con la sola lettera iniziale puntata, in una scheda dove la preferenza è stata indicata con il nome, il cognome e la data di nascita, in una scheda dove la preferenza è stata espressa con la dicitura “IU PA e 3 schede dove il nome e cognome del candidato sono stati sottolineati.
Con riguardo al candidato signor IG AT, gli appellanti principali hanno lamentato che nella seconda sezione gli sono stati attribuiti voti contenuti in 3 schede riportanti il nome del candidato con due “i” finali, in ulteriori schede recanti il nome con tre “i” finali e in numerose schede riportanti il cognome del candidato con una sola “b” anziché due.
In relazione al candidato signor TO AT, gli appellanti principali hanno dedotto che nella seconda sezione gli sono stati attribuiti voti contenuti in una scheda in cui la preferenza è stata indicata con cognome, nome e un’altra parola (“intaramocchio”).
Con riferimento al candidato signor NI IL, gli appellanti principali hanno lamentato che nella seconda sezione gli sono stati attribuiti voti contenuti in una scheda dove la preferenza è stata indicata con cognome e nome e un’altra parola (“molinaro”), in 2 schede recanti il titolo di “prof.” o di “professore” prima del nome e del cognome.
Riguardo al candidato signor IU CI, gli appellanti principali hanno dedotto che nella seconda sezione gli sono stati attribuiti voti contenuti in una scheda dove la preferenza è stata espressa mediante il cognome del candidato per esteso e il nome con la sola lettera iniziale puntata e in una scheda dove la preferenza è stata con il nome per esteso e il cognome con la sola lettera iniziale puntata.
In relazione al candidato signor NI FO, gli appellanti principali hanno lamentato che nella seconda sezione gli sono stati attribuiti voti contenuti in una scheda in cui la preferenza è stata espressa con cognome recante una “f” anziché due nonché il nome e in una scheda dove la preferenza è stata indicata con le prima quattro lettere del cognome congiunte tramite un punto con il nome per esteso.
13.1. Gli appellanti principali hanno altresì dedotto la violazione dell’art. 71, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sul punto essi hanno sostenuto che nella prima sezione vi è una scheda attribuita alla lista n. 2, che tuttavia non riporterebbe un chiaro segno di preferenza in favore della lista n. 2, non riscontrandosi la “X” sul simbolo della predetta lista, bensì un piccolo trattino quasi puntiforme, che non risulterebbe idoneo ad esprimere il voto, e hanno soltanto adombrato quanto già lamentato in primo grado circa il fatto che nella medesima sezione, vi è un’ulteriore scheda recante due preferenze per candidati consiglieri, anziché una sola (come consentito per i comuni con popolazione inferiore a 5.000, tra cui rientra Durazzano), con conseguente nullità della seconda preferenza, senza peraltro indicare uno specifico voto preferenza per la lista n. 2 (a cui appartengono i candidati votati), con consequenziale asserita nullità anche della prima preferenza e impossibilità di attribuire il voto alla lista n. 2.
14. Siffatto composito motivo è infondato.
14.1. In relazione alla lamentata violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 – ove, al comma 1, è previsto, per le elezioni comunali nei comuni sino a 10.000 abitanti, che « La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore » e, al comma 2, è stabilito che « Sono nulli i voti contenuti in schede: (…) n. 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto » – va evidenziato che la medesima censura è stata proposta dagli appellanti incidentali in relazione a 42 schede contestate attribuite a candidati della lista n. 1 e va premesso che la disciplina recata dal citato art. 64 « è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. L’intenzione del legislatore è pertanto quella di salvaguardare la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto. Pertanto, le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono considerarsi come tassativamente previste (…) Occorre quindi limitare le ipotesi di nullità ai casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio » (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; in senso conforme cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2012, n. 3992, 7 gennaio 2013, n. 12, 29 novembre 2013, n. 5720 e 7 luglio 2015, n. 3368; sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327; sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419 e 10 agosto 2021, n. 5841). Alla luce del principio del favor voti (di cui la nullità del voto costituisce un limite legale estremamente circoscritto) « eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto » (Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; sez. V, n. 3368/2015 cit.), cosicché « le ipotesi di nullità del voto (...) devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione » (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).
14.2. Ciò posto, si osserva che nessuna delle scelte grafiche censurate dagli appellanti principali può essere considerata inequivocabilmente segno di riconoscimento.
In particolare:
a) l’indicazione del titolo di studio del candidato non costituisce segno univoco di riconoscimento, poiché detto titolo, soprattutto nei comuni di ridotte dimensioni, è socialmente abbinato al nominativo di un soggetto in modo abituale;
b) l’indicazione della data di nascita del candidato è meramente una modalità con cui l’elettore ha espresso il proprio voto, essendo un dato intimamente connesso al soggetto votato e non costituendo, dunque, un segno o una dicitura « oggettivamente ed ontologicamente estranei al contenuto della scheda ed alla manifestazione di volontà dell'elettore oggettivamente ed ontologicamente estranei alla manifestazione di volontà dell’elettore » così come richiesto da costante giurisprudenza per inficiare il voto (Cons. Stato, sez. III, 29 agosto 2018, n. 5083);
c) « L’apposizione della sottolineatura, da parte dell’elettore, non rappresenta (…) un segno dal quale possa desumersi in modo inoppugnabile ed univoco la sua volontà di farsi riconoscere. Né, comunque, costituisce un segno obiettivo e specifico di riconoscimento, posto che l’idea di utilizzare la sottolineatura in funzione enfatica costituisce un vero e proprio luogo comune (un uso non riconducibile in via esclusiva ad un soggetto anziché ad un altro); e comunque inidoneo ad identificare l’autore dell’azione grafica, tendenzialmente irriconoscibile » (C.g.a. per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, 12 gennaio 2018, n. 9), considerato peraltro che la sottolineatura costituisce un segno « manifestamente superfluo ai fini dell’espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all’annullamento della scheda » (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2015, n. 5379);
d) « il trattino tra il nome e il cognome è vicenda che non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l’attenzione e non certo in un segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso » (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2011, n. 4856);
e) imprecisioni grafiche e deformazione del cognome o del nome di un candidato (quali puntini, trattini e barre, abbreviazioni di nome o cognome, mancanza di una lettera nel cognome, aggiunta di vocali al nome) sono accadimenti non inusuali, che « si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con una inesatta memoria del nome del candidato » (Cons. St., sez. V, n. 7241/2009 cit.; conforme Cons. di Stato, sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278) e non costituiscono comunque univoci segni di riconoscimento, pena la lesione del diritto al voto anche per chi non sia in grado di apprendere totalmente e di osservare compiutamente tutte le istruzioni per l’espressione della propria preferenza (cfr. in proposito i precedenti giurisprudenziali richiamati al paragrafo 14.1), non rivenendosi, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, alcuna « storpiatura molto elaborata », né schede « così strane », né « errori (…) insoliti e non coerenti con le modalità di espressione del voto » e non riscontrandosi comunque alcuna abnormità in siffatte espressioni, da cui, pertanto, non si può minimamente ricavare un’inequivoca volontà di riconoscimento da parte dell’elettore.
14.3. In relazione all’indicazione di nome e cognome seguiti da un soprannome non indicato nella lista elettorale (ovverosia i casi del candidato TO AT “intaramocchio” e di NI IL “molinaro”), si osserva che si tratta soltanto di aggiunte che non rendono in alcun modo dubbie le attribuzioni delle preferenze ai rispettivi candidati, perfettamente identificati, infatti, tramite nome e cognome, né l’apposizione successiva viola la segretezza del voto (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 278/2013 cit.).
14.4. Per l’unico caso di scheda riportante il nome e il soprannome non indicato nella lista elettorale (ovverosia la preferenza espressa in favore di IU CI mediante la dicitura “IU RO), dove la questione non è soltanto inerente alla riconoscibilità del voto, ma ancor prima alla sua attribuzione, va evidenziato, in via pregiudizialmente assorbente (anche la questione della valenza degli atti di notorietà depositati in primo grado), che trattandosi di un unico voto, esso, anche laddove fosse annullato (e non essendo da attribuire all’altro candidato), il suo mancato conteggio non sarebbe idoneo a sovvertire l’esito del voto, essendovi uno scarto di due voti tra i due candidati alla carica di sindaco., non sarebbe idoneo a sovvertire l’esito del voto, avendo la lista n. 2 conseguito due voti in più della lista n. 1 ed evidenziando per completezza (in assenza di qualsivoglia ricorso o motivo diretto ad alterare gli ordini interni alle liste) che il candidato signor IU CI (sesto classificato nella lista n. 2) è avanti di 2 preferenze rispetto al settimo candidato, peraltro anch’egli eletto. Per completezza si evidenzia altresì che un’analoga censura è recata dall’appello incidentale in relazione a quattro casi di sostituzione del cognome con un soprannome, cosicché l’ipotetico accoglimento della doglianza relativa al signor IU CI, comporterebbe – ove di per sé decisiva, il che tuttavia in concreto non è, per quanto osservato al punto a) – anche l’accoglimento della sovrapponibile doglianza degli appellanti incidentali, cosicché alla lista n. 2 verrebbe tolto un voto, mentre alla lista n. 1 ne verrebbero sottratti 4, con la conseguenza che la lista n. 2 (già vittoriosa) vedrebbe incrementato il suo vantaggio. Sempre per completezza e ad UN , ferme restando se suesposte assorbenti considerazioni, va precisato che l’indicazione del nome insieme ad un soprannome non indicato nelle liste non esclude di per sé la validità della preferenza espressa, laddove ne sia univoca l’attribuzione, non potendo essere interpretata come volontà dell’elettore di farsi identificare (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 278/2013 cit.).
14.5. Non condivisibili la tesi degli appellanti principali secondo cui, le anomalie nelle schede non rappresentano casi isolati, ma plurimi episodi di « voti chiaramente riconoscibili, in quanto tutti riconducibili a uno schema ripetuto di errori, del tutto inusuali », asseritamente frutto di una sistematica e preordinata operazione, giacché, in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, non si tratta, come sopra illustrato, di effettive e manifeste anomalie nell’espressione del voto, sicché la reiterazione di alcune difformità grafiche, di per sé non determinanti nullità del voto, non prova in alcun modo la sussistenza di un diffuso pactum sceleris diretto al riconoscimento degli elettori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).
14.6. Tanto premesso, va esclusa qualsivoglia violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 in assenza di manifesti e inequivoci segni di riconoscimento nelle schede contestate, nonché in mancanza di elementi da cui inferire la sussistenza di un piano organizzato per il controllo del voto.
14.7. In relazione alla lamentata violazione dell’art. art. 71, comma 5, del d.P.R. n. 367/2000 (secondo cui “ Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno ”), si evidenzia che detta disposizione, né altre disposizioni, impongono di esprimere il voto a una lista con un crocesegno, bensì il citato comma 5 fa riferimento a un “contrassegno”, sicché è del tutto legittimo qualsiasi segno grafico, purché non sia anomalo e, quindi, potenzialmente idoneo al riconoscimento, cosicché è valido il voto espresso con un piccolo trattino.
Sul punto gli appellanti principali hanno dedotto che il segno avrebbe potuto interpretarsi come abrasione del foglio o apposto accidentalmente in sede di scrutinio, ma non ne hanno smentito la presenza (che dinanzi al T.a.r. avevano esposto), il che è sufficiente a reputare valido il voto espresso, essendo le tesi alternative indimostrate.
Ad ogni modo, va considerato che trattandosi, in via di mera ipotesi, di un solo voto da sottrarre al sindaco eletto (e da non aggiungere ai voti dell’altro candidato) il suo mancato conteggio non sarebbe idoneo a sovvertire l’esito del voto, essendovi uno scarto di due voti tra i due candidati alla carica di sindaco.
Con riguardo alla scheda con doppia preferenza (questione dedotta in primo grado, accennata in appello, ma non espressamente riproposta) si osserva che la lista n. 2 era l’unica collegata alla candidata sindaco signora PA GR, con la conseguenza che la preferenza espressa a un consigliere della predetta lista si estende anche alla lista e alla relativa candidata, non essendo in astratto possibile prospettare incertezze di attribuzione.
14.8. Si rileva infine che la contestazione su un voto domiciliare, respinta dal T.a.r., non è stata riproposta in appello e su cui dunque si è formato giudicato interno e che comunque, di per sé, non sarebbe idonea a sovvertire l’esito del voto per quanto specificato al precedente paragrafo 14.7.
15. Il secondo motivo, strettamente consequenziale al primo, è anch’esso infondato, in quanto correttamente il T.a.r. non ha disposto una verificazione sulle schede, stante l’infondatezza, anche in astratto, delle relative contestazioni.
15.1. Per la medesima ragione va respinta anche l’istanza istruttoria formulata nel presente grado.
16. Al rigetto dell’appello principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale, essendo logicamente – e anche espressamente – condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.
17. In conclusione l’appello principale deve essere respinto e quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
18. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8638 del 2024, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 131, comma 4, e 130, comma 8, del codice del processo amministrativo, manda alla segreteria di comunicare la presente sentenza al sindaco del Comune di Durazzano e al prefetto di Benevento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO