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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 28/05/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30631 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. VALENTINA ALDISIO (c.f. – pec C.F._1
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Via A. Lamarmora n. 33, presso lo studio dell'avv. ROSSELLA PRIVILEGGIO (c.f. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha agito in via monitoria nei confronti di Parte_2 Parte_1
chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di 9.760,00, oltre interessi e spese di pagina 1 di 6 procedura, a saldo della fattura n. 8923 emessa il 28/11/2023 a titolo di saldo della quota di iscrizione al programma “Project Management. Edizione Autunnale (Sede Roma). Pensare per Progetti e
Gestirli con successo. 28 novembre 2023 – 18 gennaio 2024”.
ha tempestivamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo: Parte_1
a) la nullità del contratto, in ragione della presenza di clausole vessatorie ai punti 7.2 e 7.5, da ritenersi prive della specifica approvazione per iscritto;
b) la nullità della previsione della clausola di cui all'art. 7, in quanto determinante un significativo squilibrio a carico dell'utente, laddove impone a quest'ultimo un termine essenziale per la comunicazione del recesso (almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso) e prevede, in mancanza, una penale corrispondente al costo dell'intero corso, a fronte, invece, della facoltà di recesso riconosciuta all' , senza termini né penale, dall'art. Parte_2
8; c) la validità ed efficacia del recesso esercitato in data 27/11/2023.
Su tali basi, l'opponente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la vessatorietà delle previsioni contrattuali di cui ai punti 7.2 e 7.5 delle Condizioni Generali, ovvero che si tratta di abuso contrattuale in danno di un contraente per evidente squilibrio delle posizioni contrattuali, e per l'effetto dichiarare la nullità ex tunc del contratto ovvero delle suddette clausole;
di ordinare alla società opposta di emettere nota di credito a storno della fattura n. 8923 del 28.11.2023 dell'importo di € 9.760,00 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ha chiesto di ridurre l'importo eventualmente di cui la venisse riconosciuta debitrice a quella CP_2 somma ritenuta adeguata a risarcire l' dell'eventuale (e provato) danno subito;
ovvero Parte_2 ridurre la penale a quell'importo ritenuto equo.
Parte opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha esposto che: a) il 26.09.2023, l'Ing. CP_3
in qualità di “amministratore unico” di ha inviato online la domanda di propria
[...] Parte_1
iscrizione al Corso SDA Bocconi, sottoscrivendola con firma elettronica attraverso sistema OTP, e apponendovi due firme, la seconda per approvazione delle cd. clausole onerose;
b) con email del
27.09.2023 sono state comunicate a controparte la conferma del ricevimento della domanda e l'iscrizione al corso, mentre il 21.11.2023 sono state inoltrate le cd. credenziali per l'accesso alla piattaforma di e-learning; c) l'iscritto, ai sensi di contratto (art. 7.2) aveva diritto di recesso fino al
15° giorno solare precedente la data di inizio del Corso, quindi fino al 13.11.2023, mentre invece, ha inoltrato disdetta/rinuncia con email del 27.11.2023, giorno antecedente l'inizio del
Corso, pertanto ai sensi dell'art.
7.5 delle Condizioni Generali, deve pagare l'intera quota prevista, salva la possibilità - in esito al pagamento - di recupero del Corso non frequentato, offerta che ha formulato anche banco iudicis.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in pagina 2 di 6 subordine, la condanna della controparte al pagamento della somma pari a quella ingiunta, oltre interessi moratori e spese del monitorio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
È incontestato, e deve conseguentemente ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., che la scheda di iscrizione al corso di formazione manageriale “Project Management. Edizione Autunnale (Sede
Roma). Pensare per Progetti e Gestirli con successo. 28 novembre 2023 – 18 gennaio 2024”, è stata compilata online e sottoscritta dall'Ing. con firma elettronica eseguita mediante il CP_3
sistema OTP per due volte posto che, in difetto di tale doppia firma, la procedura non si sarebbe completata e la domanda non sarebbe stata processata.
Invero, dall'esame della scheda, risultano presenti due firme elettroniche con marca temporale, entrambe apposte in data 26/09/2023 alle ore 20:45:30, la prima è posta graficamente nell'apposito spazio indicato per la “firma obbligatoria per adesione e/o sottoscrizione” e la seconda è posta graficamente nell'apposito spazio che, pur essendo al di sopra delle “clausole soggette a firma obbligatoria per espressa approvazione specifica, a norma degli artt. 1341-1342 c.c.”, non può che riferirsi inequivocabilmente all'approvazione delle stesse, non essendovi del documento informatico altri spazi per la firma, né al di sotto delle clausole, né a margine delle stesse (vd. doc. 3 fasc. mon.).
Il rapporto contrattuale, perfezionatosi a seguito della comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione (vd. docc. 4 e 5 fasc. mon.), è stato pacificamente concluso con la società opponente, che infatti non ha sollevato contestazioni in punto alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Risulta del resto per tabulas che l'ing. aspirante partecipante, si è qualificato amministratore CP_3
unico della società opponente ed ha richiesto la prestazione in tale sua qualità, indicando i dati societari, e non già i propri personali, ai fini della fatturazione della quota di partecipazione (euro
8.000,00 più Iva) .
Il negozio risulta perciò concluso tra professionisti, con la conseguenza che le argomentazioni dell'opponente in tema di significativo squilibrio a carico di un contraente, ovvero di abuso nei confronti del contraente debole, nonché i relativi richiami alle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione, laddove si riferiscono, invece, ai contratti consumeristici, sono privi di pregio, non potendosi applicare alla fattispecie.
pagina 3 di 6 Accertata la valida ed efficace sottoscrizione delle clausole contrattuali - ivi comprese quelle definite onerose, correttamente richiamate con l'indicazione del numero e del titolo riassumente in sintesi il loro contenuto, approvate specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di contratto concluso “per adesione” al modulo contrattuale predisposto unilateralmente dalla società opposta e destinato a regolare una serie indefinita di rapporti - si osserva che la clausola n. 7 delle condizioni generali, impugnata di nullità dall'opponente, ha ad oggetto la regolamentazione della facoltà di recesso unilaterale del partecipante (contraente aderente) e le relative conseguenze.
L'opponente ne deduce la vessatorietà, e comunque la nullità, sul presupposto che tale clausola impone una limitazione alla facoltà di recesso unilaterale del partecipante e configura una penale, in tesi eccessiva, pari all'intera quota di partecipazione al corso di formazione, per il caso di recesso o disdetta comunicati a far data dal giorno antecedente l'inizio del corso, come è accaduto nel caso di specie, posto che l'inizio del corso era programmato per il 28/11/2023 e che in data 27/11/2023
l'opponente ha comunicato la rinuncia a parteciparvi “a causa di sopraggiunti impegni di fine esercizio” (vd. doc. 10 fasc. mon. e docc. 1 e 2 opposta).
Orbene, applicandosi la disciplina generale dei contratti, il contratto di regola non può essere sciolto unilateralmente, mentre la previsione della facoltà di recesso ha natura di eccezione al principio generale della irrevocabilità degli impegni negoziali (art. 1372 c.c.).
Ne consegue che l'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non essendo quindi necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto (cfr. Cass. Civ. n. 14038 del 4/06/2013).
Tanto meno può ritenersi vessatoria, o affetta da nullità, la clausola, come quella in esame, che, prevedendo la facoltà di recesso unilaterale di un contraente, ne regolamenta e limita l'esercizio.
Le conclusioni non mutano anche laddove si qualificasse il contratto intercorso come un appalto di servizi, anziché un contratto atipico meritevole di tutela giuridica ex art. 1322 c.c.
Come è noto, infatti, “In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall'art. 1671 cod. civ. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta,
i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa” (Cass. civ. n. 12368 del 22/08/2002 ).
Ne discende che le limitazioni alla facoltà di recesso unilaterale del partecipante stabilite alla clausola n. 7 delle condizioni generali sono pienamente valide ed efficaci.
pagina 4 di 6 Conseguentemente, deve ritenersi tardiva la comunicazione di disdetta trasmessa dall'opponente in data 27/11/2023, a nulla rilevando i “sopraggiunti impegni di fine esercizio” indicati a giustificazione della rinuncia, trattandosi di evento sopravvenuto, peraltro meramente allegato e indimostrato, del tutto prevedibile al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 12235 del 25/05/2007).
Dunque, verificandosi un'ipotesi di recesso colpevole, la società opponente deve rispondere del suo inadempimento.
Premesso che anche le clausole penali non hanno natura vessatoria e non necessitano di specifica approvazione (Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021), la questione giuridica posta dall'opponente, secondo cui la clausola n. 7.5, ove prevede l'obbligo di pagare l'intera quota di partecipazione al corso in caso di recesso tardivo, integrerebbe una clausola penale, di valore eccessivo e sproporzionato, non va neppure esaminata, al pari della domanda di riduzione ad equità avanzata dalla opponente ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Infatti, l'opposta, sia in data antecedente all'introduzione del monitorio (vd. doc. 11 fasc. mon), sia banco iudicis nel presente giudizio, si è dichiarata disponibile, a pagamento intervenuto, ad ammettere l'opponente alla partecipazione, a titolo di recupero (e salvo conguaglio), alla edizione successiva del corso di formazione, così offrendosi di adempiere la propria prestazione.
Non si verte, perciò, in tema di penale, ma di pagamento della controprestazione.
Posto che le parti hanno concordato termini diversi per i rispettivi adempimenti delle obbligazioni assunte con il contratto, stabilendo che il pagamento della quota di partecipazione dovesse effettuarsi prima dell'inizio del corso (art. 4.3), e dunque prima del 28/11/2023, la prestazione di pagamento per la quale l'opposta ha agito è certamente esigibile sin da tale data.
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 9.760,00
a titolo di saldo della quota di iscrizione al corso di formazione manageriale, come portato dalla fattura azionata (doc. 3 fasc. mon.).
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 03/09/2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8664/2024, RG n.
13080/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 13/06/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
pagina 6 di 6