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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5316 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Conigliaro Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Cesare Giovanni Grassini e Alessandro Aloia
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
1 Nella specie, ( d'ora in poi ) ha Controparte_1 CP_2
agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 7.536,40 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ), dovuto da per la somministrazione di energia elettrica effettuata Parte_1
in suo favore, così come risultante dall'estratto autenticato del libro giornale dei crediti in contenzioso ( ove vi è analitica indicazione delle fattura insolute poi prodotta nella presente fase di cognizione ) e costituente prova idonea ex art. 634
c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione.
Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società opposta con riguardo alla sussistenza di detta pretesa, nonché
l'esosità dei costi di fornitura dell'energia elettrica risultanti dagli addebiti mossi nei confronti di . Parte_1
Ora, rilevato preliminarmente come che assume la veste di CP_2
fornitore/rivenditore di energia elettrica, vada distinta da E-Distribuzione S.p.a., cui compete l'attività di acquisizione e validazione dei dati di consumo e tenuto conto che alcuna contestazione vi è in ordine alla sussistenza di una fonte negoziale della pretesa creditoria vantata da e ciò in termini di CP_2
sussistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa e conseguente titolarità in capo alla di utenza di energia elettrica, per quanto attiene ai Pt_1
criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e dunque al quantum della pretesa, va osservato come qualsivoglia generico rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente ( v. tabella di ricostruzione dei consumi esibita ex art. 210 c.p.c. dal distributore e prospetto dettagliato degli importi allegato alle fatture emesse ) in applicazione delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica
2 e il Gas ( AEEG ), non lasciando, pertanto, spazio il meccanismo di rilevazione e di fatturazione a margini di discrezionalità o arbitrio da parte del rivenditore;
né,
d'altro canto, sussistono elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.
Inoltre, in assenza di specifica e congrua contestazione del funzionamento del misuratore negli anni di utilizzo da parte dell'opponente, deve presumersi che detto strumento fosse funzionante e i dati rilevati vanno considerati come assistiti da una presunzione di veridicità, gravando, pertanto, sull'opponente medesimo l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni, prova nella specie non fornita.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con domanda d'ingiunzione nei confronti di Parte_1
e respinte le censure poste da questi a sostegno dell'opposizione, andrà
[...]
confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 156/23 emesso, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data 4.01.23;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle
3 spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 15.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5316 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Conigliaro Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Cesare Giovanni Grassini e Alessandro Aloia
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
1 Nella specie, ( d'ora in poi ) ha Controparte_1 CP_2
agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 7.536,40 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ), dovuto da per la somministrazione di energia elettrica effettuata Parte_1
in suo favore, così come risultante dall'estratto autenticato del libro giornale dei crediti in contenzioso ( ove vi è analitica indicazione delle fattura insolute poi prodotta nella presente fase di cognizione ) e costituente prova idonea ex art. 634
c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione.
Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società opposta con riguardo alla sussistenza di detta pretesa, nonché
l'esosità dei costi di fornitura dell'energia elettrica risultanti dagli addebiti mossi nei confronti di . Parte_1
Ora, rilevato preliminarmente come che assume la veste di CP_2
fornitore/rivenditore di energia elettrica, vada distinta da E-Distribuzione S.p.a., cui compete l'attività di acquisizione e validazione dei dati di consumo e tenuto conto che alcuna contestazione vi è in ordine alla sussistenza di una fonte negoziale della pretesa creditoria vantata da e ciò in termini di CP_2
sussistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa e conseguente titolarità in capo alla di utenza di energia elettrica, per quanto attiene ai Pt_1
criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e dunque al quantum della pretesa, va osservato come qualsivoglia generico rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente ( v. tabella di ricostruzione dei consumi esibita ex art. 210 c.p.c. dal distributore e prospetto dettagliato degli importi allegato alle fatture emesse ) in applicazione delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica
2 e il Gas ( AEEG ), non lasciando, pertanto, spazio il meccanismo di rilevazione e di fatturazione a margini di discrezionalità o arbitrio da parte del rivenditore;
né,
d'altro canto, sussistono elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.
Inoltre, in assenza di specifica e congrua contestazione del funzionamento del misuratore negli anni di utilizzo da parte dell'opponente, deve presumersi che detto strumento fosse funzionante e i dati rilevati vanno considerati come assistiti da una presunzione di veridicità, gravando, pertanto, sull'opponente medesimo l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni, prova nella specie non fornita.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con domanda d'ingiunzione nei confronti di Parte_1
e respinte le censure poste da questi a sostegno dell'opposizione, andrà
[...]
confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 156/23 emesso, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data 4.01.23;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle
3 spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 15.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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