Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000584/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000584/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUOCCO ROBERTO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4, CERIGNOLA, presso il difensore Avv. RUOCCO ROBERTO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASO PAOLA CONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI ZUPPETTA N. 46, LUCERA , in presso il difensore Avv. CASO PAOLA CONCETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2023 , hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
Con ordinanza del 5.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 1 di 5
L'attore, ha esposto di essere titolare della fornitura di energia elettrica di piazza della Libertà n. 6 in Cerignola contraddistinta dal numero cliente per la quale è accertato che lo stesso ha versato la somma di E. 9.351,70 non P.IVA_2 dovuta e per l'utenza di via Bologna n. 8 in Cerignola, numero codice cliente la somma di E. 425,08 non dovuta, P.IVA_3
e ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare che lo stesso ha versato per l'utenza di piazza della Libertà n.6 in Cerignola, numero codice cliente , la somma di E. 9.351,70 non dovuta e per l'utenza di via Bologna n.8 in Cerignola, P.IVA_2 numero codice cliente , la somma di E. 425,08 non dovuta, e condannare la , P.IVA_3 Controparte_2 società con unico socio, con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in quanto obbligata direttamente ed anche quale cessionaria dell' del ramo d'azienda “costituito dalle attività di vendita Controparte_3 di energia elettrica ai clienti finali” e, quindi, dei contratti di utenza in questione, alla restituzione della complessiva somma di E. 9.776,78, ovvero alla diversa minor somma di giustizia, oltre interessi legali dal 4 agosto 2012 e fino al soddisfo.
La società , in persona del legale rappresentante p.t. , si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 23.09.2023, contestando integralmente la domanda attorea, e chiesto il rigetto della domanda
“perché improponibile e/o inammissibile in rito, oltre che infondata e non provata nel merito”.
Ha dedotto l'attore di essere stato già titolare della fornitura di energia elettrica di Piazza della Libertà n.6 in Cerignola, contraddistinta dal numero cliente , intrattenuta con la Società e che, in data P.IVA_2 Controparte_1
29.12.2000, veniva effettuata dalla Società somministrante la lettura dei consumi, risultata pari a kWh 30.899 e che, successivamente, per una controversia giudiziaria insorta con il detentore dell'immobile che non permetteva il libero CP_ accesso all'immobile, non era stato più possibile effettuare la verifica dei consumi, per cui l' procedeva a calcolarli in via presuntiva e ad emettere le relative bollette/fatture, tutte pagate dal se pur non dovute, per evitare il distacco Pt_1 di altre sue utenze;
Ha esposto altresì l'attore che in data 15.2.2012,si riusciva ad effettuare la lettura di cessazione, accertandosi un consumo finale di kWh pari a kWh 45541 e che, di conseguenza, per detta utenza risultava esservi stato un consumo di soli kWh
CP_ 14.642 nel periodo 29.12.2000/15.2.2012, mentre l' aveva calcolato un consumo presunto di kWh di 83.262 solo per il periodo 1.1.2001/20.9.2011.
L'attore, pertanto, chiedeva il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto e la restituzione di quanto pagato in più e, con nota del 2.5.2012 n.doc.US1254395669, l' , nel prendere atto delle precedenti errate fatturazioni, Controparte_1 comunicava al che in data 24.4.2012 era stata emessa la nota di credito n.0710943840413219 di E. 9351,70 per il Pt_1 ricalcolo dei consumi dal 1.2.2001 al 29.9.2011 “effettuato tenendo conto delle letture esatte” ( doc. 3 di parte attrice). CP_ Ha evidenziato l'attore che l' comunicava allo stesso che l'importo a suo credito era stato utilizzato a totale compensazione della fattura n.0710943804413217 di euro 6.629,68 del 28.9.2011, relativa sempre alla fornitura con il codice cliente 720741148 ed a parziale compensazione della fattura n.0710940870413281 di euro 3.213,49 del 9.12.2011, assunta come relativa ad altra fornitura, codice cliente 721865720, di via Bologna n.8 in Cerignola , sempre intrattenuta con il Pt_1 CP_ Ha specificato l'attore che, in pratica, il credito posto a compensazione dall' si attestava su fattura (la citata fattura n.0710943804413217 di euro 6.629,68 del 28.9.2011), emessa per consumi presunti della fornitura di piazza della Libertà
n.6 per il periodo 19.9.2009/ 20.9.2011 (in pratica ad una fattura i cui consumi presunti erano stati riconsiderati e/o annullati con la nota di credito o fattura n.0710943840413219), e a parziale compensazione della fattura n.0710940870413281 di pagina 2 di 5 euro 3.213,49 del 9.12.2011, assunta come relativa alla fornitura codice cliente 721865720 di via Bologna n.8 in Cerignola,
evidenziando che, come desumibile dalla citata nota del 2.5.2012 n.doc.US1254395669, che la detta fattura per euro
3.147,10 era relativa sempre a consumi presunti della fornitura di Piazza della Libertà n.6 per il periodo precedente (in pratica ed ancora una volta per consumi presunti riconsiderati e/o annullati con la nota di credito o fattura n.071094
3840413219).
L'attore ha inoltre riferito che, sotto la minaccia del distacco dell'altra sua utenza, ha dovuto pagare la somma di E. 491,47, CP_ a saldo della fattura n.0710940870 413281 del 9.12.2011 erroneamente imputata dall alla fornitura codice cliente
721865720 di via Bologna n.8 in Cerignola, mentre per la stessa doveva solo l'importo di E. 66,39.
La convenuta, ferma l'eccezione ex art. 163 bis Cpc (termine per comparire violato) , ha dedotto che in data 31/8/2011 era stato disposto il distacco dell'utenza per morosità, non eseguito, del quale fu data comunicazione al in data Pt_1
4/9/2011 e che, poiché il locale che utilizzava la fornitura era inaccessibile, il distacco fu poi eseguito dall'esterno.
La convenuta ha altresì dedotto che il distributore ( , soggetto diverso dalla odierna convenuta) in Controparte_3 data 20/9/2011 eseguì la chiusura consumi con lettura Kwh 14.191 e, in data 28/9/2011, emise la Controparte_1 fattura n. 0710943840413217 di E. 6.629,68 con scadenza 24/10/2011 e che, nella detta fattura, fu compreso il conguaglio di Kwh 46.427 per consumi rilevati dal 19/9/2009 al 20/9/2011, portando in detrazione Kwh 8.067, addebitati nelle precedenti undici fatture di acconto.
In data 15/02/2012, il distributore ( ) riuscì a concordare un appuntamento in loco con l'utente Controparte_3 allorquando ritirò il misuratore, matricola 6094, e rilevò la lettura di Kwh 45.541.
Ha specificato la convenuta che, a seguito del reclamo del in data 29.02.2012, con cui contestava l'importo di E. Pt_1
6.629,68 per i consumi addebitati e la lettura fatturata, fu eseguita la rettifica della fattura di E. 6.629,68, con un importo a credito dell'attore E. 9.351,70, ma con contestuale addebito del consumo dal 29/12/2000 (Kwh 30.899) al 20/9/2011 (Kwh
45.541).
Ha ulteriormente specificato la convenuta che l'importo della fattura n. 710943840413219 del 24/4/2012, a credito del cliente per E. 9.351,70, fu utilizzato in parte per compensare, lo stesso giorno 24/4/2012, la fattura di E. 6.629,68 e per la rimanente somma di E. 2.722,02 per compensare parzialmente la fattura di maggior importo di E. 3.213,49 ( del 9/12/2011 dell'altra utenza intestata a , n. 72186572di via Bologna, n. 8, Cerignola e che il pagamento a saldo di Parte_1 quest'ultima fattura, pari a E 491,47 fu effettuato dall'attore con versamento in conto corrente postale.
La convenuta ha altresì attestato che la fattura del 9/12/2011 di E. 3.213,49 comprendeva l'importo di E. 66,39 per la fornitura di via Bologna, n. 8, Cerignola e l'addebito di E. 3.147,10 per la fornitura di piazza Libertà, n. 6, Cerignola, entrambe intestate all'attore.
All'esito della istruttoria è stata disposta CTU, i cui quesiti miravano a verificare la corrispondenza dei consumi effettivi rispetto alle somme addebitate , nonché a rideterminare l'esatto saldo contabile.
Il Ctu ha accertato che l'attore non ha contestato i consumi accertati e calcolati, pari kWh 14.642 ( differenza tra i consumi della lettura finale e i consumi della lettura iniziale) , a seguito della lettura (effettiva) finale (effettuata il 15.02.2012) del contatore installato per l'utenza di piazza Libertà n. 6, e cioè non ha contestato né il dato del consumo iniziale (risultante dall'ultima lettura non presunta del 20.12.2000), pari a kWh 30.899, e né il consumo finale (rinveniente dalla lettura finale effettuata il 15.02.2012) pari a kWh 45.541.
L'ausiliario ha constatato: l'emissione, da parte di la fattura n. 710943840413217 del Controparte_1
28.09.2011 per fornitura di energia in Piazza Libertà n. 6 in Cerignola, codice pod. IT001E720741148 di E. 6.629,68 comprendente una serie di fatture non pagate per E. 3.012,97 (allegato 02); l'emissione della fattura n. 710940870413281 pagina 3 di 5 per fornitura di energia in via Bologna n. 8 in Cerignola, codice pod. IT001E721865720 di E. 3.213,49 in data 09 .12.2011
(comprendente una serie di fatture non pagate per E. 3.147,10 importo dato da E.3.012,97+ E. 134,13, importo relativo ai consumi per la fornitura di energia in Piazza Libertà n. 6, già incluse nella fattura di Piazza Libertà n. 6 ed erroneamente ricomprese anche in questa fattura) e senza l'errato addebito di E. 3.147,10 l'importo della fattura è pari ad E.
66,39(allegato 03).
Il Ctu ha verificato altresì che il 24.04.2012 (dopo la rilevazione dei consumi definitivi ) è stata emessa da CP_1
la fattura n. 710943840413219 per il conguaglio ultimo per fornitura di energia in Piazza Libertà n. 6 in
[...]
Cerignola, codice pod. IT001E720741148 di -E. 9.351,70(allegato 04) e che in pari data Controparte_1 inviava al comunicazione di rimborso a seguito compensazione e riconoscendo a quest'ultimo l'importo di E. Pt_1
2.722,02 , derivante dalla differenza del credito di E 9.351,70 e la fattura scaduta e non pagata di E 6.629,68, comunicando che il detto importo di E. 2.722,02 sarebbe stato corrisposto al a mezzo assegno (allegato 05) ma, di fatto, il detto Pt_1 residuo credito veniva utilizzato dalla società convenuta a parziale compensazione per il pagamento della fattura di E,
3.213,49 e che pertanto l'attore risultava debitore della somma di E 491,47 che lo stesso paga. (allegato 06)
Dall'esame della detta documentazione il Ctu ha altresì dedotto che la fattura n. 710940870413281 per fornitura di energia in via Bologna n. 8 in Cerignola, codice pod. IT001E721865720 di E 3.213,49 era errata perché comprendente una serie di fatture non pagate per E. 3.147,10 (importo dato da E 3.012,97+ E 134,13), e relativo ai consumi per la fornitura di energia in Piazza Libertà n. 6, già incluse nella fattura di Piazza Libertà n. 6 ed erroneamente ricomprese anche in questa fattura e che, pertanto, dovrebbe emettere una fattura/nota credito per E. 3.147,10 e restituire la maggior Controparte_1 somma pagata dal risultante dalla differenza tra E. 491,47- € 66,39 pari ad E. 425,08 oltre al credito riconosciuto Pt_1 al di € 2.722,02. Pt_1
Il Ctu ha concluso che poichè l'attore non ha dimostrato di aver pagato la fattura del 28.09.2011 di E. 6.629,68 e la fattura del 09.12.2011 di E. 3.213,49, non avrebbe diritto pertanto alla restituzione di E. 9.351,70.
Ha concluso altresì che, essendo stato effettuato dal il pagamento dell'importo di E. 491,47, Pt_1 CP_1
a correzione della fattura di E. 3.213,49 dovrebbe emettere nota credito per E. 3.147,10 e rimborsare al
[...]
E. 2.722,02 + E. 425,08 per un totale complessivo di E. 3.147,10 e che, nell'ipotesi in cui la convenuta non Pt_1 potesse più emettere la detta nota di credito dovrebbe rimborsare al anche quest'ultimo importo di E.3.147,10 +E. Pt_1
2.722,02 + E. 425,08 per un totale complessivo di E. 6.294,10.
La domanda va parzialmente accolta.
Il Giudice ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ritenendole logiche, coerenti, e fondate su un'analisi esaustiva della documentazione prodotta in atti. Il CTU ha puntualmente ricostruito la CP_ posizione contabile dell'attore e ha accertato che parte delle somme addebitate da erano frutto di duplicazioni o errate imputazioni. Tali rilievi non sono stati efficacemente contestati dalla convenuta, che non ha fornito prova idonea a contrastarli.
Va altresì esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta la quale ha sostenuto di poter opporre in CP_1 compensazione propri crediti, derivanti da ulteriori forniture relative a diversa utenza (POD IT001E721865720). Tuttavia,
l'eccezione di compensazione non può essere accolta, poiché i crediti asseritamente vantati non sono stati adeguatamente documentati, né risultano essere certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243, comma 1, c.c., per poter integrare una
CP_ compensazione legale. Anzi, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che l'importo di E 3.147,10, che pretendeva di portare in compensazione, era già incluso nei consumi oggetto di altra fatturazione, risultando pertanto duplicato ed erroneamente addebitato. Tale rilievo esclude in radice la validità della pretesa compensativa. Non risultano neppure pagina 4 di 5 proposte domande riconvenzionali idonee a richiedere l'accertamento del credito in via giudiziale ai sensi dell'art. 1243,
comma 2, c.c.
Deve infine affrontarsi la questione sollevata dalla convenuta in merito all'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 163 c.p.c., che sarebbe stato ridotto di un giorno. Tuttavia, risulta che la convenuta si sia regolarmente costituita in giudizio, senza sollevare alcuna eccezione in merito. Pertanto, in applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c., tale vizio deve ritenersi sanato per effetto della costituzione della parte convenuta, non potendo più essere oggetto di rilievo né ad istanza di parte né d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di 2/3 stante il parziale accoglimento della domanda, in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
5.201 e E. 26.000
PQM
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di E. 6.294,10, oltre interessi legali a decorrere dal 4 agosto 2012 fino al saldo effettivo;
[...]
3.Rigetta la domanda attorea per la parte eccedente;
4. Rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da in quanto fondata su crediti non documentati e, per parte, CP_1 riferiti a importi già compresi in altra fatturazione, come rilevato nella consulenza tecnica d'ufficio;
5. Condanna al pagamento integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato CP_1 decreto;
6. Condanna altresì al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi E. CP_1
3.384 , oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Roberto dichiaratori antistatario.
Foggia 28.05.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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