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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2552/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110061111625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120041912057000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160082675707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170038888353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180020068671000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Palermo, della Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di
Palermo, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620239013270979, notificatale in data 14.03.2024.
Premetteva che il provvedimento impoesattivo conteneva diversi atti di riscossione, con il quale gli si era richiesto il pagamento di complessivi di €. 6.867,12 e, precisamente:
1 – La cartella esattoriale n. 29620160082675707000, per € 286,89, asseritamente notificata in data
07/02/2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2011.
2 – La cartella esattoriale n. 29620170038888353000, per € 277,14, asseritamente notificata in data
04/01/2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2013.
3 – La cartella esattoriale n. 29620180020068671000, per € 271,00, asseritamente notificata in data
17/05/2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2014.
4 – La cartella esattoriale n. 29620110061111625000, per € 2.975,00, asseritamente notificata in data
27/09/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti – anno 2010;
5 – La cartella esattoriale n. 29620120041912057000, per € 2.915,09, asseritamente notificata in data
05/04/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti - anno 2011.
Tanto premesso, chiedeva, in primo luogo, dichiararsi l'estinzione della pretesa tributaria relativa alle cartelle sub 1) n. 29620160082675707000; sub 2 n. 29620170038888353000; e sub 3) n.
29620180020068671000; rappresentando che, a seguito della ricezione della intimazione di pagamento n.
29620239030571108000, aveva provveduto, in data 29.11.2023, al pagamento delle somme richieste, come da ricevuta di pagamento versata in atti (cfr. documento 2).
In ordine alle residue pretese fiscali eccepiva:
1. L'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento:
2. L'intervenuta estinzione dei diritti di credito sottesi a seguito dell'inerzia del concessionario per la riscossione.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il difetto di legittimazione per quanto afferiva ai tributi locali, chiedendo, per il resto, rigettarsi il ricorso.
Si costituiva, altresì, l'ADER, rappresentata ed assistita dall'avvocato Difensore_2.
In primo luogo, l'Agente della Riscossione confermava che controparte aveva provveduto al pagamento del carico portato dalle cartelle sopra rubricate sub 1), 2) e 3) e chiedeva, limitatamente a detti provvedimenti emettersi sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con riferimento alle cartelle sopra rubricate su 4) e 5), sosteneva che le stesse erano state ritualmente notificate a controparte, chiedendo, sul punto, il rigetto del ricorso, anche “in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione costituiti da atti di intimazione di pagamento anche essi regolarmente notificati”.
Si costituiva, infine, il Comune di Palermo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo provveduto alla tempestiva consegna dei ruoli esecutivi all'Agente della Riscossione, sul quale ricadevano gli oneri relativi alla riscossione dei tributi.
Sulle conclusioni delle parti, in data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata produzione documentale ammannita da parte ricorrente, che ha comprovato di aver versato in data 29.11.2023, a seguito della notifica della autonoma intimazione di pagamento n. 29620239030571108000, le somme portate dalle cartelle n. 29620160082675707000, n.
29620170038888353000; e n. 29620180020068671000, non rimane che prendere atto della cessazione della materia del contendere e disporre la conseguente estinzione parziale del giudizio, con riferimento ai corrispondenti carichi fiscali.
Residua, dunque, la decisione relativa alla legittimità delle tasse portate dalle cartelle, che parte ricorrente assume non essergli mai state notificate :
4 – n. 29620110061111625000, per € 2.975,00, asseritamente notificata in data 27/09/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti – anno 2010;
5 – e n. 29620120041912057000, per € 2.915,09, asseritamente notificata in data 05/04/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti - anno 2011.
Ora, solo per completezza argomentativa, si osserva che dalla documentazione ammannita dall'ADER, mentre risulta comprovata la correttezza della notifica della cartella sub 4 (rifiutata dal destinatario, per come attestato dal messo notificatore); con riferimento alla cartella sub 5) non ricorrono adeguati elementi per affermare che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine, stante che l'atto è stato consegnato dall'Ufficiale notificatore, Nominativo_1 , a persona diversa dal destinatario e che difetta la prova dell'effettivo, necessario invio della raccomandata informativa (non potendosi ritenere satisfattiva la mera produzione di un elenco di raccomandate prese in carico dal Consorzio_1). Tuttavia, pur se la cartella di pagamento n. 29620110061111625000 è stata ritualmente notificata allo Zanchi, il 27.09.2011 e pur se questi non l'ha impugnata, con il conseguente consolidamento della pretesa fiscale e la decorrenza ex novo dei termini di prescrizione, deve lo stesso riconoscersi che il potere di procedere ulteriormente alla esazione del carico, relativo a tributi locali, si è prescritto, in assenza di ulteriori atti interruttivi (ai quali solo labialmente fa riferimento l'ADER), al decorso del quinquennio successivo
(esattamente il 27.11.2016, prima della emanazione delle disposizioni relative alla disciplina emergenziale per l'insorgenza del COVID\19).
A ben diritto, dunque, parte ricorrente invoca la intervenuta prescrizione della pretesa fiscale portata dall'intimazione di pagamento n. 29620239013270979, notificatale in data 14.03.2024, sottesa ad atto impoesattivo notificatole oltre dieci anni prima.
La impugnata intimazione va, dunque, annullata con riferimento ad entrambi i residui carichi fiscali portati dalle cartelle n. 29620110061111625000 e n. 29620120041912057000.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda ed alle motivazioni dell'avvenuto annullamento di parte del carico annullato, connesse alla prescrizione del tributo, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese (in termini, Cass. VI n. 30720\25).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nei limiti di cui in motivazione, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Per il resto, accoglie il ricorso, annulla, per il residuo, l'atto impugnato e compensa le spese di lite. Così deciso in Palermo il 23.1.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2552/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239013270979000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110061111625000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120041912057000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160082675707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170038888353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180020068671000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Palermo, della Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di
Palermo, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620239013270979, notificatale in data 14.03.2024.
Premetteva che il provvedimento impoesattivo conteneva diversi atti di riscossione, con il quale gli si era richiesto il pagamento di complessivi di €. 6.867,12 e, precisamente:
1 – La cartella esattoriale n. 29620160082675707000, per € 286,89, asseritamente notificata in data
07/02/2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2011.
2 – La cartella esattoriale n. 29620170038888353000, per € 277,14, asseritamente notificata in data
04/01/2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2013.
3 – La cartella esattoriale n. 29620180020068671000, per € 271,00, asseritamente notificata in data
17/05/2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica - anno 2014.
4 – La cartella esattoriale n. 29620110061111625000, per € 2.975,00, asseritamente notificata in data
27/09/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti – anno 2010;
5 – La cartella esattoriale n. 29620120041912057000, per € 2.915,09, asseritamente notificata in data
05/04/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti - anno 2011.
Tanto premesso, chiedeva, in primo luogo, dichiararsi l'estinzione della pretesa tributaria relativa alle cartelle sub 1) n. 29620160082675707000; sub 2 n. 29620170038888353000; e sub 3) n.
29620180020068671000; rappresentando che, a seguito della ricezione della intimazione di pagamento n.
29620239030571108000, aveva provveduto, in data 29.11.2023, al pagamento delle somme richieste, come da ricevuta di pagamento versata in atti (cfr. documento 2).
In ordine alle residue pretese fiscali eccepiva:
1. L'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento:
2. L'intervenuta estinzione dei diritti di credito sottesi a seguito dell'inerzia del concessionario per la riscossione.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il difetto di legittimazione per quanto afferiva ai tributi locali, chiedendo, per il resto, rigettarsi il ricorso.
Si costituiva, altresì, l'ADER, rappresentata ed assistita dall'avvocato Difensore_2.
In primo luogo, l'Agente della Riscossione confermava che controparte aveva provveduto al pagamento del carico portato dalle cartelle sopra rubricate sub 1), 2) e 3) e chiedeva, limitatamente a detti provvedimenti emettersi sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con riferimento alle cartelle sopra rubricate su 4) e 5), sosteneva che le stesse erano state ritualmente notificate a controparte, chiedendo, sul punto, il rigetto del ricorso, anche “in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione costituiti da atti di intimazione di pagamento anche essi regolarmente notificati”.
Si costituiva, infine, il Comune di Palermo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo provveduto alla tempestiva consegna dei ruoli esecutivi all'Agente della Riscossione, sul quale ricadevano gli oneri relativi alla riscossione dei tributi.
Sulle conclusioni delle parti, in data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata produzione documentale ammannita da parte ricorrente, che ha comprovato di aver versato in data 29.11.2023, a seguito della notifica della autonoma intimazione di pagamento n. 29620239030571108000, le somme portate dalle cartelle n. 29620160082675707000, n.
29620170038888353000; e n. 29620180020068671000, non rimane che prendere atto della cessazione della materia del contendere e disporre la conseguente estinzione parziale del giudizio, con riferimento ai corrispondenti carichi fiscali.
Residua, dunque, la decisione relativa alla legittimità delle tasse portate dalle cartelle, che parte ricorrente assume non essergli mai state notificate :
4 – n. 29620110061111625000, per € 2.975,00, asseritamente notificata in data 27/09/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti – anno 2010;
5 – e n. 29620120041912057000, per € 2.915,09, asseritamente notificata in data 05/04/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti - anno 2011.
Ora, solo per completezza argomentativa, si osserva che dalla documentazione ammannita dall'ADER, mentre risulta comprovata la correttezza della notifica della cartella sub 4 (rifiutata dal destinatario, per come attestato dal messo notificatore); con riferimento alla cartella sub 5) non ricorrono adeguati elementi per affermare che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine, stante che l'atto è stato consegnato dall'Ufficiale notificatore, Nominativo_1 , a persona diversa dal destinatario e che difetta la prova dell'effettivo, necessario invio della raccomandata informativa (non potendosi ritenere satisfattiva la mera produzione di un elenco di raccomandate prese in carico dal Consorzio_1). Tuttavia, pur se la cartella di pagamento n. 29620110061111625000 è stata ritualmente notificata allo Zanchi, il 27.09.2011 e pur se questi non l'ha impugnata, con il conseguente consolidamento della pretesa fiscale e la decorrenza ex novo dei termini di prescrizione, deve lo stesso riconoscersi che il potere di procedere ulteriormente alla esazione del carico, relativo a tributi locali, si è prescritto, in assenza di ulteriori atti interruttivi (ai quali solo labialmente fa riferimento l'ADER), al decorso del quinquennio successivo
(esattamente il 27.11.2016, prima della emanazione delle disposizioni relative alla disciplina emergenziale per l'insorgenza del COVID\19).
A ben diritto, dunque, parte ricorrente invoca la intervenuta prescrizione della pretesa fiscale portata dall'intimazione di pagamento n. 29620239013270979, notificatale in data 14.03.2024, sottesa ad atto impoesattivo notificatole oltre dieci anni prima.
La impugnata intimazione va, dunque, annullata con riferimento ad entrambi i residui carichi fiscali portati dalle cartelle n. 29620110061111625000 e n. 29620120041912057000.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda ed alle motivazioni dell'avvenuto annullamento di parte del carico annullato, connesse alla prescrizione del tributo, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese (in termini, Cass. VI n. 30720\25).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nei limiti di cui in motivazione, per intervenuta cessazione della materia del contendere. Per il resto, accoglie il ricorso, annulla, per il residuo, l'atto impugnato e compensa le spese di lite. Così deciso in Palermo il 23.1.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi