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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/07/2024, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4415 dell'anno 2020, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione di sequestro conservativo,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò, opponente
E
in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Bernardino Pasanisi, opposto
E
, Controparte_3 altro opposto – non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che il introduceva il giudizio di merito relativo Controparte_1 all'opposizione all'esecuzione del sequestro conservativo, proposta davanti al giudice dell'esecuzione presso terzi di questo Tribunale, iscritta al n. 26/2020 r.g.e., da
[...]
, in qualità di debitore, il quale aveva, con il ricorso ex art. 615 c.p.c., eccepito Parte_1 l'assenza di un valido titolo esecutivo, nonché l'inammissibilità dell'esecuzione del sequestro, in quanto “…vertente su beni non ricompresi in quelli già sottoposti a sequestro in danno del ”, tenuto conto del fatto che sia la richiesta di sequestro Pt_2 conservativo del , sia il provvedimento della locale Sezione penale di Controparte_1
Corte di Appello, che aveva accolto detta richiesta, avevano per oggetto i beni già sottoposti a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale, mentre i crediti CP_ vantati dal nei confronti dell' sui quali era stato eseguito il sequestro Pt_1 conservativo oggetto di opposizione, erano pacificamente estranei al predetto sequestro preventivo;
sosteneva il che vi fosse carenza di interesse ad agire del Controparte_1
con riguardo alla richiesta di sospensione, per difetto del periculum in mora; Pt_1 inoltre, osservava che l'individuazione dei beni sui quali eseguire il sequestro conservativo fosse rimessa alla libera scelta del creditore, mentre il provvedimento che lo concedeva poteva solo individuare la somma fino alla concorrenza della quale potevano essere sequestrati i beni del debitore;
• rilevato che parte opposta, costituitasi, insisteva nella propria tesi difensiva ed eccepiva, inoltre, l'inefficacia del pignoramento (rectius sequestro) ex art. 156 disp.att. c.p.c., in quanto non sarebbe stato depositato dal creditore il titolo in forma esecutiva nel termine di 60 gg. normativamente previsto;
* ritenuta la fondatezza dell'opposizione proposta dal con il ricorso ex art. 615 Pt_1
c.p.c., in quanto: a) preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di inefficacia ex art. 156 disp.att. c.p.c. deve essere sollevata davanti al giudice dell'esecuzione della misura, giacché in questa sede deve essere valutata la fondatezza delle ragioni di opposizione contenute nel ricorso ex art. 615 c.p.c., ancora controverse (posto che la questione dei limiti di 1/5 cui soggiacciono i crediti previdenziali del è stata Pt_1 pacificamente superata in sede esecutiva) ; b) la sussistenza dell'interesse ad agire del deve essere valutata con riguardo alla misura richiesta nel presente giudizio di Pt_1 merito e non con riferimento alla richiesta di sospensione ed al relativo periculum in mora, la cui valutazione attiene alla fase sommaria, se del caso anche in sede di reclamo;
quanto all'oggetto del presente giudizio di merito ed al relativo provvedimento richiesto dal appare indubitabile la sussistenza di interesse dello stesso, posto Pt_1 che evidentemente la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della richiesta di sequestro (da intendersi nel senso dell'atto con il quale il ha Controparte_1 portato ad esecuzione il sequestro conservativo disposto dalla locale Corte di Appello CP_ sui crediti vantati dal nei confronti di porrebbe l'opponente in una Pt_1 condizione migliore rispetto a quella che vede detti crediti vincolati dall'attuazione del sequestro;
c) l'opposizione proposta dal appare fondata e, di contro le Pt_1 argomentazioni del non possono essere sul punto condivise, se si Controparte_1 considera che, come già correttamente osservato dal questo Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione del sequestro, “…Il reclamo è infondato e va, quindi, rigettato.Il Comune di Taranto ha instaurato procedura di pignoramento presso terzi in danno di in Parte_1 esecuzione di provvedimento di sequestro conservativo concesso in data 10/11/2015 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.Detto sequestro è stato concesso su istanza dello stesso quale parte civile nel procedimento Controparte_1 penale a carico del ed altri ed a tutela delle sue ragioni creditorie di natura Pt_1 risarcitoria.Nella istanza di sequestro, in data 6/11/2015, è lo stesso a CP_1 richiedere la concessione della misura cautelare su determinati beni del Pt_1 segnatamente quelli oggetto di precedente sequestro preventivo e quelli oggetto di precedente confisca con la sentenza di condanna di primo grado.Aderendo alla istanza della stessa parte civile, la Corte di Appello ha concesso il sequestro conservativo sui beni già oggetto di sequestro preventivo e confisca in primo grado, con il limite del complessivo valore non eccedente euro 50.000.000,00.In sostanza, la misura cautelare ha riguardato non l'intero patrimonio del ma beni specificamente Pt_1 determinati.Ed a prescindere dalla correttezza o meno di detto provvedimento, che non compete a questo Collegio valutare e che poteva essere impugnato o di cui poteva comunque essere chiesta la modifica o l'integrazione, va rilevato che il CP_1
doveva attenersi al suo contenuto non potendo pretenderne l'attuazione oltre
[...] quanto dal medesimo disposto.Ora, essendo pacifico che i crediti sottoposti a pignoramento presso terzi in danno del non rientrano tra quelli oggetto di Pt_1 precedente sequestro preventivo e confisca ne consegue l'assenza di titolo esecutivo per potersi procedere all'apposizione del vincolo su detti crediti…” (cfr. provv. r.g. 4044/2020, prodotto dalla difesa del;
in sostanza, come condivisibilmente Pt_1 affermato con detto provvedimento, in sede di reclamo è stato proprio il richiedente
, con la propria richiesta di sequestro conservativo del 06.11.2015 Controparte_1
(prodotta dal a limitare l'oggetto del sequestro ai beni già oggetto di sequestro Pt_1 preventivo e di confisca ed il provvedimento della Corte di Appello, nell'accogliere l'istanza, ha disposto “[…] il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili già oggetto di sequestro preventivo e confisca in primo grado nei confronti di […]
[...]
, il tutto nei limiti di euro 50 milioni […]”; e, in assenza di una richiesta di Parte_1 revisione o modifica e di un accoglimento della stessa richiesta da parte del giudice che ha concesso la misura cautelare, la stessa non poteva che essere eseguita nei limiti in cui era stata richiesta e, in ogni caso, concessa, posto che gli organi dell'esecuzione della misura non possono che attenersi ai limiti previsti nel provvedimento che la dispone;
e CP_ nel caso di specie è pacifico fra le parti che i crediti del verso sui quali è Pt_1 stato eseguito il sequestro conservativo con atto introduttivo della procedura n. 26/2020
r.g.e. di questo Tribunale, erano estranei alla misura del sequestro preventivo e della confisca alla quale si è fatto riferimento con il provvedimento della locale Corte di
Appello;
* ritenuto, pertanto, che, stante la nullità dell'atto con il quale è stato eseguito il sequestro CP_ conservativo sui crediti del verso nella procedura iscritta al n. 26/2020 r.g.e. Pt_1 di questo Tribunale, in quanto con riferimento a detti beni non sussisteva un provvedimento di concessione della misura cautelare, deve dichiararsi l'ìmprocedibilità di detto procedimento;
le ulteriori concrete misure da adottare sono rimesse al vaglio del giudice dell'esecuzione del sequestro conservativo;
* rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, e, quanto ai compensi, in misura prossima ai minimi tabellari, tenuto conto della ridotta attività processuale espletata e della assenza di profili di particolare complessità delle questioni trattate;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 l'improcedibilità, per le ragioni esposte in motivazione, del procedimento di esecuzione CP_ del sequestro conservativo sui crediti di verso iscritto al n. Parte_1
26/2020 r.g.e. di questo Tribunale;
b) condanna il a rifondere al le spese di lite di questo Controparte_1 Pt_1 procedimento di merito, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò. Taranto, 18.07.2024
Il Giudice
dott. Remo Lisco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4415 dell'anno 2020, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione di sequestro conservativo,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò, opponente
E
in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Bernardino Pasanisi, opposto
E
, Controparte_3 altro opposto – non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che il introduceva il giudizio di merito relativo Controparte_1 all'opposizione all'esecuzione del sequestro conservativo, proposta davanti al giudice dell'esecuzione presso terzi di questo Tribunale, iscritta al n. 26/2020 r.g.e., da
[...]
, in qualità di debitore, il quale aveva, con il ricorso ex art. 615 c.p.c., eccepito Parte_1 l'assenza di un valido titolo esecutivo, nonché l'inammissibilità dell'esecuzione del sequestro, in quanto “…vertente su beni non ricompresi in quelli già sottoposti a sequestro in danno del ”, tenuto conto del fatto che sia la richiesta di sequestro Pt_2 conservativo del , sia il provvedimento della locale Sezione penale di Controparte_1
Corte di Appello, che aveva accolto detta richiesta, avevano per oggetto i beni già sottoposti a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale, mentre i crediti CP_ vantati dal nei confronti dell' sui quali era stato eseguito il sequestro Pt_1 conservativo oggetto di opposizione, erano pacificamente estranei al predetto sequestro preventivo;
sosteneva il che vi fosse carenza di interesse ad agire del Controparte_1
con riguardo alla richiesta di sospensione, per difetto del periculum in mora; Pt_1 inoltre, osservava che l'individuazione dei beni sui quali eseguire il sequestro conservativo fosse rimessa alla libera scelta del creditore, mentre il provvedimento che lo concedeva poteva solo individuare la somma fino alla concorrenza della quale potevano essere sequestrati i beni del debitore;
• rilevato che parte opposta, costituitasi, insisteva nella propria tesi difensiva ed eccepiva, inoltre, l'inefficacia del pignoramento (rectius sequestro) ex art. 156 disp.att. c.p.c., in quanto non sarebbe stato depositato dal creditore il titolo in forma esecutiva nel termine di 60 gg. normativamente previsto;
* ritenuta la fondatezza dell'opposizione proposta dal con il ricorso ex art. 615 Pt_1
c.p.c., in quanto: a) preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di inefficacia ex art. 156 disp.att. c.p.c. deve essere sollevata davanti al giudice dell'esecuzione della misura, giacché in questa sede deve essere valutata la fondatezza delle ragioni di opposizione contenute nel ricorso ex art. 615 c.p.c., ancora controverse (posto che la questione dei limiti di 1/5 cui soggiacciono i crediti previdenziali del è stata Pt_1 pacificamente superata in sede esecutiva) ; b) la sussistenza dell'interesse ad agire del deve essere valutata con riguardo alla misura richiesta nel presente giudizio di Pt_1 merito e non con riferimento alla richiesta di sospensione ed al relativo periculum in mora, la cui valutazione attiene alla fase sommaria, se del caso anche in sede di reclamo;
quanto all'oggetto del presente giudizio di merito ed al relativo provvedimento richiesto dal appare indubitabile la sussistenza di interesse dello stesso, posto Pt_1 che evidentemente la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della richiesta di sequestro (da intendersi nel senso dell'atto con il quale il ha Controparte_1 portato ad esecuzione il sequestro conservativo disposto dalla locale Corte di Appello CP_ sui crediti vantati dal nei confronti di porrebbe l'opponente in una Pt_1 condizione migliore rispetto a quella che vede detti crediti vincolati dall'attuazione del sequestro;
c) l'opposizione proposta dal appare fondata e, di contro le Pt_1 argomentazioni del non possono essere sul punto condivise, se si Controparte_1 considera che, come già correttamente osservato dal questo Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione del sequestro, “…Il reclamo è infondato e va, quindi, rigettato.Il Comune di Taranto ha instaurato procedura di pignoramento presso terzi in danno di in Parte_1 esecuzione di provvedimento di sequestro conservativo concesso in data 10/11/2015 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.Detto sequestro è stato concesso su istanza dello stesso quale parte civile nel procedimento Controparte_1 penale a carico del ed altri ed a tutela delle sue ragioni creditorie di natura Pt_1 risarcitoria.Nella istanza di sequestro, in data 6/11/2015, è lo stesso a CP_1 richiedere la concessione della misura cautelare su determinati beni del Pt_1 segnatamente quelli oggetto di precedente sequestro preventivo e quelli oggetto di precedente confisca con la sentenza di condanna di primo grado.Aderendo alla istanza della stessa parte civile, la Corte di Appello ha concesso il sequestro conservativo sui beni già oggetto di sequestro preventivo e confisca in primo grado, con il limite del complessivo valore non eccedente euro 50.000.000,00.In sostanza, la misura cautelare ha riguardato non l'intero patrimonio del ma beni specificamente Pt_1 determinati.Ed a prescindere dalla correttezza o meno di detto provvedimento, che non compete a questo Collegio valutare e che poteva essere impugnato o di cui poteva comunque essere chiesta la modifica o l'integrazione, va rilevato che il CP_1
doveva attenersi al suo contenuto non potendo pretenderne l'attuazione oltre
[...] quanto dal medesimo disposto.Ora, essendo pacifico che i crediti sottoposti a pignoramento presso terzi in danno del non rientrano tra quelli oggetto di Pt_1 precedente sequestro preventivo e confisca ne consegue l'assenza di titolo esecutivo per potersi procedere all'apposizione del vincolo su detti crediti…” (cfr. provv. r.g. 4044/2020, prodotto dalla difesa del;
in sostanza, come condivisibilmente Pt_1 affermato con detto provvedimento, in sede di reclamo è stato proprio il richiedente
, con la propria richiesta di sequestro conservativo del 06.11.2015 Controparte_1
(prodotta dal a limitare l'oggetto del sequestro ai beni già oggetto di sequestro Pt_1 preventivo e di confisca ed il provvedimento della Corte di Appello, nell'accogliere l'istanza, ha disposto “[…] il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili già oggetto di sequestro preventivo e confisca in primo grado nei confronti di […]
[...]
, il tutto nei limiti di euro 50 milioni […]”; e, in assenza di una richiesta di Parte_1 revisione o modifica e di un accoglimento della stessa richiesta da parte del giudice che ha concesso la misura cautelare, la stessa non poteva che essere eseguita nei limiti in cui era stata richiesta e, in ogni caso, concessa, posto che gli organi dell'esecuzione della misura non possono che attenersi ai limiti previsti nel provvedimento che la dispone;
e CP_ nel caso di specie è pacifico fra le parti che i crediti del verso sui quali è Pt_1 stato eseguito il sequestro conservativo con atto introduttivo della procedura n. 26/2020
r.g.e. di questo Tribunale, erano estranei alla misura del sequestro preventivo e della confisca alla quale si è fatto riferimento con il provvedimento della locale Corte di
Appello;
* ritenuto, pertanto, che, stante la nullità dell'atto con il quale è stato eseguito il sequestro CP_ conservativo sui crediti del verso nella procedura iscritta al n. 26/2020 r.g.e. Pt_1 di questo Tribunale, in quanto con riferimento a detti beni non sussisteva un provvedimento di concessione della misura cautelare, deve dichiararsi l'ìmprocedibilità di detto procedimento;
le ulteriori concrete misure da adottare sono rimesse al vaglio del giudice dell'esecuzione del sequestro conservativo;
* rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, e, quanto ai compensi, in misura prossima ai minimi tabellari, tenuto conto della ridotta attività processuale espletata e della assenza di profili di particolare complessità delle questioni trattate;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 l'improcedibilità, per le ragioni esposte in motivazione, del procedimento di esecuzione CP_ del sequestro conservativo sui crediti di verso iscritto al n. Parte_1
26/2020 r.g.e. di questo Tribunale;
b) condanna il a rifondere al le spese di lite di questo Controparte_1 Pt_1 procedimento di merito, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò. Taranto, 18.07.2024
Il Giudice
dott. Remo Lisco