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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.150/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. Parte_1 da avv. Attilio Cavallo Appellante
contro non costituito Controparte_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Salvo e Andriulli Appellati
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2020 L' Parte_1
(d'ora in poi, , in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza
[...] CP_4 resa in data 23 ottobre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento n. 106 2017 9004465900000 notificata in data 8.11.2017 in relazione a varie cartelle di pagamento, dichiarava non dovute perché estinte per prescrizione le somme portate dalle dette cartelle esattoriali di competenza quale ente creditore, e condannava l' al CP_2 CP_5 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente compensandole nei Controparte_1 confronti dell' e CP_2 CP_3
Si è costituito l' anche quale mandatario della mentre non si è costituito il CP_2 CP_3
. CP_1
La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La vicenda attiene a varie cartelle di pagamento, qui si avrà ovviamente riguardo a quelle per le CP_ quali ente creditore è l' tutte notificate fra il marzo 2005 e l'aprile 2011 per un importo totale e di € 68.183,93, in relazione alle quali in primo grado il ricorrente eccepiva la spirata CP_1 prescrizione quinquennale.15.2.201
1 Il Giudice di prime cure, applicando la prescrizione quinquennale di cui alla legge 335/1996 e non ravvisando atti interruttivi. infatti, pur con riferimento alla iscrizione di ipoteca legale alle date del
5.11.2008 e 15.2.2011, nonché notificate alle date del 12.7.2012 e 6.4.2016 , avuto riguardo alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era decorso più di un quinquennio e dunque a tali atti non poteva riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione;
inoltre parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver notificato al ricorrente una intimazione di pagamento (la n°
10620169004465900000) in data 6-4-2016, né che eventuali intimazioni di pagamento notificate in quella data fossero relative alle cartelle di pagamento indicate in ricorso, per lo meno a quelle portanti crediti di pertinenza .. CP_2
---§§ooo§§--- Ciò premesso, si duole l'appellante in questa sede di appello, chiedendo che la stessa venga riformata CP_4 nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.:
10620080006963323000;
10620080012583452000;
10620090001751864000; 10620090003724474000;
10620090007911191000;
10620090009988735000; 10620100000665262000;
10620100007138264000;
10620100009344586000; 10620100012560568000; 10620110000962542000;
10620110004117565000
Si duole parte appellante che il giudice di prime cure ha reputato insufficienti le prove acquisite, ma le risultanze di causa (avvisi di intimazioni, copie delle intimazioni che richiamavano le cartelle e reports interni prodotti da questa difesa) offrivano, senza dubbio, significativi dati d'indagine tali da ritenere che il giudice di primo grado non poteva arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma avrebbe potuto e dovuto provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che ciò comportasse alcun aggiramento di eventuali preclusioni o decadenze processuali.
La doglianza è infondata: onere del ricorrente è provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre su parte convenuta grava l'onere di provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa attorea. I poteri d'ufficio del Giudice non possono supplire a inadeguata attività processuale/probatoria spettante alle Parti, ma si giustificano soltanto quando, pienamente esplicati dalle Parti tutti i relativi poteri e propria disposizione, non vi siano altri mezzi per cercare di giungere alla verità processuale. Non è sufficiente pertanto allegare la sussistenza di “significativi dati d'indagine” su cui avrebbero dovuto innestarsi gli (eccezionali) poteri ufficiosi del Giudice, spettando alla Parte di “riempire” quei dati d'indagine. Ciò non è avvenuto. Ed è pertanto inammissibile la domanda che richiami ai poteri ufficiosi del Giudice che venga acquisita agli atti di causa, la copia dell'intimazione di pagamento nr. 10620169004465900000 e l'avviso di ricevimento attestante la relativa notifica avvenuta in data 06.04.2016 (doc. 2), nonché i documenti di seguito indicati, i quali attestano, in maniera inconfutabile, la corrispondenza tra ogni singola cartella ed i successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Sostenendo parte appellante l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione CP_4 quinquennale in relazione alle singole cartelle di pagamento, documenti allegati al fascicolo di primo grado e il cui contenuto è riportato nell'atto di appello, dalla accurata disamina di ciascuna di esse corrisponde la data di notifica delle singole cartelle fra il 2005 ed il 2011; ma ove, per ciascuna, vada ad esaminarsi l'asserito allegato atto interruttivo, ala voce in alto illustrativa dei documenti contenuti nell'atto risultano numeri di cartelle di pagamento differenti;
inoltre er
2 un'intimazione di pagamento non vi è la prova della notifica dell'atto interruttivo, pur prodotto;
di talchè nessun atto interruttivo è stato provato.
Essendo applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/95 ai crediti contributivi, quelli portati dalle cartelle oggetto del presente processo sono prescritti. L'appello va pertanto rigettato. Nulla per le spese nei confronti di non costituito. Controparte_1 La posizione dell' , ente creditore che non ha emesso l'intimazione di pagamento, giustifica la CP_2 compensazione (anche nei confronti della delle spese di questo grado di giudizio. CP_3
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese nei confronti del Controparte_1
Spese compensate nei confronti dell' e della CP_2 CP_3
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. Parte_1 da avv. Attilio Cavallo Appellante
contro non costituito Controparte_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Salvo e Andriulli Appellati
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 27 aprile 2020 L' Parte_1
(d'ora in poi, , in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza
[...] CP_4 resa in data 23 ottobre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento n. 106 2017 9004465900000 notificata in data 8.11.2017 in relazione a varie cartelle di pagamento, dichiarava non dovute perché estinte per prescrizione le somme portate dalle dette cartelle esattoriali di competenza quale ente creditore, e condannava l' al CP_2 CP_5 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente compensandole nei Controparte_1 confronti dell' e CP_2 CP_3
Si è costituito l' anche quale mandatario della mentre non si è costituito il CP_2 CP_3
. CP_1
La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La vicenda attiene a varie cartelle di pagamento, qui si avrà ovviamente riguardo a quelle per le CP_ quali ente creditore è l' tutte notificate fra il marzo 2005 e l'aprile 2011 per un importo totale e di € 68.183,93, in relazione alle quali in primo grado il ricorrente eccepiva la spirata CP_1 prescrizione quinquennale.15.2.201
1 Il Giudice di prime cure, applicando la prescrizione quinquennale di cui alla legge 335/1996 e non ravvisando atti interruttivi. infatti, pur con riferimento alla iscrizione di ipoteca legale alle date del
5.11.2008 e 15.2.2011, nonché notificate alle date del 12.7.2012 e 6.4.2016 , avuto riguardo alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era decorso più di un quinquennio e dunque a tali atti non poteva riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione;
inoltre parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver notificato al ricorrente una intimazione di pagamento (la n°
10620169004465900000) in data 6-4-2016, né che eventuali intimazioni di pagamento notificate in quella data fossero relative alle cartelle di pagamento indicate in ricorso, per lo meno a quelle portanti crediti di pertinenza .. CP_2
---§§ooo§§--- Ciò premesso, si duole l'appellante in questa sede di appello, chiedendo che la stessa venga riformata CP_4 nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.:
10620080006963323000;
10620080012583452000;
10620090001751864000; 10620090003724474000;
10620090007911191000;
10620090009988735000; 10620100000665262000;
10620100007138264000;
10620100009344586000; 10620100012560568000; 10620110000962542000;
10620110004117565000
Si duole parte appellante che il giudice di prime cure ha reputato insufficienti le prove acquisite, ma le risultanze di causa (avvisi di intimazioni, copie delle intimazioni che richiamavano le cartelle e reports interni prodotti da questa difesa) offrivano, senza dubbio, significativi dati d'indagine tali da ritenere che il giudice di primo grado non poteva arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma avrebbe potuto e dovuto provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che ciò comportasse alcun aggiramento di eventuali preclusioni o decadenze processuali.
La doglianza è infondata: onere del ricorrente è provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre su parte convenuta grava l'onere di provare i fatti modificativi o estintivi della pretesa attorea. I poteri d'ufficio del Giudice non possono supplire a inadeguata attività processuale/probatoria spettante alle Parti, ma si giustificano soltanto quando, pienamente esplicati dalle Parti tutti i relativi poteri e propria disposizione, non vi siano altri mezzi per cercare di giungere alla verità processuale. Non è sufficiente pertanto allegare la sussistenza di “significativi dati d'indagine” su cui avrebbero dovuto innestarsi gli (eccezionali) poteri ufficiosi del Giudice, spettando alla Parte di “riempire” quei dati d'indagine. Ciò non è avvenuto. Ed è pertanto inammissibile la domanda che richiami ai poteri ufficiosi del Giudice che venga acquisita agli atti di causa, la copia dell'intimazione di pagamento nr. 10620169004465900000 e l'avviso di ricevimento attestante la relativa notifica avvenuta in data 06.04.2016 (doc. 2), nonché i documenti di seguito indicati, i quali attestano, in maniera inconfutabile, la corrispondenza tra ogni singola cartella ed i successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Sostenendo parte appellante l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione CP_4 quinquennale in relazione alle singole cartelle di pagamento, documenti allegati al fascicolo di primo grado e il cui contenuto è riportato nell'atto di appello, dalla accurata disamina di ciascuna di esse corrisponde la data di notifica delle singole cartelle fra il 2005 ed il 2011; ma ove, per ciascuna, vada ad esaminarsi l'asserito allegato atto interruttivo, ala voce in alto illustrativa dei documenti contenuti nell'atto risultano numeri di cartelle di pagamento differenti;
inoltre er
2 un'intimazione di pagamento non vi è la prova della notifica dell'atto interruttivo, pur prodotto;
di talchè nessun atto interruttivo è stato provato.
Essendo applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/95 ai crediti contributivi, quelli portati dalle cartelle oggetto del presente processo sono prescritti. L'appello va pertanto rigettato. Nulla per le spese nei confronti di non costituito. Controparte_1 La posizione dell' , ente creditore che non ha emesso l'intimazione di pagamento, giustifica la CP_2 compensazione (anche nei confronti della delle spese di questo grado di giudizio. CP_3
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese nei confronti del Controparte_1
Spese compensate nei confronti dell' e della CP_2 CP_3
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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