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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 24 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 4439/2020
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via Juvara,34 presso e nello lo studio dell'Avv. Caterina Gatto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Brescia, via G. Di Vittorio 4, ed elettivamente domiciliata in
Milano via Cesare Battisti 8 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sisti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 04/12/2018 CP_ il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare la Pt_1 CP_1
al pagamento della somma di € 17.477,07, di cui € 14.564,32 a titolo di provvigioni
[...] nella misura del 10% ed € 2.912,87 come premio maggiorazione del 2% a seguito delle commesse ottenute nell'anno 2018. Premetteva il ricorrente di aver sottoscritto in data 01/03/2017 un Contratto di Agenzia con la Ditta Lane Mondial S.p.A. avente come oggetto la conclusione di contratti presso dettaglianti e grossisti di prodotti filati di lana e di cotone.
Detto rapporto veniva a cessare in data 27/12/2018 a seguito la rescissione del contratto operata da parte del il quale, all'esito del rapporto, lamentava il mancato Pt_1
pagamento delle provvigioni per cui è causa.
Rimaste senza riscontro le istanze di pagamento il ricorrente adiva le vie legali a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1
pagamento della indennità di mancato preavviso.
Con ordinanza del 15/02/2024 questo giudice, su istanza del ricorrente, ordinava alla ditta il deposito delle fatture relative agli ordini versati in giudizio Controparte_1 dal D'RE formulando al contempo proposta conciliativa.
Il ricorrente aderiva alla proposta conciliativa mentre la resistente non ottemperava all'ordine di esibizione e non aderiva alla proposta conciliativa.
Preso atto della condotta delle parti e valutato il quadro probatorio formatosi, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale il ricorrente chiede accertarsi il suo diritto alle provvigioni maturate in relazione agli affari conclusi nell'anno 2018 come da ordinativi depositati in giudizio.
Premesso che non è in contestazione l'esistenza del contratto di agenzia ed i suoi termini, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'agente che agisce in giudizio per il pagamento delle provvigioni dovute a seguito della conclusione di contratti in favore del preponente, ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto (cfr Tribunale , Roma , sez. lav. , 01/12/2022 , n. 10188 Con riferimento al diritto alla provvigione dell'agente ed in particolare all'onere della prova, i fatti posti a fondamento del diritto alle provvigioni devono essere provati dall'agente che li allega al fine di ottenere i compensi rivendicati. Cosi nella domanda di pagamento delle provvigioni devono essere indicati i conrtatti che l'agente assume siano stati conclusi per il suo tramite provando i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.).
Applicando il superiore principio al caso di specie si osserva che nessuno degli ordinativi prodotti in giudizio dal ricorrente riporta la sottoscrizione della ditta che ha effettuato l'ordine.
Tale mancanza (senza voler mettere in dubbio la buona fede del ricorrente) non consente di attribuire ai documenti versati in atti la qualifica giuridica di vero e proprio contratto dal quale poter trarre almeno il principio di prova della conclusione degli affari per i quali si chiede il pagamento della provvigione.
Tale lacuna non può nemmeno essere colmata traendo elementi di prova dalla mancata CP_ ottemperanza della resistente all'ordine di esibizione documentale impartito da questo giudice con l'ordinanza del 15/02/2024.
Di conseguenza, la domanda del appare sfornita di prova e deve essere Pt_1 rigettata.
3. ESAME DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RICORRENTE
La ditta resistente ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del D' al Pt_1 pagamento della indennità di mancato preavviso.
Tale domanda, tuttavia, è inammissibile stante la mancata formulazione dell'istanza di differimento dell'udienza. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 21/06/2017 , n. 15359 Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa locatizia) è onere declinato dal legislatore con chiarezza e univocità che il convenuto che nel costituirsi in giudizio propone una domanda riconvenzionale - a pena di decadenza, di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede - richieda il differimento dell'udienza già fissata. Siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria…).
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 4439/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
3)Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina il 25.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando