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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/08/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Politano;
Parte_1
ricorrente
e rappresentata e difesa dall'avv. Mario Bonavita;
CP_1
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1282/2023 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie.
Non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di assegno divorzile.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione di detto assegno, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati ma esige altresì il rincontro di ulteriori elementi. Difatti, secondo la più recente pagina 1 di 3 giurisprudenza della S.C., la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere i coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi è la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato- che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. 17601/19, 10781/19; Sez. Un. 18287/18).
Nella specie, gli elementi emersi in questo giudizio non consentono di ritenere riscontrata in capo alla resistente una oggettiva impossibilità di procurarsi un reddito.
Infatti, dalla prova orale è emerso che la sig.ra già in costanza di matrimonio si recava CP_1 presso la pasticceria dei nipoti per svolgere attività “alla cassa” e in “laboratorio” e che per le attività prestate veniva pagata “una volta a settimana” (cfr. dichiarazioni di . Tes_1
La stessa resistente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di recarsi in pasticceria per aiutare i nipoti che non hanno dipendenti, nonché per svago, contraddicendo quanto prospettato nella memoria di costituzione in cui si precisava che l'unico motivo della sua presenza in detta attività era motivato “per poter passare del tempo con loro”.
Detta ultima circostanza, da cui si dovrebbe ricavare che trattasi di attività a titolo gratuito, oltre ad essere stata smentita dalla stessa resistente e dalle risultanze della prova orale, non appare credibile se sol si considera che entrambi i tesi di parte ricorrente hanno confermato che in costanza di matrimonio la sig.ra ha rinunciato per ben due volte alle attività lavorative CP_1
intraprese (presso una cooperativa che si occupava della gestione della mensa dell'istituto scolastico sito in Cosenza e l'altro presso gli Istituti riuniti di Vigilanza) proprio per recarsi presso la più volte indicata pasticceria.
In ogni caso, anche a ritenere che la resistente svolga alcune mansioni senza alcun compenso ciò è indice di una capacità di procurarsi reddito, potendo le medesime attività essere svolte dietro remunerazione presso soggetti terzi, non avendo la stessa nemmeno allegato di essersi impegnata a ricercare una concreta collocazione lavorativa.
pagina 2 di 3 Sotto il profilo perequativo-compensativo la resistente genericamente deduce di avere rinunciato a una vita professionale per occuparsi dei bisogni della famiglia, senza, tuttavia, dimostrare che ciò sia stato frutto di scelte della coppia, ovvero che sia stato dettato da particolari esigenze familiari.
Pertanto, considerato che la dedotta oggettiva disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'insorgenza del diritto all'assegno divorzile e in difetto di prova, il cui onere è in capo alla richiedente (cfr., tra le tante, Cass.
21855/2022), circa la sussistenza di condizioni oggettive che non consentano alla stessa di procurarsi reddito, la domanda di assegno divorzile deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.07.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Politano;
Parte_1
ricorrente
e rappresentata e difesa dall'avv. Mario Bonavita;
CP_1
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1282/2023 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie.
Non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di assegno divorzile.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione di detto assegno, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati ma esige altresì il rincontro di ulteriori elementi. Difatti, secondo la più recente pagina 1 di 3 giurisprudenza della S.C., la funzione dell'assegno divorzile è quella di assistere i coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi è la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato- che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. 17601/19, 10781/19; Sez. Un. 18287/18).
Nella specie, gli elementi emersi in questo giudizio non consentono di ritenere riscontrata in capo alla resistente una oggettiva impossibilità di procurarsi un reddito.
Infatti, dalla prova orale è emerso che la sig.ra già in costanza di matrimonio si recava CP_1 presso la pasticceria dei nipoti per svolgere attività “alla cassa” e in “laboratorio” e che per le attività prestate veniva pagata “una volta a settimana” (cfr. dichiarazioni di . Tes_1
La stessa resistente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di recarsi in pasticceria per aiutare i nipoti che non hanno dipendenti, nonché per svago, contraddicendo quanto prospettato nella memoria di costituzione in cui si precisava che l'unico motivo della sua presenza in detta attività era motivato “per poter passare del tempo con loro”.
Detta ultima circostanza, da cui si dovrebbe ricavare che trattasi di attività a titolo gratuito, oltre ad essere stata smentita dalla stessa resistente e dalle risultanze della prova orale, non appare credibile se sol si considera che entrambi i tesi di parte ricorrente hanno confermato che in costanza di matrimonio la sig.ra ha rinunciato per ben due volte alle attività lavorative CP_1
intraprese (presso una cooperativa che si occupava della gestione della mensa dell'istituto scolastico sito in Cosenza e l'altro presso gli Istituti riuniti di Vigilanza) proprio per recarsi presso la più volte indicata pasticceria.
In ogni caso, anche a ritenere che la resistente svolga alcune mansioni senza alcun compenso ciò è indice di una capacità di procurarsi reddito, potendo le medesime attività essere svolte dietro remunerazione presso soggetti terzi, non avendo la stessa nemmeno allegato di essersi impegnata a ricercare una concreta collocazione lavorativa.
pagina 2 di 3 Sotto il profilo perequativo-compensativo la resistente genericamente deduce di avere rinunciato a una vita professionale per occuparsi dei bisogni della famiglia, senza, tuttavia, dimostrare che ciò sia stato frutto di scelte della coppia, ovvero che sia stato dettato da particolari esigenze familiari.
Pertanto, considerato che la dedotta oggettiva disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'insorgenza del diritto all'assegno divorzile e in difetto di prova, il cui onere è in capo alla richiedente (cfr., tra le tante, Cass.
21855/2022), circa la sussistenza di condizioni oggettive che non consentano alla stessa di procurarsi reddito, la domanda di assegno divorzile deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.07.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3