Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 117 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt 1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. TAGLIAFERRO GIUSEPPE;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' Pt 1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva Controparte 1 esponendo che: l' Pt 1 aveva proceduto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013, per gg.102 giornate di lavoro, senza tuttavia liquidare le indennità di malattia
2014 e di disoccupazione per l'anno 2013; in seguito a ricorso, con sentenza n.
364/2022 del 2.3.2022, veniva accertata l'illegittimità della cancellazione per l'anno 2013, per gg.102 giornate di lavoro, dall'8.5.2013 al 30.9.2013, con riconoscimento del diritto ad essere reiscritta e con diritto altresì alle conseguenti prestazioni previdenziali.
§§§
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente non possono essere accolte, in quanto generiche le eccezioni di decadenza annuale e prescrizione quinquennale sollevate da Pt 1 . Le stesse, infatti, non sono adeguatamente supportate da alcuna. Non è dato sapere, innanzitutto, quando e con che modalità sia avvenuta la cancellazione delle giornate relative all'anno 2013 e da quando dunque sarebbero decorso il termine quinquennale di prescrizione o quello annuale di decadenza.
Nel merito, la sentenza del Tribunale di ST (allegata in atti) del
2.3.2022 n. 364/2022, di reiscrizione della CP 1 nell'elenco dei braccianti agricoli relativo all'anno 2013 per 102 giornate di lavoro, riconosce la fondatezza della pretesa ingiunta, considerato, altresì, con la stessa sentenza è stato anche alle conseguenti prestazioni riconosciuto il diritto della medesima previdenziali>.
prestazioni previdenziali, haLa stessa sentenza, nel riconoscere le indirettamente ritenuto sussistente il diritto alle relative indennità sulla base di domanda amministrativa presentata all'epoca, ritenuta non decaduta e non prescritta. Considerato, dunque, che il decreto ingiuntivo può essere emesso allorquando vi sia certezza dell'an, se il calcolo del quantum possa avvenire sulla scorta di semplici calcoli aritmetici, si ritiene infondata l'opposizione.
p.q.m.
Il Giudice, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 219/2023
-
del 21.12.2023;
Condanna Pt 1, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio,
-
liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93
срс.
ST, 08/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO