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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8248 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott.ssa Antonella Di Tullio , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 55667 / 2024 del Ruolo Generale e promossa da
la sig.ra , Parte_1
nata a [...]/SP (Brasile) in data 03.03.1986, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al sig. Controparte_1
nato a [...]/MG (Brasile) il 04.02.1985, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale –
anche in nome e per conto della figlia minore Persona_1
nata a [...]/SP (Brasile) il 05.07.2019, residenti in
[...]
Rua Chaves 131, San Paolo/SP (Brasile);
- la sig.ra nata a [...] Controparte_2
Paolo/SP (Brasile) in data 16.07.1984, cittadina brasiliana;
residente in Rua Tabapuã 114, San Paolo/SP (Brasile);
- il sig. nato a [...] Controparte_3
Paolo/SP (Brasile) in data 04.09.1977, cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_4
nata a [...]/MG (Brasile) in data 30.04.1985, cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale –
anche in nome e per conto della figlia minore Persona_2
ata a San Paolo/SP (Brasile) il 19.04.2020; residenti in
[...]
Rua Palestino 573, San Paolo/SP (Brasile);
pagina 1 rappresentati rappresentati e difesi come in atti
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...] ( OS ) il Persona_3
28.12.1882 successivamente emigrato negli ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_5
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge,
ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 2 Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163
e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo
comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi
terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria
in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti
dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i
presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza
sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede
alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine
non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio pagina 3 dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e
produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò
necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 26 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è
costituita successivamente, ovvero in data , né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile,
per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_5
risposta, ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905
euro, oltre accessori di legge)
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 4 -rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_5
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 2905, oltre accessori di legge .
Roma 30/05/2025
il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott.ssa Antonella Di Tullio , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 55667 / 2024 del Ruolo Generale e promossa da
la sig.ra , Parte_1
nata a [...]/SP (Brasile) in data 03.03.1986, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al sig. Controparte_1
nato a [...]/MG (Brasile) il 04.02.1985, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale –
anche in nome e per conto della figlia minore Persona_1
nata a [...]/SP (Brasile) il 05.07.2019, residenti in
[...]
Rua Chaves 131, San Paolo/SP (Brasile);
- la sig.ra nata a [...] Controparte_2
Paolo/SP (Brasile) in data 16.07.1984, cittadina brasiliana;
residente in Rua Tabapuã 114, San Paolo/SP (Brasile);
- il sig. nato a [...] Controparte_3
Paolo/SP (Brasile) in data 04.09.1977, cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_4
nata a [...]/MG (Brasile) in data 30.04.1985, cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale –
anche in nome e per conto della figlia minore Persona_2
ata a San Paolo/SP (Brasile) il 19.04.2020; residenti in
[...]
Rua Palestino 573, San Paolo/SP (Brasile);
pagina 1 rappresentati rappresentati e difesi come in atti
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...] ( OS ) il Persona_3
28.12.1882 successivamente emigrato negli ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_5
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge,
ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 2 Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163
e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo
comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi
terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria
in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti
dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i
presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza
sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede
alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine
non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio pagina 3 dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e
produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò
necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 26 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è
costituita successivamente, ovvero in data , né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile,
per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_5
risposta, ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905
euro, oltre accessori di legge)
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 4 -rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_5
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 2905, oltre accessori di legge .
Roma 30/05/2025
il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5