Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto del Questore di AL n-OMISSIS-e notificato in data 18/12/2022, con il quale il Questore ha negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di AL;
Vista l’ordinanza cautelare n. 106/2023 dell’01.03.2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 06.12.2022 il Questore della Provincia di AL ha disposto il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo, al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
Il decreto risulta motivato sulla scorta di due condanne:
- la prima, pronunciata con sentenza della Corte di Appello di AL in data -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 06/07/2021, per furto in concorso per aver asportato 150 litri di gasolio agricolo da un’azienda agricola;
- la seconda, oggetto della sentenza n. -OMISSIS-della Corte di Appello di AL del 24/01/2022 emessa all’esito di un giudizio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (grammi 371,2577 di hashish confezionata in 7 panetti) nonché per il reato di ricettazione di circa kg.100 di cavi in matasse, di rame.
A corredo motivazionale del gravato provvedimento vengono inoltre indicati gli esiti di ulteriori verifiche dalle quali è emerso che il ricorrente risulta imputato nell'ambito del procedimento penale n. P.M. 2014/12263 DIB 2016/3848, instauratosi nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica di AL per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, per essere stato in data 31/10/2014 fermato nel Comune di Bellizzi da una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri di Battipaglia a bordo di un'autovettura rubata e trovato in possesso di strumenti di effrazione, grimaldelli e di varie dimensioni.
2. Avverso il provvedimento questorile il cittadino extracomunitario ha proposto impugnazione, deducendo l’illegittimità dell’atto per i seguenti motivi:
1) Violazione del principio, costituzionalmente garantito, della pena come rieducazione del condannato. Violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
2) Difetto di istruttoria, violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 4, 9, comma 7, lett. c) e, dell’art. 1 del d. lgs. 259/2011. Difetto di istruttoria e mancata considerazione della condizione sociale e lavorativa, nonché dell'integrazione raggiunta dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale.
3) Eccesso di potere, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in ordine all’asserita pericolosità sociale.
4) Difetto di istruttoria per omessa valutazione della durata del soggiorno del ricorrente e dell'elevato grado di integrazione del medesimo Necessità di una rivalutazione alla luce della sua integrazione sociale.
Con le suddette censure sostanzialmente il ricorrente sostiene che il Questore, in spregio alla peculiare disciplina che governa il rilascio del permesso per lungo soggiornanti – la quale impone di ponderare con particolare cura la situazione complessiva del soggetto, la durata della permanenza in Italia, la condizione lavorativa e familiare, il grado di integrazione già ottenuto - ed ai generali principi di imparzialità e buon andamento della p.a., avrebbe omesso di formulare un concreto giudizio di pericolosità sociale, appiattendosi acriticamente sul dato acquisito delle condanne penali a suo carico, di cui peraltro la seconda, risalente al 2022 (per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per il reato di ricettazione di circa kg.100 di cavi in matasse, di rame), attualmente oggetto di ricorso in Cassazione in attesa di giudizio.
3. In data 13.02.2023 si è costituito il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. All’esito della camera di consiglio del 28.02.2023 è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, difettando il fumus boni iuris, tenuto conto della pluralità delle condanne penali riportate e degli altri elementi evidenziati dall’Amministrazione, nel complesso prima facie idonei a giustificare il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti dello straniero (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3841 del 2016);
Rilevato che il provvedimento impugnato risulta fornito del giudizio di bilanciamento richiesto ex art. 9, comma 4, 9, comma 7, lett. c) e, dell’art. 1 del d. lgs. 259/2011, esteso ad una complessiva valutazione sia delle condizioni di inserimento socio familiare e lavorativa dello straniero, sia delle concomitanti esigenze di tutela dell’ordine pubblico connesse alle condanne penali allo stesso inflitte; ”
5. All’udienza del giorno 11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come anticipato in narrativa, con esso il ricorrente contesta la violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e la connessa disparità di trattamento tra cittadini ed extracomunitari; si duole inoltre della asserita carenza, erroneità e illogicità della motivazione, ritenuta non congrua, del difetto dei presupposti per il diniego dell’istanza di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti nonché, della carenza dell’istruttoria prodromica all’adozione del provvedimento gravato.
Più in dettaglio, l’esponente deduce che la motivazione del provvedimento costituirebbe un mero automatismo condotto sulla scorta delle due sentenze penali di condanna, avendo l’amministrazione omesso di operare un confronto tra l’interesse pubblico relativo alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed altri elementi rilevanti, quali l’età dell’interessato, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell’eventuale espulsione per l’interessato ed i suoi familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali e l’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
Tra gli altri elementi, l’esponente ha evidenziato di essere entrato regolarmente in Italia, di vivere da decenni nel Paese, ove ha i suoi unici legami familiari e di essere ben inserito nel contesto sociale e lavorativo di Eboli, ove risiede.
Ha aggiunto di aver lavorato specializzandosi in campo edile come muratore qualificato e di avere ottenuto un contratto a tempo indeterminato.
Ritiene il Collegio che le censure prospettate appaiano del tutto prive di fondamento.
Dispone l’art. 9, comma 4, del Testo Unico Immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm. che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero .”
Alla luce della riportata disposizione, se è vero che il Questore è tenuto a valutare la durata del soggiorno nel territorio nazionale e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego o di revoca del permesso di soggiorno di cui si discute in questa sede, non è dubbio che la gravità dei fatti per i quali il cittadino extracomunitario ha riportato condanna, debitamente evidenziata nel provvedimento di revoca, imponeva di attribuire rilievo prevalente alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Né può condividersi l’asserzione difensiva secondo cui “ Il fatto che oggi, una sola condanna definitiva possa rappresentare l’unico motivo per decretare automaticamente il rifiuto del permesso di soggiorno, rappresenta una sicura lesione dei principi costituzionalmente garantiti. ”
Ritiene il Collegio che l’atto del Questore, lungi dall’essere fondato in senso acritico ed appiattito sulla sussistenza di un’unica sentenza di condanna passata ingiudicato, risulti ex adverso ampiamente motivato anche sotto il profilo dell’invocato giudizio di pericolosità.
E difatti, fermo restando che “ il rilascio o il diniego o la revoca del permesso richiede un giudizio sulla effettiva pericolosità del richiedente e che, quindi, il richiamo ai reati contemplati dagli artt.380 e 381 c.p.p. vale soltanto ad orientare tale giudizio di pericolosità ” (C.d.S., sez. III, sent. n. 5849/2017), nel caso che ci occupa la sentenza di condanna per furto di carburante per uso agricolo è stata solo uno degli elementi valutativi di un più ampio e multiforme quadro indiziario della pericolosità sociale del soggetto dal quale, con giudizio inferenziale argomentato e logico, il Questore ha tratto il proprio convincimento.
Non può di certo trascurarsi, difatti, la gravità dei fatti per cui il ricorrente è stato altresì imputato nel procedimento penale n. P.M. 2014/12263 DIB 2016/3848 presso la Procura della Repubblica di AL per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, a seguito di un controllo di polizia che certamente fa dubitare della conclusione della difesa (“ si dichiara fuori da quel tipo di atteggiamento ed è fermamente intenzionato a redimersi e riabilitare la sua condotta penale ”.)
Si soggiunge che nel provvedimento impugnato, in ogni caso, risultano presi in ampia considerazione gli elementi richiamati dal ricorrente, ma ne viene esplicitamente esclusa rilevanza prioritaria a fronte delle richiamate esigenze di tutela dell’interesse pubblico, con un processo logico argomentativo, non solo esente da profili di irrazionalità o illogicità e basato su solide basi istruttorie, ma pienamente condivisibile, alla luce del chiaro disposto normativo del richiamato art. 9 del d.lgs. n. 298/1998.
6. Per le ragioni indicate, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.