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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7977/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7977/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. LINDA GIACCAGLIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LINDA GIACCAGLIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO in data 24/12/2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 29, Parte I, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/09/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 40/2025 depositata in data 28/01/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/09/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in CITTA' DI CASTELLO in data 24/12/2020, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 29, Parte I, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/09/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 15/09/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7977/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. LINDA GIACCAGLIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LINDA GIACCAGLIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO in data 24/12/2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 29, Parte I, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/09/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 40/2025 depositata in data 28/01/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/09/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in CITTA' DI CASTELLO in data 24/12/2020, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 29, Parte I, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 18/09/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 15/09/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino