Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'Avv. R. NG
appellante
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
(P. IVA. ) con il patrocinio dell'avv. G. Controparte_2 P.IVA_1
Vulpitta
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.11.2024 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 6.2.2019, il Tribunale di Marsala, definitivamente pro-
nunciando, rigettava le domande proposte da e lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese di lite ponendo a suo carico le spese della c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
La si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_3
restava contumace. CP_1
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 CP_4
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del si-
[...]
CP_ nistro avvenuto su un tappeto elastici di proprietà della convenuta.
Quest'ultima si costituiva, chiedendo di chiamare in causa la
[...]
con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per CP_6
l'attrezzo ricreativo sul quale si era verificato il sinistro.
La si costituiva, chiedendo il rigetto della domande e, in Controparte_2
subordine, eccependo la prescrizione del diritto della alla garanzia. CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che la teste Testimone_1
[...
che aveva riferito del sinistro, non era presente al momento in cui si era verificato, avendo dichiarato che stava passeggiando ed aveva visto l'attore arrivare con un braccio rotto solo successivamente;
che il teste NG
aveva dichiarato di avere assistito al sinistro e di avere notato la mancanza di imbottiture in alcuni punti della struttura elastica;
che detta teste non po-
- 2 - Corte di Appello di Palermo teva ritenersi attendibile in quanto risultava smentita dalla teste
[...]
secondo la quale quel pomeriggio era uscita con l'attore ed altri Tes_2
due ragazzi e le zie (tra cui erano state chiamate poi Persona_1
per portare il ragazzo in ospedale;
che le allegazioni dell'attore non erano idonee ad inquadrare la fattispecie nell'art. 2050 c.c.; che la mancanza di imbottitura in uno specifico punto era stata solo allegata e non provata.
Lamenta l'appellante che la deposizione della NG, ritenuta dal Tribu-
[... nale inattendibile, era stata puntuale a differenza di quella resa dalla che risultava invece generica;
che non poteva ravvisarsi alcuna Pt_2
contraddizione tra le due deposizione, avendo le due testimoni assistito al sinistro da due punti di vista diversi;
in particolare, la NG si trovava frontalmente ad uno dei lati dell'attrezzatura, ad una certa distanza dall'ingresso mentre la passeggiava nei pressi del tappeto elasti- Tes_2
co per cui aveva potuto raggiungere immediatamente l' ; che la Parte_1
lontananza della prima dal tappeto chiariva quanto riferito in merito alla telefonata effettata dalla alla zia, che si trovava fuori dalla Parte_1
struttura ludica ma all'interno della fiera.
Il motivo appare infondato.
Dall'esame dei verbali di causa del primo grado risulta che la teste NG ha dichiarato, all'udienza del 28.11.2017, che si trovava sui luoghi perché aveva accompagnato il nipote (l'odierno appellante) e che sia quest'ultimo che la erano saliti sul tappeto elastico;
che dopo qualche minuto, Tes_2
trovandosi proprio lì davanti con il figlio, aveva visto Persona_2
sco accasciato a terra che si teneva il braccio;
che la struttura aveva dei cu-
scini posti nel perimetro del tappeto elastico ma che nel punto in cui si era
- 3 - Corte di Appello di Palermo accasciato non vi era alcuna protezione.
escussa nella stessa udienza, ha dichiarato di trovarsi Persona_3
sui luoghi perché era uscita con , il fratello di questi Parte_1
e un'altra amica;
che non era salita sul tappeto elastico e che mentre pas- seggiava con l'amica aveva visto arrivare l' con il braccio rot- Parte_1
to; che in tale occasione erano presenti solo lei e tale e che Persona_4
dopo l'accadimento era stata chiamata (con il cellulare) una zia che era ar-
rivata e lo aveva accompagnato al Pronto Soccorso.
Orbene, risulta evidente la sussistenza di un contrasto insanabile tra le due dichiarazioni con riguardo alla presenza della NG (zia dell' ) al momento del sinistro. Parte_1
Ed invero, non può sussistere alcun equivoco su quanto riferito da quest'ultima in merito alla sua posizione “proprio davanti” al tappeto ela-
stico, e ciò risulta inconciliabile con quanto riferito dalla sul Parte_1
suo successivo intervento;
il che conduce a confermare il giudizio di inat-
tendibilità delle due testimoni da cui discende l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni ai fini della ricostruzione del sinistro e, segnatamente, al fine di provare il nesso di causalità tra l'anomalia lamentata (mancanza di pro-
tezione della struttura metallica del tappeto) ed il danno.
Né sussistono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 257 c.p.c., poiché la deposizione resa da ciascuna delle testi, di cui si sollecita il riesame in que-
sto grado, appare esplicita e chiara, né vi è la necessità di correggerne eventuali irregolarità, altra essendo la questione del loro contrasto.
Va precisato, poi, che la domanda in questione è stata correttamente quali-
ficata dal Tribunale quale responsabilità ex art. 2051 c.c., e non ex art.
- 4 - Corte di Appello di Palermo 2050 c.c., come vorrebbe l'appellante.
Ed invero, per attività pericolose - per il cui svolgimento l'art 2050 cod.
civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita -
devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonchè quelle che comportino la rilevan-
te possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le ca-
ratteristiche dei mezzi adoperati: restano perciò escluse da tale nozione, e quindi dall'ambito di applicazione della norma suindicata, tutte quelle atti-
vità nelle quali l'eventuale pericolosità, non configurabile in re ipsa, possa soltanto insorgere ove intervengano errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato.
Nel caso in esame, con l'atto introduttivo l'appellante ha dedotto che la le- sione si era verificata per l'urto subito a causa della caduta contro una barra in metallo priva di alcuna protezione, cosicchè la causa del danno è stata identificata proprio nelle caratteristiche del tappeto elastico;
e da ciò con-
segue la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 52.001 a € 260.000, valore minimo).
P.Q.M.
[... La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_3 CP_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 6.2.2019.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €
4.497,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, in favore della
[...]
Controparte_7
- 5 - Corte di Appello di Palermo Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 20.2.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo