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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RE HE, Relatore
SS GI, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1634/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. numero REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4332/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la Ricorrente_1 Società_2
Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto impositivo n. numero, notificato a mezzo PEC in data
09.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate procedeva “al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2018, 2019” per il complessivo importo di € 32.245,00, oltre interessi quantificati in
€ 7.812,58 e sanzioni determinate in € 32.245,00.
Eccepiva l'illegittimita' e/o nullità dell'atto impositivo per erronea valutazione in ordine all'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento in tema di agevolazioni r&s nonche' per difetto di motivazione tecnica secondo quanto disciplinato dal dettato normativo ex articolo 7 l. 212/2000; mancata consultazione tecnica del MISE da parte dell'Ufficio.
La ricorrente ha depositato una perizia giurata (corredata da documentazione fotografica) a firma dell'Architetto Nominativo_2.
L'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che l'analisi della documentazione esibita dalla società ha messo in evidenza l'assenza, nell' attività svolta dalla Società, delle caratteristiche che un'attività di R&S deve avere secondo il Manuale di CA e pertanto, non incorporando l'attività progettuale svolta nuova conoscenza, la stessa non dà diritto al credito di imposta richiesto.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa producendo giurisprudenza favorevole alla propria tesi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il credito d'imposta R&S, previsto nell'ambito del Piano Transizione
4.0 e finanziato con le risorse del Associazione_1, rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese nazionali con l'obiettivo di sostenere la loro competitività, stimolare gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del design e dell'ideazione estetica. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di agevolazione fiscale che, agendo in riduzione - mediante compensazione
- sull'importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese residenti nel territorio nazionale, permette loro di operare un taglio alle imposte dovute e, al contempo, di rendersi più competitive e innovative sul mercato.
La ricorrente dopo aver illustrato il progetto a cui si riferisce il credito d'imposta in esame (tecnica della “lava ceramizzata ), progetto che consistente nella decorazione e trasformazione ad alta temperatura di lastre di basalto lavico, materiale naturale unico per resistenza e stabilità termica, ha evidenziato che il progetto oggetto della contestazione è stato formalizzato, con la registrazione del relativo brevetto a testimonianza della vocazione storica all'innovazione tecnica artigianale.
Sostiene il carattere di assoluta novità sperimentale del progetto, trattandosi di “processo di lavorazione del basalto lavico dell'Etna accoppiato ad una vetrina preparata in laboratorio” e afferma che non esista in commercio, allo stato attuale, prodotto con simili caratteristiche.
Sostiene l'Ufficio che nella individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bisogna far riferimento alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" che la normativa nazionale mutua dalla prassi comunitaria in materia di "Aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Comunicazione della Commissione Europea n. 198/01 del 2014, già richiamata in ambito nazionale dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016); in virtù dell'espresso richiamo operato dalla disciplina europea alle Società_1 on Associazione_1 dell'OCSE quindi,
i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. Manuale di CA (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e quindi, come correttamente evidenziato in sede di motivazione dell'atto impugnato, il progetto presentato dalla Ricorrente non appare dettagliato e non si riesce a cogliere la novità e l'originalità del progetto. Non si riscontrano i caratteri di novità e di originalità, sopra menzionati, richiesti dalla norma per accedere alle agevolazioni.
Il ricorso viene accolto dando continuità ai principi, affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482 depositata il 16 giugno 2025, ha stabilito un principio interpretativo di fondamentale rilevanza per l'applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
La decisione, che ha accolto integralmente l'appello del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, ha sancito l'irrilevanza dei cinque parametri del Manuale di CA versione 2015 per la valutazione dell'innovatività dei progetti realizzati negli anni 2015-2019, riconoscendo la sufficienza dell'innovazione
“relativa” rispetto alle conoscenze e competenze dell'impresa richiedente, evidenziato come “nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa”.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RE HE, Relatore
SS GI, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1634/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. numero REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4332/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la Ricorrente_1 Società_2
Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'atto impositivo n. numero, notificato a mezzo PEC in data
09.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate procedeva “al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2018, 2019” per il complessivo importo di € 32.245,00, oltre interessi quantificati in
€ 7.812,58 e sanzioni determinate in € 32.245,00.
Eccepiva l'illegittimita' e/o nullità dell'atto impositivo per erronea valutazione in ordine all'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento in tema di agevolazioni r&s nonche' per difetto di motivazione tecnica secondo quanto disciplinato dal dettato normativo ex articolo 7 l. 212/2000; mancata consultazione tecnica del MISE da parte dell'Ufficio.
La ricorrente ha depositato una perizia giurata (corredata da documentazione fotografica) a firma dell'Architetto Nominativo_2.
L'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato che l'analisi della documentazione esibita dalla società ha messo in evidenza l'assenza, nell' attività svolta dalla Società, delle caratteristiche che un'attività di R&S deve avere secondo il Manuale di CA e pertanto, non incorporando l'attività progettuale svolta nuova conoscenza, la stessa non dà diritto al credito di imposta richiesto.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa producendo giurisprudenza favorevole alla propria tesi.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il credito d'imposta R&S, previsto nell'ambito del Piano Transizione
4.0 e finanziato con le risorse del Associazione_1, rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese nazionali con l'obiettivo di sostenere la loro competitività, stimolare gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del design e dell'ideazione estetica. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di agevolazione fiscale che, agendo in riduzione - mediante compensazione
- sull'importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese residenti nel territorio nazionale, permette loro di operare un taglio alle imposte dovute e, al contempo, di rendersi più competitive e innovative sul mercato.
La ricorrente dopo aver illustrato il progetto a cui si riferisce il credito d'imposta in esame (tecnica della “lava ceramizzata ), progetto che consistente nella decorazione e trasformazione ad alta temperatura di lastre di basalto lavico, materiale naturale unico per resistenza e stabilità termica, ha evidenziato che il progetto oggetto della contestazione è stato formalizzato, con la registrazione del relativo brevetto a testimonianza della vocazione storica all'innovazione tecnica artigianale.
Sostiene il carattere di assoluta novità sperimentale del progetto, trattandosi di “processo di lavorazione del basalto lavico dell'Etna accoppiato ad una vetrina preparata in laboratorio” e afferma che non esista in commercio, allo stato attuale, prodotto con simili caratteristiche.
Sostiene l'Ufficio che nella individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bisogna far riferimento alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" che la normativa nazionale mutua dalla prassi comunitaria in materia di "Aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Comunicazione della Commissione Europea n. 198/01 del 2014, già richiamata in ambito nazionale dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016); in virtù dell'espresso richiamo operato dalla disciplina europea alle Società_1 on Associazione_1 dell'OCSE quindi,
i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. Manuale di CA (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 ottobre 2015) costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e quindi, come correttamente evidenziato in sede di motivazione dell'atto impugnato, il progetto presentato dalla Ricorrente non appare dettagliato e non si riesce a cogliere la novità e l'originalità del progetto. Non si riscontrano i caratteri di novità e di originalità, sopra menzionati, richiesti dalla norma per accedere alle agevolazioni.
Il ricorso viene accolto dando continuità ai principi, affermati dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482 depositata il 16 giugno 2025, ha stabilito un principio interpretativo di fondamentale rilevanza per l'applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
La decisione, che ha accolto integralmente l'appello del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, ha sancito l'irrilevanza dei cinque parametri del Manuale di CA versione 2015 per la valutazione dell'innovatività dei progetti realizzati negli anni 2015-2019, riconoscendo la sufficienza dell'innovazione
“relativa” rispetto alle conoscenze e competenze dell'impresa richiedente, evidenziato come “nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3, DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa”.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali.