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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 1653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 6.3.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Roma via Guattani n. 15 presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Salvatore Gagliardo che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
(“ ” o “ ), P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t, in Controparte_1 CP_1 CP_2 P.IVA_1
Roma elettivamente domiciliata alla via Gregoriana n. 54 presso lo studio del prof. Avv. Massimo Confortini che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Stefano Nanni Costa ed Elena Guizzetti del foro di
Milano per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellata
Cui è stato riunito il giudizio R.G. N.2010/ 2019 proposto da:
(“ ” o “ ) Controparte_1 CP_1 CP_2
Appellante
CONTRO
Parte_1 Appellato.
OGGETTO: appello avverso sentenza n.17410/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17.09.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza riportata in epigrafe con la Parte_1 quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda da esso proposta nei confronti della convenuta ed avente ad oggetto il pagamento della vincita del jackpot pari €. 494.093,60 e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, aveva condannato la società convenuta al pagamento nei suoi confronti della somma di €.17.000,00 per danni non patrimoniali, oltre interessi e spese legali. Con condanna altresì della società convenuta all'onere delle spese del giudizio.
L'appellante censurava la sentenza per non aver ritenuto la validità della vincita e ne chiedeva la riforma.
Con atto del 4.6.19, si costituiva la (o la quale rilevava preliminarmente la pendenza di CP_1 CP_2 altro giudizio di appello avverso la medesima sentenza contraddistinto dal n. RG. 2010/19 di cui chiedeva la riunione a questo giudizio.
Nel merito contestava l'appello principale e chiedeva l'accoglimento del proprio gravame in ordine al capo che aveva ritenuto essa nadempiente. CP_2
Riuniti i giudizi con ordinanza del 28.11.2019, all'udienza cartolare del 6.3.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto. Parte_1
L'appellante censura la prima decisione, ritenendola contraddittoria, nel punto in cui riconosce la piena CP_ responsabilità contrattuale di nella causazione dell'evento e dall'altra non la condanna al pagamento nei suoi confronti della vincita del jackpot pari ad €. 494,093,60.
In realtà la sentenza è ben motivata sul punto e mentre da un lato rileva che il biglietto o ricevuta di vincita non costituisce titolo per ottenere il pagamento, che si perfeziona mediante la validazione secondo le procedure indicate in tutte le ricevitorie, secondo il decreto 22/5/2010, validazione che nel caso concreto non c'è stata;
dall'altro, sulla scorta della CTU, ha pure valutato che anomalie del sistema erano già state segnalate da circa 12 giorni precedenti la vincita senza che ntervenisse né che mettesse in atto delle CP_2 CP_ segnalazioni ai giocatori, ravvisando, pertanto, l'inadempimento dello per totale e consapevole inerzia nella gestione del guasto.
La decisione è coerente, per nulla contraddittoria e va condivisa.
Il CTU con puntuale rendicontazione aveva evidenziato il cattivo funzionamento del sistema nei giorni precedenti, ma mai in misura determinante sulle giocate.
D'altra parte, considerato che il giorno del fatto in poco meno di 17 minuti numerosi terminali di videolottery collegati al sistema gestito da avevano assegnato 241 vincite apparenti di jackpot di€. CP_2
494.093,60, è evidente che l'anomalia fosse divenuta di tali dimensioni da dover essere azzerata. In tale situazione di fatto, se è vero che il mancato procedimento di validazione delle vincite apparenti, non ha consentito di assegnare il jackpot, allo stesso modo non può risultare irrilevante il comportamento della società che da oltre 12 giorni constatava il cattivo funzionamento del sistema senza porvi rimedio.
CP_ Pertanto, anche l'appello proposto da on merita accoglimento.
Le risultanze tecniche hanno fatto emergere evidenti anomalie del sistema sin da 12 giorni prima del verificarsi dell'evento ed è accertato che la società non ha posto in essere alcun intervento per evitare che le problematiche si acuissero. D'altra parte, è pure emerso dalla ctu che tali anomalie non erano evidenti agli utenti ed in particolare al che, ignaro, ha continuato a giocare: “Il possibile verificarsi Pt_1 dell'anomalia veniva ripetutamente segnalato e registrato sui log da dodici giorni, dal 4.04.2012. Non risultano essere state messe in atto azioni correttive da parte dei tecnici (CTU p.38); “Nessuna CP_2 anomalia è stata segnalata dalla VLT al che in poco più di diciassette minuti ha effettuato circa 150 Pt_1 partite (anche non vincenti e contabilizzate sul credito), ricaricato due volte il credito e stampato il biglietto alle ore 13:49:49 con l'importo di 494.093,60 euro.”
In base a questi elementi il primo giudice ha, correttamente, evidenziato l'inadempimento della società, fonte di responsabilità e perciò, l'ha ritenuta obbligata al risarcimento del danno, nella misura quantificata secondo la ctu medica che ha ravvisato nell'utente una sindrome da stess dovuta alla illusione di una vincita di così ingente valore.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza risulta ben motivata in ogni suo aspetto con la conseguenza che gli appelli vanno rigettati.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli R.G. N.
1653/2019 e N. 2010/2019, proposti dalle parti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
17410/18, a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-rigetta l'appello proposto da;
Pt_2
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa.
Roma, 6.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino