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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale
N. R.G. 439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
I Tribunale Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
3) Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra
(C.F: , nata a [...], il RT C.F._1
02.02.1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroni C.F.: ) CodiceFiscale_2 del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, come da procura in allegato al ricorso , ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1 in Poggibonsi (SI) via G. Giusti 12, c.f. rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Martina Ircani ( , ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni V.no (AR) via Gruccia 23/G giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale la causa era riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( vigente ratione temporis) sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
- Nel merito Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, domanda o istanza,
Pagina 1 - preliminarmente: dichiarare la inammissibilità/tardività della infondata domanda di mantenimento avanzata dal in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e CP_1 dichiarare pertanto la controparte decaduta dalla facoltà di proporre tale domanda.
- nel merito: rigettata ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, 1) In merito alla già dichiarata separazione personale dei coniugi e RT
, accertare e dichiarare l'addebito della separazione al Controparte_1 suddetto per i suoi comportamenti contrarti ai doveri che derivano dal Controparte_1 matrimonio, indicati in atti e relativi anche alla dipendenza da alcolici;
2) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP, come per legge.
- In via istruttoria Si chiede ammettersi la prova per testi, richiesta e non ammessa, come formulata in memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, come anche ivi riportata
Per il resistente :” In via preliminare modificare l'ordinanza presidenziale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio e, stante la maggiore età di tutti i figli, Persona_1 revocare le disposizioni relative all'affidamento, al diritto di frequentazione e all'intervento dei servizi sociali;
Nel merito:
-pronunciare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
-disporre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenimento del RT coniuge determinandolo nella misura di un contributo mensile Controparte_1 pari ad € 500,00; Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa. Insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.1.2024 il Tribunale di Siena dichiarava la separazione personale tra e e il processo proseguiva davanti RT Controparte_1 al giudice istruttore sulle altre domande delle parti .
Le domande da esaminare nel presente giudizio sono quella dell'addebito della separazione formulata dalla ricorrente e quella di contributo al proprio mantenimento formulata dal resistente .
La domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
( oggetto dei conclusioni del resistente) è stata rinunciata da Persona_1
la quale ha dato atto che nelle more del procedimento ha RT Per_1 reperito nuova attività lavorativa divenendo economicamente autosufficiente .
Non vi è luogo a provveder su collocamento e frequentazione dei figli entrambi maggiorenni .
1.La domanda di addebito .
Parte ricorrente ha fondato la richiesta di addebito della separazione al coniuge sull'avere il resistente iniziato , almeno dall'anno 2021 a fare uso smodato di
Pagina 2 alcool che lo aveva portato a dissipare i propri guadagni, a perdere, dopo 10 anni d'impiego, il lavoro presso l'azienda vitivinicola Piccini, a tenere atteggiamenti aggressivi e minacciosi anche nei confronti della moglie e dei figli e a rendere così intollerabile la convivenza . Parte resistente , pur non negando la problematica legata alla dipendenza dall'alcool , contestava di aver mai tenuto i comportamenti descritti in ricorso e affermava che la fine della relazione coniugale era da ascriversi , a partire dall'anno 2020 ,con pari valenza causale, anche ai cambiamenti intervenuti nel nucleo familiare a seguito della decisione della moglie , con lui non condivisa ,di lasciare il proprio lavoro da dipendente e di iniziare a lavorare nell'attività commerciale gestita dai figli. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. ( Cass Ordinanza n. 16691 /2020 e Cass 3923/18) Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno ( o più ) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, Nel caso di specie , pur condividendo il Collegio la mancata ammissione delle prove testimoniali per le ragioni indicate dalla Giudice relatrice nell'ordinanza del 7.6.2024 tuttavia la documentazione in atti - acquisita ex art. 213 c.p.c.- comprova la dipendenza dall'alcool da parte del che si è rivolto al CP_1 Pt_2 nel giugno 2022 , ha intrapreso ( come risulta dalla relazione) vari percorsi di cura senza portarli a termine , fino a giungere ,in un crescendo di aggressività (pur se ciò non rilevante ai fini dell'addebito essendo fatti sopravvenuti in corso di causa) a tenere comportamenti gravi che ha condotto all'applicazione di misura cautelare ( divieto di avvicinamento alla signora con Pt_1 braccialetto elettronico) per il reato di cui all'art. 612 bis commi I e II c.p. in danno della ex coniuge e disposizione di giudizio immediato .
Pagina 3 Si legge nella Relazione del SER.D. che nel giugno 2022 il , CP_1 accompagnato dalla moglie, è stato preso in carico dal SER.D. per un problema di dipendenza da alcool, è stato preso in carico in carico, ma è stato discontinuo nei controlli”. il “avendo avuto diversi problemi di salute dovuti all'assunzione di alcool, CP_1 senza riuscire a smettere di bere, era stato messo fuori casa dalla famiglia (moglie e figli ormai maggiorenni, e ), con la specifica che si fosse Per_2 Per_1 curato avrebbero cercato di riprendere i contatti”.
“La moglie gli ha pagato, per brevi periodi una stanza presso un “bed & Breakfast della zona, ma non essendoci stata aderenza al programma ha interrotto”.
“ il Sig. ha trascorso notti anche al Pronto Soccorso presso l'ospedale di CP_1
Campostaggia – Poggibonsdi (SI), “anche a seguito di intossicazione da alcol”;
“si è rivolto al Servizio Sociale Territoriale, ma non allineandosi al programma proposto, di curarsi e smettere di bere”.
Non è chi non veda come tali problematiche possano avere inciso profondamente sul legame coniugale comportandone inevitabilmente e quale causa di gran lunga prevalente su altre la fine , ove non accompagnate dalla volontà di superamento , come non avvenuto nella fattispecie . I possibili disaccordi familiari per la decisione della ricorrente di cambiare lavoro, indicati dal resistente quale concausa della crisi matrimoniale oltre a non essere provati, non sono neppure allegati come di tale intensità da porre fine al matrimonio. I capitoli di prova formulati sul punto VC nel 2021 si licenziava dal precedente lavoro e iniziava a lavorare RT nel locale gestito dalla The Dream S.r.l. sito in via Salceto 45/47; VC la decisione del licenziamento veniva comunicata ad solo Controparte_1 dopo che era già stata formalizzata.
appaiono , oltre che essere del tutto privi di riferimenti temporali e documentali, del tutto inconferenti rispetto alla prova della crisi matrimoniale . La separazione deve addebitarsi a . Controparte_1
2. La domanda di mantenimento formulata d . Controparte_1 La domanda può essere decisa alla stregua del principio della "ragione più liquida" ( Cass n. 693/2024 Cass. Sez. 3 n. 32650 /2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20555 /2020) ovvero quella che , rispettato l'ordine di trattazione delle questioni stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice stesso ritenga "più liquida" ovvero quella che abbia , tra altre possibili ragioni eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità. in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio . L'addebito della separazione comporta conseguenze patrimoniali sul piano del mantenimento . L'art. 156 c.c. I comma ( invariato anche dopo la riforma ) prevede che “ Il Giudice pronunciando la separazione ,stabilisce a vantaggio del coniuge , cui non si addebitabile la separazione , il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, ove non abbia adeguati redditi propri” Il coniuge cui è addebitata la separazione perde quindi, per espressa previsione normativa , il diritto al mantenimento mentre conserva , solo quando versi in
Pagina 4 stato di bisogno, il diritto agli alimenti , questione estranea al presente giudizio. La domanda del resistente può quindi essere decisa in tal senso, senza che il Collegio debba valutarne l'ammissibilità ( la domanda stata formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., depositata 25.3.2024 applicabile ratione temporis nel presente giudizio) in relazione al mutamento delle condizioni del resistente - questione di merito- che sarebbero intervenute, a su dire, dopo la costituzione in giudizio ( 1.12.2023).
3.Le spese processuali . Le spese liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , trattazione/ istruttoria e decisoria ( le ultime due ridotte in ragione dell'attività processuale svolta) in causa di valore indeterminabile primo scaglione , devono quindi gravare sul resistente soccombente ,ricordato che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio( Cass. Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 )
Quanto alla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte resistente ammessa al gratuito patrocinio, il Tribunale provvederà con separta ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione tra ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) , pronunciata con sentenza del 18.1.2024 del Tribunale di Siena , addebitabile a . Controparte_1
2) Rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente .
3) Pone a carico di il pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in favore della ricorrente in € 98,00 per spese ed in € 5.26100 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge
4) Provvede come da separata ordinanza sulla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 19.3.2025 La Presidente est
( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale
N. R.G. 439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
I Tribunale Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
3) Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra
(C.F: , nata a [...], il RT C.F._1
02.02.1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroni C.F.: ) CodiceFiscale_2 del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, come da procura in allegato al ricorso , ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1 in Poggibonsi (SI) via G. Giusti 12, c.f. rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Martina Ircani ( , ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni V.no (AR) via Gruccia 23/G giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale la causa era riservata alla decisione del Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( vigente ratione temporis) sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
- Nel merito Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, domanda o istanza,
Pagina 1 - preliminarmente: dichiarare la inammissibilità/tardività della infondata domanda di mantenimento avanzata dal in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e CP_1 dichiarare pertanto la controparte decaduta dalla facoltà di proporre tale domanda.
- nel merito: rigettata ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, 1) In merito alla già dichiarata separazione personale dei coniugi e RT
, accertare e dichiarare l'addebito della separazione al Controparte_1 suddetto per i suoi comportamenti contrarti ai doveri che derivano dal Controparte_1 matrimonio, indicati in atti e relativi anche alla dipendenza da alcolici;
2) Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP, come per legge.
- In via istruttoria Si chiede ammettersi la prova per testi, richiesta e non ammessa, come formulata in memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, come anche ivi riportata
Per il resistente :” In via preliminare modificare l'ordinanza presidenziale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento in favore del figlio e, stante la maggiore età di tutti i figli, Persona_1 revocare le disposizioni relative all'affidamento, al diritto di frequentazione e all'intervento dei servizi sociali;
Nel merito:
-pronunciare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
-disporre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenimento del RT coniuge determinandolo nella misura di un contributo mensile Controparte_1 pari ad € 500,00; Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa. Insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.1.2024 il Tribunale di Siena dichiarava la separazione personale tra e e il processo proseguiva davanti RT Controparte_1 al giudice istruttore sulle altre domande delle parti .
Le domande da esaminare nel presente giudizio sono quella dell'addebito della separazione formulata dalla ricorrente e quella di contributo al proprio mantenimento formulata dal resistente .
La domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
( oggetto dei conclusioni del resistente) è stata rinunciata da Persona_1
la quale ha dato atto che nelle more del procedimento ha RT Per_1 reperito nuova attività lavorativa divenendo economicamente autosufficiente .
Non vi è luogo a provveder su collocamento e frequentazione dei figli entrambi maggiorenni .
1.La domanda di addebito .
Parte ricorrente ha fondato la richiesta di addebito della separazione al coniuge sull'avere il resistente iniziato , almeno dall'anno 2021 a fare uso smodato di
Pagina 2 alcool che lo aveva portato a dissipare i propri guadagni, a perdere, dopo 10 anni d'impiego, il lavoro presso l'azienda vitivinicola Piccini, a tenere atteggiamenti aggressivi e minacciosi anche nei confronti della moglie e dei figli e a rendere così intollerabile la convivenza . Parte resistente , pur non negando la problematica legata alla dipendenza dall'alcool , contestava di aver mai tenuto i comportamenti descritti in ricorso e affermava che la fine della relazione coniugale era da ascriversi , a partire dall'anno 2020 ,con pari valenza causale, anche ai cambiamenti intervenuti nel nucleo familiare a seguito della decisione della moglie , con lui non condivisa ,di lasciare il proprio lavoro da dipendente e di iniziare a lavorare nell'attività commerciale gestita dai figli. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. ( Cass Ordinanza n. 16691 /2020 e Cass 3923/18) Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno ( o più ) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, Nel caso di specie , pur condividendo il Collegio la mancata ammissione delle prove testimoniali per le ragioni indicate dalla Giudice relatrice nell'ordinanza del 7.6.2024 tuttavia la documentazione in atti - acquisita ex art. 213 c.p.c.- comprova la dipendenza dall'alcool da parte del che si è rivolto al CP_1 Pt_2 nel giugno 2022 , ha intrapreso ( come risulta dalla relazione) vari percorsi di cura senza portarli a termine , fino a giungere ,in un crescendo di aggressività (pur se ciò non rilevante ai fini dell'addebito essendo fatti sopravvenuti in corso di causa) a tenere comportamenti gravi che ha condotto all'applicazione di misura cautelare ( divieto di avvicinamento alla signora con Pt_1 braccialetto elettronico) per il reato di cui all'art. 612 bis commi I e II c.p. in danno della ex coniuge e disposizione di giudizio immediato .
Pagina 3 Si legge nella Relazione del SER.D. che nel giugno 2022 il , CP_1 accompagnato dalla moglie, è stato preso in carico dal SER.D. per un problema di dipendenza da alcool, è stato preso in carico in carico, ma è stato discontinuo nei controlli”. il “avendo avuto diversi problemi di salute dovuti all'assunzione di alcool, CP_1 senza riuscire a smettere di bere, era stato messo fuori casa dalla famiglia (moglie e figli ormai maggiorenni, e ), con la specifica che si fosse Per_2 Per_1 curato avrebbero cercato di riprendere i contatti”.
“La moglie gli ha pagato, per brevi periodi una stanza presso un “bed & Breakfast della zona, ma non essendoci stata aderenza al programma ha interrotto”.
“ il Sig. ha trascorso notti anche al Pronto Soccorso presso l'ospedale di CP_1
Campostaggia – Poggibonsdi (SI), “anche a seguito di intossicazione da alcol”;
“si è rivolto al Servizio Sociale Territoriale, ma non allineandosi al programma proposto, di curarsi e smettere di bere”.
Non è chi non veda come tali problematiche possano avere inciso profondamente sul legame coniugale comportandone inevitabilmente e quale causa di gran lunga prevalente su altre la fine , ove non accompagnate dalla volontà di superamento , come non avvenuto nella fattispecie . I possibili disaccordi familiari per la decisione della ricorrente di cambiare lavoro, indicati dal resistente quale concausa della crisi matrimoniale oltre a non essere provati, non sono neppure allegati come di tale intensità da porre fine al matrimonio. I capitoli di prova formulati sul punto VC nel 2021 si licenziava dal precedente lavoro e iniziava a lavorare RT nel locale gestito dalla The Dream S.r.l. sito in via Salceto 45/47; VC la decisione del licenziamento veniva comunicata ad solo Controparte_1 dopo che era già stata formalizzata.
appaiono , oltre che essere del tutto privi di riferimenti temporali e documentali, del tutto inconferenti rispetto alla prova della crisi matrimoniale . La separazione deve addebitarsi a . Controparte_1
2. La domanda di mantenimento formulata d . Controparte_1 La domanda può essere decisa alla stregua del principio della "ragione più liquida" ( Cass n. 693/2024 Cass. Sez. 3 n. 32650 /2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20555 /2020) ovvero quella che , rispettato l'ordine di trattazione delle questioni stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice stesso ritenga "più liquida" ovvero quella che abbia , tra altre possibili ragioni eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità. in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio . L'addebito della separazione comporta conseguenze patrimoniali sul piano del mantenimento . L'art. 156 c.c. I comma ( invariato anche dopo la riforma ) prevede che “ Il Giudice pronunciando la separazione ,stabilisce a vantaggio del coniuge , cui non si addebitabile la separazione , il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, ove non abbia adeguati redditi propri” Il coniuge cui è addebitata la separazione perde quindi, per espressa previsione normativa , il diritto al mantenimento mentre conserva , solo quando versi in
Pagina 4 stato di bisogno, il diritto agli alimenti , questione estranea al presente giudizio. La domanda del resistente può quindi essere decisa in tal senso, senza che il Collegio debba valutarne l'ammissibilità ( la domanda stata formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., depositata 25.3.2024 applicabile ratione temporis nel presente giudizio) in relazione al mutamento delle condizioni del resistente - questione di merito- che sarebbero intervenute, a su dire, dopo la costituzione in giudizio ( 1.12.2023).
3.Le spese processuali . Le spese liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , trattazione/ istruttoria e decisoria ( le ultime due ridotte in ragione dell'attività processuale svolta) in causa di valore indeterminabile primo scaglione , devono quindi gravare sul resistente soccombente ,ricordato che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio( Cass. Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 )
Quanto alla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte resistente ammessa al gratuito patrocinio, il Tribunale provvederà con separta ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione tra ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) , pronunciata con sentenza del 18.1.2024 del Tribunale di Siena , addebitabile a . Controparte_1
2) Rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente .
3) Pone a carico di il pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in favore della ricorrente in € 98,00 per spese ed in € 5.26100 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge
4) Provvede come da separata ordinanza sulla domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 19.3.2025 La Presidente est
( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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