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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1341/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Parte_1 P.IVA_1
ISABELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio del dr. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
a) preliminarmente disporre inaudita altera parte sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 14 marzo 2024; b) nel merito annullare e revocare l'ordinanza- ingiunzione n. 15/2024, nonché il sottointeso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-COLC-0000541 del 18.05.2023 – Prot. n. 7664 del
18.05.2023, notificato in data 14.06.2023, per tutte le eccezioni formali e di merito esposte nella precedente trattazione, dichiarandone la nullità e comunque l'annullabilità, l'illegittimità e l'infondatezza, con conseguente inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della procedura esecutiva instaurata ed integrale rigetto della pretesa creditoria azionata dall' Controparte_2
;
[...]
c) accertare che nessun rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra la ricorrente ed il sig.
[...]
e quindi porre nel nulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023- Parte_2
COLC-0000541 del 18.05.2023 – Prot. n. 7664 del 18.05.2023, notificato in data
14.06.2023;
d) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con In via istruttoria, Voglia l'On.le Tribunale adìto ordinare alla di l'esibizione di CP_1 tutti gli atti amministrativi redatti dai verbalizzanti, nonché la denuncia del lavoratore e le dichiarazioni rese dai lavoratori e collaboratori trovati sul cantiere.
Con salvezza di ogni ulteriore richiesta istruttoria anche in relazione al comportamento processuale avverso, anche attraverso ascolto dei testi sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
pagina 1 di 4 Tes_
, e sig.ra nonché con i signori e si chiede Testimone_4 Parte_3 Parte_4 la prova sulle seguenti circostanze: 1) Vero che presso il cantiere sito in Cantù in Corso Unità d'Italia n.34 lavorano contemporaneamente diverse Aziende? Conosce il nome delle Aziende?
2) Vero che lavorano dipendenti stranieri?
3) Vero che molti dipendenti di queste Aziende lavorano 1 / 2 giorni a settimana per lavorazioni specifiche?
4) Che che il sig. Al ha lavorato per la ? Parte_2 Parte_1
5) Vero che il sig. ha versato le retribuzioni al sig. ? Parte_1 Parte_2
6) Vero che vengono chieste ogni giorno e comunque spesso i nomi delle persone presenti sul cantiere e tanto anche ai fini della sicurezza?
7) Vero che il giorno 29/3/2023 sono venuti sul cantiere gli ispettori?
8) Vero che è stato riferito agli ispettori che c'era stato sul cantiere un lavoratore siriano di cui non si conosceva il nome ed il cognome?
9) Vero che il lavoratore siriano è stato pagato dal sig. ? Parte_1
10) Vero che il lavoratore sisiano era sul cantiere per due giorni a settimana?
11) Vero che nei mesi in questione sul cantiere sul quale è stata eseguita l'ispezione si sono avvicendate più aziende?
12) Vero che sul cantiere di Cantù nel periodo nov. 2022 – marzo 2023 hanno lavorato le seguenti ditte:
- CP_4
- Controparte_5
- CP_6
- Controparte_7
- Controparte_8
- Controparte_9
- Controparte_10
Per l CP_1 Voglia l'ecc.mo Tribunale adito respingere il ricorso promosso da Parte_1 avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 15/2024 del 12/03/2024 dell' Controparte_11
, sede di e, per l'effetto, convalidare l'ordinanza stessa, con vittoria di spese ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/4/2024, , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n 15/2024, notificata il 20/3/2024, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco-Sondrio gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 13.524,00 per violazione dell'art 3 co. 3 e 3-ter d.l. 12/2002 conv. in l. 73/2002, per aver occupato tre lavoratori, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, ed eccepiva in primo luogo la nullità del verbale di accertamento, per carente indicazione degli elementi di fatto e di diritto della violazione contestata, in contrasto con il disposto dell'art 3 l.
241/1990. Nel merito contestava l'irregolare occupazione del solo , avendo già Parte_2 regolarizzato la posizione degli altri due lavoratori, e , ancor prima Persona_2 CP_12 della notifica del verbale di accertamento.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_13
pagina 2 di 4 che ribadiva il fondamento dell'accertamento, in quanto l'occupazione di era dimostrata Parte_2 oltre che dalle sue dichiarazioni, anche da quelle del caposquadra, dipendente del Testimone_1 ricorrente, confermate perfino da quest'ultimo. Per quanto concerneva la regolarizzazione degli altri due, deduceva la genericità dell'affermazione dell'opponente, in quanto agli atti dell'Ufficio non risultava che avesse ottemperato alla diffida a regolarizzare ex art. 13 co. 2 e 3 D. Lgs. Pt_1
124/2004, che imponeva al trasgressore, nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di:
a) instaurare un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
− contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
− contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
b) mantenere in servizio i lavoratori interessati per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La carenza di motivazione
Il ricorrente ha contestato il verbale di accertamento n. 2023-COLC-0000541 del 18/5/2023 perchè carente di motivazione, in quanto privo dell'esplicita indicazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla violazione contestata.
L'art. 13 co 4 D. Lgs. 124/2004 prevede che il verbale unico debba indicare: “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
”, per cui è richiesta solo l'indicazione delle fonti di prova e non anche del contenuto delle prove raccolte, come le dichiarazioni rese agli ispettori, né delle conclusioni tratte da queste, peraltro chiaramente espresse nel verbale unico del 18/5/2023.
Ne consegue che soltanto “la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva”
(Cass. 26050/2023), vizio comunque insussistente non soltanto per l'indicazione delle fonti di prova nel verbale unico di accertamento, come già detto, ma anche perché è da escludere che l'insufficiente indicazione degli elementi valutati dagli ispettori, abbia impedito al ricorrente di approntare un'adeguata tutela difensiva, avendo avuto modo con l'opposizione, di prospettare ampiamente tutte le proprie ragioni.
In ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ex art. 22 l. 689/1981, è a cognizione piena, per cui ha come oggetto non solo la legittimità formale, ma anche quella sostanziale degli atti del procedimento amministrativo;
pertanto, qualora ne sia disposto l'annullamento per un vizio formale, ciò non esonera il giudice dalla decisione sulla legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria (Cass.
23297/2005).
Il rapporto di lavoro di Parte_2
L'opposizione può essere decisa senza dare ingresso alla prova per testi, richiesta dall'opponente.
Infatti, il rapporto di lavoro di alle dipendenze del ricorrente è dimostrato, oltre Parte_2 che dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore, anche da quelle rese da dipendente di Testimone_1 pagina 3 di 4 , con mansioni di caposquadra, il quale ha riferito di aver “visto lavorare il signor tra Pt_1 Pt_2 fine 2022 e inizio 2023 Era chiamato da un signore e seguiva le mie direttive. Controllavo il suo lavoro, si lavorava insieme” (doc. 6).
Lo stesso al riguardo ha riferito “che un lavoratore siriano di cui non conosco il nome, ha Pt_1 lavorato nel cantiere in qualità di manovale sotto le direttive del sig. ; ha lavorato per Testimone_1 un periodo che non ricordo bene dalla fine di novembre 2022 a metà gennaio 2023; in media 2 giorni
a settimana 8 ore” (doc. 10). Contrariamente a quanto poi dedotto nel ricorso, dove si sostiene che il lavoratore siriano in questione era del tutto sconosciuto, in quanto dipendente di una delle diverse imprese che operavano nel cantiere, dalle dichiarazioni di cui sopra risulta invece, che era Parte_2 inserito nell'organizzazione aziendale di in quanto era soggetto alle direttive e ai controlli di Pt_1
, caposquadra della stessa e non di altri datori di lavoro. Tes_1 Pt_1
Ne consegue pertanto, che detto lavoratore era di fatto nella disponibilità del ricorrente, che tramite il suo caposquadra, esercitava la direzione e il controllo su di lui, in cui si sostanzia la cd. eterodirezione, che è l'elemento qualificante di ogni rapporto di lavoro subordinato.
La regolarizzazione degli altri due lavoratori
Non risulta fondato neppure l'ultimo motivo, la regolarizzazione della posizione degli altri due lavoratori e , per effetto del pagamento della sanzione in misura Persona_2 CP_12 ridotta quantificata dall' . CP_1
Infatti, il ricorrente non ha dimostrato di aver ottemperato alle altre prescrizioni della diffida a regolarizzare ex art. 13 co. 2 e 3 D. Lgs. 124/2004, che gli imponeva, nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con detti lavoratori e quindi, mantenerli in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 9 D Lgs
149/2015.
P.Q.M.
1. respinge l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. n 15/2024 del 12/3/2024;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00.
Como, 3/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1341/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Parte_1 P.IVA_1
ISABELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio del dr. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
a) preliminarmente disporre inaudita altera parte sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 14 marzo 2024; b) nel merito annullare e revocare l'ordinanza- ingiunzione n. 15/2024, nonché il sottointeso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-COLC-0000541 del 18.05.2023 – Prot. n. 7664 del
18.05.2023, notificato in data 14.06.2023, per tutte le eccezioni formali e di merito esposte nella precedente trattazione, dichiarandone la nullità e comunque l'annullabilità, l'illegittimità e l'infondatezza, con conseguente inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della procedura esecutiva instaurata ed integrale rigetto della pretesa creditoria azionata dall' Controparte_2
;
[...]
c) accertare che nessun rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra la ricorrente ed il sig.
[...]
e quindi porre nel nulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023- Parte_2
COLC-0000541 del 18.05.2023 – Prot. n. 7664 del 18.05.2023, notificato in data
14.06.2023;
d) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con In via istruttoria, Voglia l'On.le Tribunale adìto ordinare alla di l'esibizione di CP_1 tutti gli atti amministrativi redatti dai verbalizzanti, nonché la denuncia del lavoratore e le dichiarazioni rese dai lavoratori e collaboratori trovati sul cantiere.
Con salvezza di ogni ulteriore richiesta istruttoria anche in relazione al comportamento processuale avverso, anche attraverso ascolto dei testi sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
pagina 1 di 4 Tes_
, e sig.ra nonché con i signori e si chiede Testimone_4 Parte_3 Parte_4 la prova sulle seguenti circostanze: 1) Vero che presso il cantiere sito in Cantù in Corso Unità d'Italia n.34 lavorano contemporaneamente diverse Aziende? Conosce il nome delle Aziende?
2) Vero che lavorano dipendenti stranieri?
3) Vero che molti dipendenti di queste Aziende lavorano 1 / 2 giorni a settimana per lavorazioni specifiche?
4) Che che il sig. Al ha lavorato per la ? Parte_2 Parte_1
5) Vero che il sig. ha versato le retribuzioni al sig. ? Parte_1 Parte_2
6) Vero che vengono chieste ogni giorno e comunque spesso i nomi delle persone presenti sul cantiere e tanto anche ai fini della sicurezza?
7) Vero che il giorno 29/3/2023 sono venuti sul cantiere gli ispettori?
8) Vero che è stato riferito agli ispettori che c'era stato sul cantiere un lavoratore siriano di cui non si conosceva il nome ed il cognome?
9) Vero che il lavoratore siriano è stato pagato dal sig. ? Parte_1
10) Vero che il lavoratore sisiano era sul cantiere per due giorni a settimana?
11) Vero che nei mesi in questione sul cantiere sul quale è stata eseguita l'ispezione si sono avvicendate più aziende?
12) Vero che sul cantiere di Cantù nel periodo nov. 2022 – marzo 2023 hanno lavorato le seguenti ditte:
- CP_4
- Controparte_5
- CP_6
- Controparte_7
- Controparte_8
- Controparte_9
- Controparte_10
Per l CP_1 Voglia l'ecc.mo Tribunale adito respingere il ricorso promosso da Parte_1 avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 15/2024 del 12/03/2024 dell' Controparte_11
, sede di e, per l'effetto, convalidare l'ordinanza stessa, con vittoria di spese ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/4/2024, , titolare dell'impresa individuale Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n 15/2024, notificata il 20/3/2024, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco-Sondrio gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 13.524,00 per violazione dell'art 3 co. 3 e 3-ter d.l. 12/2002 conv. in l. 73/2002, per aver occupato tre lavoratori, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, ed eccepiva in primo luogo la nullità del verbale di accertamento, per carente indicazione degli elementi di fatto e di diritto della violazione contestata, in contrasto con il disposto dell'art 3 l.
241/1990. Nel merito contestava l'irregolare occupazione del solo , avendo già Parte_2 regolarizzato la posizione degli altri due lavoratori, e , ancor prima Persona_2 CP_12 della notifica del verbale di accertamento.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_13
pagina 2 di 4 che ribadiva il fondamento dell'accertamento, in quanto l'occupazione di era dimostrata Parte_2 oltre che dalle sue dichiarazioni, anche da quelle del caposquadra, dipendente del Testimone_1 ricorrente, confermate perfino da quest'ultimo. Per quanto concerneva la regolarizzazione degli altri due, deduceva la genericità dell'affermazione dell'opponente, in quanto agli atti dell'Ufficio non risultava che avesse ottemperato alla diffida a regolarizzare ex art. 13 co. 2 e 3 D. Lgs. Pt_1
124/2004, che imponeva al trasgressore, nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di:
a) instaurare un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
− contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
− contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
b) mantenere in servizio i lavoratori interessati per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La carenza di motivazione
Il ricorrente ha contestato il verbale di accertamento n. 2023-COLC-0000541 del 18/5/2023 perchè carente di motivazione, in quanto privo dell'esplicita indicazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla violazione contestata.
L'art. 13 co 4 D. Lgs. 124/2004 prevede che il verbale unico debba indicare: “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
”, per cui è richiesta solo l'indicazione delle fonti di prova e non anche del contenuto delle prove raccolte, come le dichiarazioni rese agli ispettori, né delle conclusioni tratte da queste, peraltro chiaramente espresse nel verbale unico del 18/5/2023.
Ne consegue che soltanto “la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva”
(Cass. 26050/2023), vizio comunque insussistente non soltanto per l'indicazione delle fonti di prova nel verbale unico di accertamento, come già detto, ma anche perché è da escludere che l'insufficiente indicazione degli elementi valutati dagli ispettori, abbia impedito al ricorrente di approntare un'adeguata tutela difensiva, avendo avuto modo con l'opposizione, di prospettare ampiamente tutte le proprie ragioni.
In ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ex art. 22 l. 689/1981, è a cognizione piena, per cui ha come oggetto non solo la legittimità formale, ma anche quella sostanziale degli atti del procedimento amministrativo;
pertanto, qualora ne sia disposto l'annullamento per un vizio formale, ciò non esonera il giudice dalla decisione sulla legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria (Cass.
23297/2005).
Il rapporto di lavoro di Parte_2
L'opposizione può essere decisa senza dare ingresso alla prova per testi, richiesta dall'opponente.
Infatti, il rapporto di lavoro di alle dipendenze del ricorrente è dimostrato, oltre Parte_2 che dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore, anche da quelle rese da dipendente di Testimone_1 pagina 3 di 4 , con mansioni di caposquadra, il quale ha riferito di aver “visto lavorare il signor tra Pt_1 Pt_2 fine 2022 e inizio 2023 Era chiamato da un signore e seguiva le mie direttive. Controllavo il suo lavoro, si lavorava insieme” (doc. 6).
Lo stesso al riguardo ha riferito “che un lavoratore siriano di cui non conosco il nome, ha Pt_1 lavorato nel cantiere in qualità di manovale sotto le direttive del sig. ; ha lavorato per Testimone_1 un periodo che non ricordo bene dalla fine di novembre 2022 a metà gennaio 2023; in media 2 giorni
a settimana 8 ore” (doc. 10). Contrariamente a quanto poi dedotto nel ricorso, dove si sostiene che il lavoratore siriano in questione era del tutto sconosciuto, in quanto dipendente di una delle diverse imprese che operavano nel cantiere, dalle dichiarazioni di cui sopra risulta invece, che era Parte_2 inserito nell'organizzazione aziendale di in quanto era soggetto alle direttive e ai controlli di Pt_1
, caposquadra della stessa e non di altri datori di lavoro. Tes_1 Pt_1
Ne consegue pertanto, che detto lavoratore era di fatto nella disponibilità del ricorrente, che tramite il suo caposquadra, esercitava la direzione e il controllo su di lui, in cui si sostanzia la cd. eterodirezione, che è l'elemento qualificante di ogni rapporto di lavoro subordinato.
La regolarizzazione degli altri due lavoratori
Non risulta fondato neppure l'ultimo motivo, la regolarizzazione della posizione degli altri due lavoratori e , per effetto del pagamento della sanzione in misura Persona_2 CP_12 ridotta quantificata dall' . CP_1
Infatti, il ricorrente non ha dimostrato di aver ottemperato alle altre prescrizioni della diffida a regolarizzare ex art. 13 co. 2 e 3 D. Lgs. 124/2004, che gli imponeva, nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con detti lavoratori e quindi, mantenerli in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 9 D Lgs
149/2015.
P.Q.M.
1. respinge l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. n 15/2024 del 12/3/2024;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00.
Como, 3/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4