Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, l’UTG – Ufficio territoriale del -OMISSIS-, e l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- del provvedimento della -OMISSIS- prot. n. 126089, datato 23.10.2022, con il quale si informa che la -OMISSIS- è interdetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 91 e 94 del d. lgs. n. 159/2011 e si dispone il rigetto della domanda di rinnovo dell’iscrizione della società ricorrente nella c.d. white list ;
- dei verbali e pareri o, comunque, degli atti relativi del Gruppo Informativo Antimafia, ancorché non tutti conosciuti, relativi alla posizione della società ricorrente, compreso quello della seduta del 6 maggio 2022;
- della nota prot. n. 128820 del 28.10.2022 della -OMISSIS-, di trasmissione del provvedimento della stessa Prefettura prot. n. 126089, datato 23.10.2022;
- della nota prot. 0103010 del 3.9.2022 della -OMISSIS-, di comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell’informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
- del provvedimento con cui l’ANAC ha disposto l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici dell’annotazione dell’adozione del provvedimento della -OMISSIS-, ancorché non conosciuto, nonché della relativa comunicazione del 7.11.2022 (fasc. ANAC 4875/2022);
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’UTG di AN, e dell’ANAC;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione degli artt. 3, 13, 25, 27, 41, 97, 117 della costituzione. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86, 90, 91 e 94 del d. lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della l. n. 241/90; violazione dell’art. 1 del protocollo 1 addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa; violazione dei principi di legalità e certezza del diritto; sviamento. La -OMISSIS- avrebbe fondato il provvedimento interdittivo sulla sola circostanza del coinvolgimento del ricorrente nel procedimento penale n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale gli sarebbe stato contestato il delitto di ricettazione ai sensi degli artt. 110, 648, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., e per il quale sarebbe stato condannato dal -OMISSIS- alla pena di anni due di reclusione con sentenza del 26.4.2022, sentenza però appellata, e comunque nel corpo della quale sarebbe stato specificatamente escluso per il ricorrente l’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p.; la Prefettura avrebbe inoltre ritenuto che il ricorrente conoscesse la caratura mafiosa di altri personaggi, nel quadro di una finalità agevolatoria del consesso mafioso, circostanze che sarebbero smentite dalle risultanze processuali, atteso che: a) il Tribunale avrebbe escluso a carico del ricorrente l’aggravante del 416 bis , non essendo stato ricavato dall’istruttoria una sua consapevolezza delle finalità agevolatorie del consesso mafioso; b) analoga valutazione avrebbe espresso il Tribunale del Riesame nella decisione del 23 maggio 2019; c) anche il P.M. nella propria requisitoria avrebbe chiesto di escludere l’aggravante ex art. 416 bis ; d) il reato di ricettazione non sarebbe annoverato tra i reati c.d. “spia” contemplati dall’art. 84, comma 4, del d. lgs n. 159/2011; inoltre, gli elementi assunti dai provvedimenti non sarebbero connotati dai necessari caratteri della univocità, obiettiva congruità, concretezza in ordine al tentativo di infiltrazione mafiosa; per quanto poi afferente la conversazione telefonica riferita dalla Prefettura, nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento ad un boss locale, sarebbe stato escluso dal Tribunale che le intercettazioni non avrebbero riguardato il ricorrente.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86 e 91 del d. lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione; violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. La -OMISSIS- avrebbe fondato il proprio provvedimento su fatti e circostanze risalenti al 2017, oggetto di indagini delle Forze di Polizia e, quindi, note anche al Gruppo Interforze ed alla Prefettura e, tuttavia, la società ricorrente sarebbe stata iscritta nel corso di questi anni alla white list della -OMISSIS-, previa verifica positiva del possesso dei requisiti antimafia.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011 e dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della PA; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. In subordine rispetto ai motivi che precedono, parte ricorrente rileva che l’Amministrazione prefettizia, prima di adottare la misura interdittiva, avrebbe omesso ogni valutazione e conseguente motivazione in ordine alla carenza dei presupposti per procedere secondo quanto disposto dall’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, nel quale si prevede che il prefetto può prescrivere all’impresa di adottare misure organizzative, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, risultando l’interdittiva adottata quantomeno sproporzionata.
4. Illegittimità derivata. L’impugnato provvedimento della -OMISSIS- costituirebbe elemento presupposto del provvedimento lesivo conseguentemente adottato dall’ANAC, Concernente l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici dell’annotazione dell’adozione di tale provvedimento presupposto.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite, spiegando difese così sintetizzabili: a) nell’ordinanza del Tribunale del riesame, depositata in data 22 gennaio 2023 da parte ricorrente, si legge: «…In punto di esigenze cautelare, avuto riguardo alla consistenza e gravità dei fatti, emblematici, nel loro svolgimento, della contiguità del [ricorrente] ad ambienti di criminalità organizzata (anche di stampo mafioso) dediti ai reati contro il patrimonio, si ritiene che sussista un pericolo di reiterazione della condotta attuale e concreto…» ; b) nessun rilievo potrebbe assumere la circostanza che si fosse consentita in precedenza l’iscrizione nella cd. white list ; c) non sarebbero stati ravvisabili nella fattispecie i presupposti per l’applicazione dell’art. 94 bis del D.Lgs. 159/2014, avendo la Prefettura accertato l’assenza del requisito dell’agevolazione occasionale previsto dalla norma; d) la censura con cui parte ricorrente lamenta illegittimità derivata sarebbe infondata, attesa l’infondatezza delle censure rivolte avverso l’atto presupposto.
Con ordinanza 27 gennaio 2023, n. 45, è stata rigettata la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito; in tale sede, in particolare, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato non aver più interesse alla decisione del ricorso, stante la cessazione delle attività aziendali e la prossima messa in liquidazione della società, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
In conseguenza di quanto dichiarato e domandato da parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese di lite possono essere compensate, attesa la complessità della vicenda sottesa alla controversia.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AN (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara improcedibile; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati in sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.