Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BR RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1314/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 21/04/98 R.G.N. 4337/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 luglio 1994 al Pretore di Catania, IA TO, premesso di avere esperito senza esito il prescritto procedimento amministrativo, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità, con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento del relativo importo, oltre rivalutazione ed interessi legali sui ratei maturati. Instauratosi il contraddittorio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Pretore, in esito all'espletamento della disposta consulenza tecnica medico legale, con sentenza in data 29 novembre 1995 rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste.
Ricostituitosi il contraddittorio, il Ministero appellato chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza. Con sentenza depositata il 21 aprile 1998, l'adito Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sulla base della rinnovata consulenza medico-legale, dichiarava il diritto di IA TO all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1 giugno 1997 e condannava conseguentemente il Ministero dell'Interno alla relativa corresponsione, con rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121^ giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi fosse portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione;
dichiarava compensate le spese del grado di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con un unico mezzo di impugnazione.
Resiste la TO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la TO ha notificato il proprio controricorso al ricorrente Ministero degli Interni in data 2 settembre 1999, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato alla stessa in data 10 luglio 1998;
pertanto, del suo contenuto, non può aversi alcuna considerazione. Come è noto, infatti, il precetto dell'art. 370 c.p.c. - il quale stabilisce che la parte contro la quale il ricorso per cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso - è posto a garanzia del contraddittorio e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del controricorso (ex plurimis, cass.3 aprile 1987 n. 3218). Va soggiunto, per completezza, che il difensore della TO, pur non essendo comparso in udienza, con istanza datata 1 dicembre 2000 ha fatto richiesta di anticipare la discussione della causa in oggetto rispetto al numero d'ordine ad essa assegnato, così mostrando di avere ricevuto regolare avviso - benché non risultante agli atti - dell'udienza stessa.
Tanto premesso, va subito osservato che il ricorso, il cui unico motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., è fondato. Con tale motivo, infatti, il ricorrente lamenta, a ragione, che il Tribunale di Catania, a fondamento della decisione di riforma della sentenza di primo grado, si sia preoccupato esclusivamente di fornire un'esauriente motivazione della sussistenza delle condizioni di minorazione dell'invalida, tali da concretare, sulla base delle risultanze della perizia espletata dal consulente tecnico di ufficio, il requisito sanitario della inabilità lavorativa nella misura del 74% richiesto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 509/88, ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Ha omesso invece il Tribunale di verificare la sussistenza dell'altro requisito, essenziale al pari di quello sanitario per l'attribuzione del beneficio, vale a dire il requisito economico, costituito dal possesso di redditi personali in misura non superiore ai limiti individuati dall'art. 12 della legge n. 118/71 e successive modificazioni e integrazioni;
nonché l'ulteriore elemento dello stato di incollocazione al lavoro previsto dall'art. 13 della medesima legge.
Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass. 13 aprile 1995 n. 4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. 30 marzo 1971 n. 118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Analoghe considerazioni valgono per il requisito dell'incollocazione.
Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame va rilevato: a) che a conclusione del giudizio di primo grado il Pretore di Catania aveva rigettato la domanda;
b) che, essendo stata la sentenza impugnata dalla TO, il Tribunale, sulla base di rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato - senza formalmente discutere dell'esistenza del requisito economico - che il grado di invalidità era tale da consentire l'erogazione del richiesto assegno, accogliendo, per conseguenza, la domanda;
c) che, per conseguenza, deve ritenersi che la pronuncia del Tribunale di Catania contenga come presupposto necessario l'implicito accertamento dell'esistenza del requisito economico, oltre quello ulteriore dell'incollocazione.
Pertanto, poiché il Ministero dell'Interno con il suo unico motivo del ricorso ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale abbia omesso di verificare la sussistenza del requisito economico e della incollocazione ex art. 13 legge n. 118/71, e poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato per avere il Tribunale, come si è detto, omesso qualsiasi motivazione sulla esistenza di detti requisiti, il motivo stesso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Catania e che dovrà compiere l'accertamento che è stato omesso nella precedente fase di merito. Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001