Rigetto
Dispositivo di sentenza 29 aprile 2010
Parere definitivo 25 giugno 2010
Rigetto
Sentenza 24 settembre 2010
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Con una recente pronuncia, il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, prendendo le mosse dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 25 novembre 2013, n. 26283), ribadisce il proprio orientamento (peraltro, in contrasto con quello della stessa Corte di appello napoletana) in merito alla non assoggettabilità a fallimento delle società cc.dd. in house providing. TRIBUNALE DI NAPOLI 275/2014 N.R.R. Fall. Il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Stanislao De Matteis Presidente Dr. Aldo Ceniccola Giudice Dr. Alessia Notaro Giudice REL Letto il ricorso presentato da Di Gennaro S.p.A., tendente ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 25/06/2010, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02982/2010 e data 25/06/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 aprile 2010
NUMERO AFFARE 03216/2009
OGGETTO:
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ES MA;
contro Provincia di Bari;
avverso diniego riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria per vigilanza ittica, faunistica, ambientale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 557/PAS.15416.10089.D.9 del 15/06/2009 con la quale il Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giampaolo Falciai;
Premesso:
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza ittica, faunistica ed ambientale, emesso dalla Provincia di Bari.
Considerato:
Il Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria, approvato dal Consiglio Provinciale di Bari, stabilisce i requisiti necessari al riconoscimento di cui sopra tra i quali non aver riportato condanne penali e non aver riportato violazioni di carattere amministrativo nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento di guardia giurata volontaria.
Nel caso in esame, nonostante che le sentenze di condanna del ricorrente per reati di peculato continuato, falsità materiale commessa da P.U. in atti pubblici ed in atti privati, siano state seguite da riabilitazione, le due vicende hanno evidenziato una personalità inaffidabile ed incline all’abuso della delicata funzione di guardia giurata. Sulla base di tali valutazioni l’Amministrazione ha legittimamente negato la qualifica di guardia giurata volontaria al ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo Falciai | Giuseppe Severini |
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola