Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2025REG.PROV.COLL.
N. 02968/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza, n. 12,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1278/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, cittadino ghanese titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza 20 gennaio 2013, ha presentato in data 19 aprile 2016 l’istanza per ottenerne il rinnovo. Senonché, la Questura di Verona, con provvedimento del 7 settembre 2020 notificato all’interessato il 13 gennaio 2023, ha archiviato l’istanza sul riscontro di due circostanze ritenute ostative, la mancata presentazione all’appuntamento fissato per il fotosegnalamento ed il ritardo non giustificato nella presentazione dell’istanza di rinnovo. Lo straniero ha invano proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Verona con motivazione per relationem alle controdeduzioni questorili.
2. – Il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico è stato quindi avversato innanzi al TAR per il Veneto deducendo nel gravame la violazione dell’art. 5, co. 2, del D.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 3, co. 1, della L. n. 241/1990 per aver la Prefettura deciso il ricorso gerarchico omettendo di indicare i motivi alla base del rigetto; la violazione dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990 per aver la Questura di Verona adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di lavoro subordinato senza previa comunicazione del preavviso di rigetto; il travisamento fattuale per aver la Questura affermato che il sig. -OMISSIS-non avrebbe ottemperato alle convocazioni per svolgere le operazioni di identificazione e foto-segnalamento previste per il 3 agosto 2016 e per il 10 gennaio 2017 quando invece risulta che il ricorrente si sia presentato nella prima delle menzionate date; la violazione dell’art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui dispone che, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale, rilasci un permesso per protezione speciale.
3. – Il primo giudice, disattese le censure di indole procedimentale per violazione degli artt. 3 (motivazione per relationem priva di autonomia argomentativa) e 10- bis della legge n. 241/1990, ha incentrato la delibazione in senso sfavorevole della vertenza sull’assunto che il “ ritardo di tre anni nella presentazione dell’istanza non costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile, ancor più se di questo ritardo, come nel caso di specie, non viene fornita alcuna comprovata ed idonea giustificazione, né in sede amministrativa né nella presente sede processuale ”.
4. – Lo straniero ha appellato la decisione di prime cure innanzi a questo Consiglio di Stato contestando tutti i punti decisori sviluppati in primo grado, previa domanda di sospensiva: segnatamente, l’appellante obietta in primis l’illegittimità della motivazione per relationem della Prefettura, la quale si sarebbe appiattita pedissequamente sulle cadenze motivazionali della Questura vanificando così la ratio stessa dell’istituto del ricorso gerarchico il cui scopo sarebbe appunto quello di ottenere una decisione motivata da parte di un organo diverso da quello che ha emanato l’atto.
Soggiunge, dipoi, che l’istanza tardiva di rinnovo del permesso non comporterebbe necessariamente il diniego, pertanto non potrebbe legittimamente sostenersi che si tratti di attività vincolata, come in presenza di condanne ostative di cui all’art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 286/1998 di tal ché la comunicazione ex art. 10- bis della L. n. 241/1990 non avrebbe potuto nella specie essere omessa.
Relativamente al tema del ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo, l’appellante invoca quell’indirizzo giurisprudenziale che nega natura perentoria al termine di 60 giorni normativamente previsto per la presentazione della domanda di rinnovo e patrocina il relativo corollario applicativo per cui la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo non può costituire da sola motivo sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso.
Rispetto alla mancata presentazione alla convocazione per il foto-segnalamento, l’appellante rimarca di essersi presentato alla prima convocazione senza utile seguito a cagione del fatto che lo Sportello unico ha ritenuto indispensabile l’esibizione del passaporto sebbene esso non costituisca documento essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno - mentre lo costituirebbe per l’ingresso e il primo rilascio, come desumibile dalla lettura combinata dell’art. 9 (richiesta del permesso di soggiorno) e dell’art. 13 (rinnovo del permesso di soggiorno) del D.P.R. n. 394/1999.
Da ultimo, l’appellante ha rinnovato la doglianza per la violazione dell’art. 19.2 del d.lgs. n. 286/1998 lamentando l’ error in iudicando del primo giudice laddove non ha ravvisato la documentata presenza di familiari conviventi rientranti tra quelli previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, negando, per l’effetto, l’applicazione della tutela rafforzata di cui all’art. 5, co. 5, del medesimo decreto. L’appellante allega in fatti di esser presente in Italia da oltre vent’anni, di aver sempre svolto attività lavorativa con stabile dimora e di essere del tutto alieno da profili di pericolosità sociale.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito formalmente in giudizio depositando i documenti del fascicolo di primo grado.
6. – All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, il Collegio ha accolto la domanda sospensiva ritenendo di far prevalere, nel bilanciamento di contrapposti interessi e in difetto di pericolosità sociale, l’interesse dello straniero a mantenere un titolo di soggiorno nelle more della definizione del giudizio.
7. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 e successivamente incamerata per la discussione.
8. – L’appello è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
9. – Giova svolgere talune premesse di inquadramento della fattispecie.
In primo luogo, differentemente da quanto opinato dal primo giudice, la giurisprudenza amministrativa è orientata prevalentemente nel senso di considerare non sufficiente il mero ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo al fine del suo rigetto a mente della natura meramente ordinatoria e sollecitatoria del termine di cui all’art. 5, co. 4, d.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 7989), pur non mancando pronunce che evidenziano l’esigenza di non demandare alla totale discrezionalità dell’interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell’istanza di rinnovo con conseguente riconoscimento della possibilità di permanere in una situazione di irregolarità, in contrasto con le disposizioni del t.u. sull’immigrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4492, che opera un raccordo con la previsione di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, per il quale il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che “ si è trattenuto nel territorio dello Stato... senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo ”).
9.1. – Nel caso di specie, il ritardo di tre anni non è stato effettivamente giustificato in alcun modo documentalmente dall’interessato (non vi sono in atti risultanze del riferito smarrimento del passaporto ghanese). Nondimeno, lo straniero risulta residente in Italia dal 1996 e lavora presso la -OMISSIS-, ininterrottamente dal 17 gennaio 2005, con redditi congrui (oltre 20 mila euro annui).
10. – Date tali premesse, in diritto e in fatto, merita di essere scrutinata positivamente la censura tesa a denunciare l’omissione delle garanzie partecipative ex art. 10- bis legge n. 241 del 1990 sul decorso del termine per la presentazione della domanda di rilascio e sulla mancata presentazione all’appuntamento di foto-segnalamento: segnatamente, trascorsi tre anni dalla scadenza del precedente titolo di soggiorno, lasso di tempo significativo e potenzialmente sintomatico del disinteresse per la procedura - l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare la garanzia partecipativa per chiedere conto proprio delle ragioni di tale ritardo, nonché della diserzione al secondo appuntamento per il foto-segnalamento (conseguente ad una prima presentazione andata a vuoto perché sprovvisto di passaporto) e della successiva inerzia in modo da porre l’interessato nella posizione di giustificare sia l’uno che l’altro. Solo a fronte di tali apporti partecipativi, se insoddisfacenti, avrebbe avuto modo di definire la procedura con un provvedimento di archiviazione o di rigetto.
Tali considerazioni sono corroborate dall’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, specialmente di merito, sulla non sufficienza della mera inosservanza del termine ordinatorio ai fini della definizione in senso sfavorevole della procedura di rinnovo di tal ché non può essere condivisa l’asserzione svolta dal giudice di prime cure circa la natura vincolata del provvedimento di archiviazione.
11. – Per completezza della disamina, ferma la fondatezza di tale profilo di censura, preme soggiungere che non possono, invece, essere scrutinati favorevolmente i due motivi residui, l’uno concernente la motivazione per relationem del rigetto del ricorso gerarchico – considerato che la relazione questorile cui rinvia appare doviziosamente argomentata - l’altro attinente alla falsa applicazione della tutela rafforzata per i ricongiungimenti familiari, atteso che l’appellante, pur essendo stabilmente in Italia dal 1996, non comprova di avere legami familiari sul territorio nazionale.
12. – Conclusivamente, l’appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata e, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullamento del provvedimento di archiviazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
13. – La peculiarità della vicenda fattuale sottesa alla controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO