Articolo 21 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 20
Versione
30 luglio 1954
Art. 21.
Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689 , per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, e' prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.
La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo e' assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.

Entrata in vigore il 30 luglio 1954