Art. 21.
Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689 , per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, e' prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.
La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo e' assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.
Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689 , per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, e' prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.
La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo e' assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.