Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/12/2024, n. 31649
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Ordinanza 9 dicembre 2024

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In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile alle sole fattispecie non ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non oggetto di abrogazione), per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/12/2024, n. 31649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31649
    Data del deposito : 9 dicembre 2024

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