Ordinanza 9 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile alle sole fattispecie non ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non oggetto di abrogazione), per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/12/2024, n. 31649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31649 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
che il 17 dicembre 2015 vi è stata la notifica dell’avviso di accertamento impugnato. 2.2. In diritto, occorre ricostruire la disciplina in materia di c.d. raddoppio dei termini, in presenza di denuncia penale per reati fiscali, Cons. est. Rosanna Angarano 4 previsto per la notifica dell’avviso di accertamento. La controversia, infatti, verte sul regime applicabile ratione temporis. 2.2.1. L’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 57, comma 3, (commi inseriti dall’art. 37 commi 24, e 25 d.l.. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006), prevede che, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di cui ai commi precedenti (cioè, in caso di presentazione della dichiarazione, il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nonché, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. 2.2.2. Su detta disciplina è intervenuto dapprima il d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128 e successivamente la legge 2 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016). L’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 128 del 2015, modificando le precedenti disposizioni di cui agli artt. 43 cit. e 57 cit., dispone – a decorrere dalla sua entrata in vigore e, quindi, dal 2 settembre 2015 – che il raddoppio dei termini può operare solo ove la denuncia sia stata presentata nei termini ordinari. Il successivo comma 3, detta, una disciplina transitoria in virtù della quale le nuove regole non si applicano 1) agli avvisi di accertamento (oltre che agli altri atti ivi contemplati) già notificati alla data di entrata in vigore (ovvero entro il 1° settembre 2015); 2) agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione notificati o formalmente conosciuti dal contribuente entro la medesima data, sempre che la Cons. est. Rosanna Angarano 5 notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria sia avvenuta entro il 31 dicembre 2015. 2.2.3. Successivamente, l’art. 1, commi 130 e 131, legge n. 208 del 2015 ha sostituito integralmente le disposizioni di cui agli artt. 43 cit e 57 cit. prevedendo un termine di accertamento più lungo rispetto a quello ordinario precedente ed eliminando la previsione del raddoppio in caso di denuncia penale. I nuovi termini di decadenza sono stati rispettivamente fissati al Il comma 132 dello stesso art. 1 legge n. 208 del 2015 ha previsto, anch’esso, un regime transitorio così articolato: Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Cons. est. Rosanna Angarano 6 finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.» 2.3. La questione del rapporto tra i due regimi transitori è stata già risolta da questa Corte la quale ha precisato, con giurisprudenza consolidata che: a) il conflitto tra le due norme è solo apparente e che il regime transitorio di cui alla legge n. 208 del 2015 (ovvero il secondo regime transitorio) per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, riguarda solo le fattispecie non regolate dal regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015 (primo regime transitorio); b) la funzione del regime transitorio di cui all’art. 1, comma 132 legge n. 208 del 2015 è solo quella di regolare le fattispecie della lex anterior in considerazione della successione di leggi nel tempo e, quindi, di disciplinare diversamente il precedente regime ordinario (non anche quello transitorio sopra esposto) del raddoppio dei termini di accertamento, previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015 (regime ordinario in forza del quale il raddoppio dei termini ordinari (di 4 o 5 anni, a seconda che sia stata presentata o no la dichiarazione) opera solo se la denuncia penale da parte dell'Amministrazione finanziaria — espressione che, a tali fini, deve ritenersi comprensiva anche della Guardia di finanza — sia presentata o trasmessa entro la suddetta scadenza ordinaria dei termini (Cass.16/12/2016, n. 26037). 2.4. Nel caso in esame, come detto, con riferimento all’anno di imposta 2006, è pacifico che il p.v.c. è stato notificato il 10 settembre 2015 e l’avviso di accertamento il 17 dicembre 2015 . Non sussistevano, pertanto, i presupposti per l’applicazione della prima disciplina transitoria di cui all’art 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del Cons. est. Rosanna Angarano 7 2015 in quanto alla data del 2 settembre 2015 non era stato ancora notificato né il p.v.c. né l’avviso di accertamento. Il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 ha previsto, invece, che la nuova disciplina dei due precedenti commi (130 e 131) si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 ed ai periodi successivi, mentre, per i periodi d'imposta precedenti, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata sono raddoppiati (per il periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione) in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2001, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in termini Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037), ovvero entro i termini ordinari come fissati dai precedenti commi 130 e 131. 2.5. Va, pertanto, ribadito e chiarito il seguente principio di diritto «In tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio di cui all’art. 132, legge n. 208 del 2015 (applicabile alle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015) per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sono Cons. est. Rosanna Angarano 8 raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2001, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati dai precedenti commi 130 e 131». 2.6. Ciò posto, nella fattispecie in esame, relativa a redditi del 2006, da esporsi, pertanto, nella dichiarazione del 2007, era applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 1, comma 132, cit. in quanto la denuncia di reato era stata presentata il 22 ottobre 2012 e, dunque, entro il termine ordinario del quinto anno successivo, come fissato dal primo periodo dell’art. 1, comma 132, cit. 3. La C.t.r., pertanto, nel ritenere che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo non si è attenuto a questi principi. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa al sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2024 e 18 novembre 2024.