Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 16.7.2024 da
C.F. 1 nata il [...] Parte 1 C. F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina a Piacenza,
Marzola del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Gregorio X,
n. 46, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 C.F. C.F. 2 nato il [...] a [...]
,
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
"Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso".
FATTO E DIRITTO Parte 1 chiedeva diCon ricorso depositato in data 16.7.2024 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo: che dalla relazione intrattenuta con Controparte 1 era nata, l'11.10.2016, la figlia
PE 1
che, nell'ultimo periodo della relazione, essa ricorrente aveva rilevato che CP_1 aveva acceso finanziamenti ed effettuato prelevamenti di denaro senza apparente giustificazione, contraendo situazioni debitorie, fino a quando questi aveva ammesso di fare uso di stupefacenti;
che, una volta cessata la relazione, CP 1 non aveva più provveduto al mantenimento della figlia, eccetto per esigui versamenti del tutto occasionali, nonostante le innumerevoli richieste formulate dalla ricorrente;
che nel frattempo il CP 1 aveva concesso in locazione l'appartamento sito in
Rottofreno, essendosi trasferito a Collesalvetti (LI) insieme ai genitori e ai nonni materni;
che dal luglio 2021 essa ricorrente lavorava su turni come impiegata presso la Casa di Cura Privata San Antonino s.r.l., con orario 7.30/14 o 13/19.30 lunedì-venerdì; 8/12 o
14/18.30 sabato, per 36 ore settimanali;
che essa ricorrente, una volta completata la finitura dell'appartamento sito in
Rottofreno, acquistato nel marzo 2020 mediante mutuo ipotecario contratto con BNL SPA per € 100.000,00, avente rata mensile pari a € 865,02, cointestato con il padre della stessa, si era ivi trasferita con la figlia _1 che essa ricorrente era titolare di rapporti bancari, quali: conto corrente Intesa San
Paolo n. 50398/1000/00001723 sul quale veniva accreditato lo stipendio;
conto deposito n. 50398/310079030656 alimentato da accantonamento mensile;
conto corrente presso
Intesa San Paolo n. 1000/00003517 aperto nel luglio 2023, sul quale venivano versati contanti frutto di regali ricevuti da familiari;
che, in aggiunta, essa ricorrente era proprietaria di un'autovettura Jeep Renegade immatricolata nel 2018 targata FR258VC; che da settembre 2024 la figlia PE 1 avrebbe frequentato la classe 3° della Scuola
Primaria di Calendasco (PC), con orario 8.30/16.30 lunedì-venerdì, e fruizione - come negli anni precedenti - del servizio mensa, che il padre, nonostante le numerose richieste, non aveva mai provveduto a pagare;
che nell'anno 2023 essa ricorrente, tramite il proprio legale, aveva richiesto al
CP_1 di regolamentare la responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia _1 e di rimborsare le spese sostenute per la stessa;
nonostante ciò, l'unico pagamento in favore di PE 1 eseguito dal padre nell'anno 2023 risaliva al 9.8.2023, per € 350, e l'unico nell'anno 2024 risaliva al 16.1.2024, per € 200, cui si era aggiunta una consegna di contante per € 300 nel mese di maggio, mentre alcunché era stato possibile convenire con riguardo all'affidamento ed ai tempi di permanenza del padre con la minore;
che nel corso dell'anno 2023 il padre si era recato in modo del tutto irregolare a far visita alla figlia, peraltro con brevissimo preavviso, e gli ultimi pernottamenti della minore con il padre risalivano all'agosto 2023; in tante altre occasioni il padre aveva disatteso gli appuntamenti telefonici/videochiamate fissati con Per 1 talvolta accampando giustificazioni, altre volte semplicemente rimanendo assente dalla vita della figlia, così provocando in lei attese e delusione;
che, una volta cessata la relazione con il CP 1 essa ricorrente aveva intrapreso un percorso con la psicologa-psicoterapeuta dott.ssa PEotti Alice di Piacenza, la quale aveva ravvisato l'opportunità di far intraprendere un percorso psicoterapeutico alla figlia affinché quest'ultima fosse valutata e supportata emotivamente nel proprio bisogno affettivo;
la figlia iniziava quindi ad essere seguita dalla dott.ssa PE_2 la quale aveva rilevato un quadro emotivo di sofferenza e di difficoltà di attaccamento e di separazione dalle figure di accudimento, nonché l'opportunità di un percorso di supporto emotivo;
che, allo stato, il padre era risultato genitore non responsabile e inaffidabile nei confronti della bambina, manifestando carenza di attenzione verso i suoi bisogni affettivi ed educativi, oltre che inadempiente per il suo mantenimento, pur avendo egli un'occupazione lavorativa e abitando con i genitori e i nonni materni tutti percettori di reddito;
che dal marzo 2023 essa ricorrente aveva percepito l'Assegno Unico Universale per la figlia a carico nella misura minima, indipendente dal reddito dei genitori, ciò per effetto di una deliberata omissione da parte del CP 1 a nulla rilevando le ripetute richieste rivolte dalla signora Pt_1 personalmente e dal suo Legale;
che il padre non aveva dimostrato capacità genitoriali tali da potersi occupare della figlia, in quanto incapace di riconoscere i bisogni della stessa e di porsi in un atteggiamento responsabile e costruttivo per affrontare e superare le sue problematiche connesse alla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente domandava l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. "super esclusivo" - ovvero, in via subordinata, l'affidamento in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e disciplina del diritto di visita del padre con tutte le cautele necessarie ed escludendo il pernottamento;
chiedeva altresì di porre a carico del padre, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia PE 1 la somma mensile di Euro 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del CNF;
infine, domandava l'assegnazione della casa familiare sita in Rottofreno, via L. Vescovi 5 in suo favore, affinché vi abitasse con la figlia minore PE 1 In ogni caso, domandava il versamento dell'Assegno Unico interamente a suo favore, così come le detrazioni fiscali per la figlia, con divieto di espatrio della minore con il padre senza il consenso della madre, autorizzando altresì la ricorrente a richiedere ed a rinnovare il passaporto proprio e della figlia senza il consenso da parte del signor CP_1 al contempo riconoscendo la facoltà in capo alla ricorrente di espatriare con la minore.
Con decreto in data 17.7.2024 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 28.11.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 28.11.2024 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, con conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso. A tale udienza la ricorrente confermava il ricorso e precisava che nel febbraio 2021 CP 1 che lavorava all'Ikea in qualità di cuoco, aveva lasciato la casa familiare. Precisava altresì che lo stesso non era mai stato violento ma era comunque inaffidabile nell'occuparsi della figlia.
Riferiva, inoltre, che chiedeva solo sporadicamente di vedere la bambina, e in tali occasioni la figlia era visibilmente in ansia. Precisava di lavorare presso la Casa di Cura
San Antonino percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00 Euro al mese;
di vivere in una casa di proprietà gravata da un mutuo di circa 800,00 Euro cointestato con il padre, che la aiutava nel pagamento. Precisava, inoltre, che da quando si erano lasciati il padre della figlia non le aveva versato il dovuto mantenimento, né aveva contribuito alle restanti spese. Riferiva ancora che, per quanto a sua conoscenza, dall'occupazione lavorativa in qualità di cuoco il padre della bambina percepiva circa 1.300,00/1.400,00
Euro al mese. Infine, evidenziava che, per quanto a sua conoscenza, il padre viveva con i genitori a Livorno e aveva lasciato il posto di lavoro all'Ikea per iniziare a lavorare in un ristorante di Livorno.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. e, per l'effetto, veniva disposto l'affidamento della figlia minore
PE 1 in via esclusiva alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre previo accordo tra i genitori, solo alla presenza della madre o di persona di fiducia di questa, allo stato senza pernottamento. Veniva altresì posto a carico del padre Controparte 1 il versamento di un assegno mensile di € 400,00, quale contributo per il mantenimento della figlia PE 1 da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data della domanda. Infine, veniva disposto il versamento dell'Assegno Unico per la figlia minore interamente a favore della madre.
A fronte di ciò, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva fissata l'udienza dell'11.3.2025 per la discussione orale della causa, previa precisazione delle conclusioni, e per trattenere la causa in decisione.
Successivamente, precisate le conclusioni da parte ricorrente, all'udienza dell'11.3.2025, la stessa rappresentava che, in data 2.1.2025, il padre della minore era entrato in una comunità terapeutica di recupero e che venivano effettuate delle videochiamate settimanali tra padre e figlia della durata di circa mezzora, il sabato alle ore 18.30, in presenza di un operatore della comunità. Rappresentava altresì che la minore era sempre seguita da una psicoterapeuta, così come la madre. Il Procuratore di parte ricorrente dava atto di aver provveduto alla costituzione in mora del resistente per le somme non versate a titolo di mantenimento a partire da luglio 2024 e che nell'ultimo periodo erano state versate alcune somme ad opera della madre del resistente.
A fronte di ciò, già pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi suscettibili di giustificare una modifica del regolamento in essere, meritino conferma le condizioni stabilite in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nei termini che seguono.
Sussistono, invero, i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore PE 1 alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, affinché quest'ultima possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la minore. Ed invero, dalle risultanze processuali emergono gravi profili di inadeguatezza genitoriale della figura paterna, posto che il padre, in una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, si è gravemente disinteressato della figlia minore sotto ogni profilo, affettivo e materiale, non garantendo assistenza né contribuendo con continuità al suo mantenimento, lasciando così ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento in capo alla madre, che, per contro, appare genitore adeguato ed attento alle esigenze della figlia, garantendo alla stessa ogni sostegno. Nel quadro descritto, infatti, la misura dell'affidamento esclusivo nelle forme del c.d. affidamento super
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esclusivo è giustificata dall'esigenza prevalente della tutela della figlia minore, intesa
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in funzione del soddisfacimento delle sue imprescindibili esigenze di cura, educazione e crescita serena ed equilibrata, che allo stato solo la madre riesce a garantire, quale unico genitore che si fa carico della figlia minore oramai da anni, tenuto peraltro conto che, secondo quanto riferito da parte ricorrente all'udienza dell'11.3.2025, il padre a decorrere dal 2.1.2025 si trova presso una comunità terapeutica di recupero al fine di superare le sue condizioni patologiche di dipendenza da sostanze stupefacenti.
Ne consegue che posto che il regime di affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559)
o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità genitoriale (Cass. 17.1.2021 n. 977) - va confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso l'abitazione materna e possibilità di incontrare il padre previo accordo tra i genitori, solo alla presenza della madre o di persona di fiducia di questa, senza pernottamento, tenuto però conto che, allo stato, a causa dell'ingresso del signor CP 1 presso la comunità terapeutica di recupero, la frequentazione tra padre e minore risulta limitata ad una videochiamata settimanale effettuata nella giornata di sabato della durata di circa mezzora alle ore 18.30, in presenza di un operatore della comunità.
Quanto al regolamento economico, in assenza di circostanze sopravvenute, devono essere confermate le previsioni contenute nei provvedimenti temporanei ed urgenti;
pertanto, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – la ricorrente svolge attività lavorativa presso la Casa di Cura San Antonino percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00 Euro e sulla stessa grava ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento della figlia, a fronte del fatto che il resistente, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente, non contrastate da elementi di segno contrario, prima del suo ingresso in comunità terapeutica viveva con i suoi genitori a Livorno e aveva lasciato l'attività lavorativa presso Ikea per iniziare a lavorare in un ristorante a Livorno, percependo comunque i proventi derivanti dalla locazione di un immobile - appare pertanto congruo confermare l'obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di una somma mensile di Euro 400,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore PE 1 da versarsi in via anticipata entro i primi
10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data della domanda.
PE le medesime ragioni di cui sopra, ritiene inoltre il Collegio di confermare il versamento dell'Assegno Unico Universale per la figlia minore interamente a favore della madre, a cui la minore è affidata in via super esclusiva.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, la stessa deve trovare accoglimento, stante la collocazione della figlia presso la madre, affidataria esclusiva della minore.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione laddove si evidenziano, in particolare, le ragioni che hanno
-
motivato l'affidamento della minore PE 1 in via super esclusiva alla madre per effetto della condotta adottata dal padre, il quale si è sistematicamente sottratto agli obblighi -familiari, dimostrando disinteresse anche all'esito del presente giudizio – si giustifica la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore PE 1 alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa, di tal che anche le decisioni di maggior interesse concernenti la scuola,
l'istruzione, la salute, l'educazione e la scelta della residenza abituale saranno adottate in via esclusiva dalla madre;
2) La minore potrà incontrare il padre, previo accordo con la madre, con la presenza della stessa o di persona di sua fiducia, senza pernottamento, fermo restando che allo stato, essendo il padre in una comunità di recupero - la frequentazione padre-figlia risulta limitata ad una videochiamata settimanale effettuata nella giornata di sabato della durata di circa mezzora alle ore 18.30, in presenza di un operatore della comunità;
3) Pone a carico del padre Controparte 1 il versamento di un assegno mensile di
Euro 400,00, quale contributo per il mantenimento della minore, da versarsi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data della domanda;
4) Assegno Unico per la figlia minore da erogarsi interamente alla madre Pt 1
[...]
5) Assegna la casa familiare sita in Rottofreno, via L. Vescovi, n. 5 alla ricorrente affinché vi abiti con la figlia minore.
- Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 6 maggio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti