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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2251/24 RG, avente ad oggetto cancellazione di scrizione ipotecaria
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco C.F. Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilio in Napoli, Via Principe di Napoli C.F._1
nr°21 in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, attore;
E
quale successore universale ex lege di Controparte_1
– in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Carmela Fimiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Nazionale n. 187/B in Torre
del Greco (NA), in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzi9ne e risposta, convenuta.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
L'attore chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, iscritta sugli immobili di sua proprietà a favore dell'agenzia delle entrate e riscossione, in forza dell'articolo 77 del DPR
602/73, eccependo che l'agenzia delle entrate e riscossione non aveva gli mai notificato l'atto di comunicazione preventivo di iscrizione.
1 Si costituiva la convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario adito.
All'uopo argomentava che le pretese creditorie sottese alle cartelle, essendo fondate su crediti di natura tributaria, rientravano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
L'eccezione preliminare è fondata e va accolta.
Sul punto, in diritto si osserva che l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 non è assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né
all'ipoteca giudiziale disciplinata dall' art. 2818 c.c., in quanto la prima si fonda su di un provvedimento amministrativo, non giudiziale, per cui troverà applicazione il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria (come il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati) non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata, ma di una misura puramente afflittiva prodromica e preordinata all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare.
Orbene, l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del d.p.r. citato, va inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Corte di Giustizia Tributaria, anche laddove manchi la specificazione in ordine alla natura del credito del quale l'ipoteca iscritta costituisce garanzia, sicché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'esecuzione forzata, non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell'esecuzione e non trova perciò applicazione l'esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall'art. 2, comma 1 seconda parte del D.lgs n. 546 del 1992.
Le sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 602, cit., appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria,
(Cass., sez. un., 5 marzo 2009 n. 5286).
Orbene, esaminati gli atti, alla luce di tale incontestato principio, deve ritenersi che la presente controversia è di competenza della giurisdizione tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2251/24 R.G., così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario e per l'effetto fissa il termine di tre mesi per la riassunzione, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
quale successore universale ex lege di Controparte_3 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi € 3.100,00,
[...]
di cui € 3.000,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2251/24 RG, avente ad oggetto cancellazione di scrizione ipotecaria
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco C.F. Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilio in Napoli, Via Principe di Napoli C.F._1
nr°21 in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, attore;
E
quale successore universale ex lege di Controparte_1
– in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Carmela Fimiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Nazionale n. 187/B in Torre
del Greco (NA), in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzi9ne e risposta, convenuta.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
L'attore chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, iscritta sugli immobili di sua proprietà a favore dell'agenzia delle entrate e riscossione, in forza dell'articolo 77 del DPR
602/73, eccependo che l'agenzia delle entrate e riscossione non aveva gli mai notificato l'atto di comunicazione preventivo di iscrizione.
1 Si costituiva la convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario adito.
All'uopo argomentava che le pretese creditorie sottese alle cartelle, essendo fondate su crediti di natura tributaria, rientravano nella giurisdizione del Giudice Tributario.
L'eccezione preliminare è fondata e va accolta.
Sul punto, in diritto si osserva che l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 non è assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né
all'ipoteca giudiziale disciplinata dall' art. 2818 c.c., in quanto la prima si fonda su di un provvedimento amministrativo, non giudiziale, per cui troverà applicazione il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria (come il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati) non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata, ma di una misura puramente afflittiva prodromica e preordinata all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare.
Orbene, l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del d.p.r. citato, va inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Corte di Giustizia Tributaria, anche laddove manchi la specificazione in ordine alla natura del credito del quale l'ipoteca iscritta costituisce garanzia, sicché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'esecuzione forzata, non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell'esecuzione e non trova perciò applicazione l'esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall'art. 2, comma 1 seconda parte del D.lgs n. 546 del 1992.
Le sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 602, cit., appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria,
(Cass., sez. un., 5 marzo 2009 n. 5286).
Orbene, esaminati gli atti, alla luce di tale incontestato principio, deve ritenersi che la presente controversia è di competenza della giurisdizione tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2251/24 R.G., così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario e per l'effetto fissa il termine di tre mesi per la riassunzione, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
quale successore universale ex lege di Controparte_3 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in complessivi € 3.100,00,
[...]
di cui € 3.000,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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